Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06587 presentata da BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120412
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06587 presentata da ANTONIO BOCCUZZI giovedi' 12 aprile 2012, seduta n.620 BOCCUZZI, MIGLIOLI, BERRETTA, ESPOSITO, RAMPI, SCHIRRU, CODURELLI e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: come noto, a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee - quinta sezione, 15 novembre 2001 [«Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori»] nella causa C-49/00, in Italia e' stato approvato il decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, entrato in vigore il 13 agosto 2003, che ha modificato il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, integrando l'articolo 2 («definizioni») e introducendo, in specifico, l'articolo 8-bis, che ha definito le capacita' e i requisiti professionali dei responsabili (RSPP) e addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994; la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha individuato gli indirizzi ed i requisiti minimi dei suddetti «corsi» con: a) Accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37; b) Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (Repertorio atti n. 2635), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2006, n. 285»; l'accordo del 26 gennaio 2006, «indirizzi e requisiti dei corsi», prescrive al punto 2.1. «Organizzazione»: a) individuazione del responsabile del progetto formativo; b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unita'; d) tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso; e) assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo; lo stesso accordo del 26 gennaio 2006, al punto 2.2 «Metodologia di insegnamento» e apprendimento prescrive che e' necessario: «a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonche' lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»; l'accordo del 26 gennaio 2006, al punto 3 «Corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 626 del 1994», prescrive la frequenza a «corsi» di aggiornamento, da effettuarsi con periodicita' quinquennale, definite dallo stesso punto 3 in 40, 60 oppure 100 ore nel quinquennio per i RSPP (in funzione dei Macrosettori Ateco in cui operano) ovvero in 28 ore nel quinquennio per gli ASPP (numero uguale per tutti indipendentemente dal Macrosettore Ateco). Detto punto 3 prevede la possibilita' di effettuare l'aggiornamento anche tramite modalita' di formazione a distanza, ma nulla innovando rispetto agli «indirizzi e requisiti dei corsi» di cui al punto 2.1 e alla «Metodologia di insegnamento» di cui al punto al punto 2.2; il «Testo Unico», decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, supplemento ordinario n. 108/L, ha riconfermato le prescrizioni gia' vigenti ai sensi dei sopra riportati (articolo 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 195 del 2003), in particolare all'articolo 32, comma 2; tutte le suddette normative (decreto legislativo n. 195 del 2003, accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, decreto legislativo n. 81 del 2008) prevedono l'obbligo di frequenza a «corsi» di formazione e di aggiornamento, come sopra individuati (individuazione del responsabile del progetto formativo; impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unita'; tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso; assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;) e in presenza di «un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonche' lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»; tutte le suddette normative mai indicano la possibilita' che i «corsi» siano sostituibili da «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, cosi' come non contemplano possibilita' che la partecipazione ai «corsi» possa superare il numero massimo di 30 partecipanti; altre piu' recenti normative, in specifico gli «accordi» in sede di Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, e relativi alla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori prescrivono obblighi e metodologie del tutto simili, in particolare il numero massimo dei partecipanti, le metodologie interattive, le verifiche degli apprendimenti e il registro delle presenze con la frequenza minima del 90 per cento del monte ore didattico e il controllo delle presenze; la terza «Relazione» della Commissione parlamentare di inchiesta (Senato) sul «fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "MORTI BIANCHE"», approvata nella seduta del 17 gennaio 2012 del Senato (Doc. XXII-bis, n. 5), al punto 3.3, ha indicato l'importanza della formazione e della «qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro» e ha ripreso proposte analoghe presentate nell'audizione del 15 giugno 2011 dalla CIIP (Consulta interassociativa italiana per la prevenzione), costituita da 14 tra le piu' rappresentative Associazioni italiane, che si occupano di prevenzione; tali proposte sono state riprese anche nelle risoluzioni approvate dal Senato in data 17 gennaio 2012; in contrasto con il quadro normativo richiamato, risulta che vengano attivati e promossi, anche con pubblicizzazione sui siti internet iniziative tipo «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, come prescritti dalla vigente normativa, in particolare per la non corrispondenza, alle prescrizioni dei punti 2.1. e 2.2 del citato Accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006; la situazione attuale si caratterizza per presenza di offerte formative anche non conformi alle prescrizioni sopra richiamare, che penalizzano, in particolare, le piccole e medie imprese e crea una distorsione di mercato a favore di attivita' formative di dubbia validita' -: quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente, anche d'intesa con le regioni, per riconfermare e controllare che i «corsi» previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 32, relativi alla formazione e aggiornamento dei responsabili (RSPP) e degli addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano svolti e abbiano validita' esclusivamente in presenza di quanto prescritto ai punti 2.1 e 2.2 dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37, verificandone l'integrale conformita' alle relative prescrizioni; quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente, anche d'intesa con le Regioni, per confermare e ribadire che ciascun «corso» in oggetto non possa essere ritenuto conforme alle normative vigenti, ove manchi uno o piu' dei seguenti requisiti e condizioni: a) individuazione del responsabile del progetto formativo; b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unita'; d) tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso; e) assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo; f) un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonche' lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; g) metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione; h) verifiche degli apprendimenti; i) attivazione da parte di un soggetto abilitato; l) invio della relativa documentazione alla regione competente per territorio a cura del soggetto abilitato. (5-06587)