Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06616 presentata da CONTE GIORGIO (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20120417
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06616 presentata da GIORGIO CONTE martedi' 17 aprile 2012, seduta n.622 GIORGIO CONTE e DI BIAGIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: alcuni episodi di cronaca riportati dalla stampa nazionale all'inizio del corrente anno, hanno contribuito a evidenziare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni una grave lacuna normativa che interessa la categoria dei vigili urbani su tutto il territorio nazionale; il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha infatti disposto all'articolo 6, comma 1, l'abrogazione degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»; il decreto, al medesimo comma, ha previsto giustamente il mantenimento in deroga di detti istituti per alcune categorie particolarmente esposte a rischio, individuate nella normativa con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»; in virtu' di tale deroga i menzionati istituti continuano ad essere riconosciuti, secondo la disciplina precedente l'entrata in vigore del menzionato decreto-legge n. 201 del 2011, per il personale delle forze armate, dell'arma dei carabinieri, del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare; la dicitura adottata di fatto esclude tutto il personale di polizia locale - i cosiddetti «vigili urbani» - il quale appartiene piuttosto al comparto vigilanza degli enti locali. La legge 7 marzo 1986, n. 65 - legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale - disciplina funzioni e compiti di tale categoria che e' altresi' titolare «delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite» ai sensi dell'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; la mancata inclusione nelle deroghe del sopracitato articolo 6 espone la polizia locale a gravi criticita' sul piano della tutela dei propri diritti e rappresenta una grave ed ingiusta disparita' di trattamento, che misconosce la difficile realta' socio-ambientale nella quale tale categoria si trova ad operare, che contempla l'esposizione a un'ampia varieta' di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico; la criticita' evidenziata si aggiunge ad una serie di lacune normative, piu' volte evidenziate dalle associazioni di categoria, relativamente ad un inquadramento della categoria che corrisponda, per definizione contrattuale, mezzi assegnati, tutela e condizioni lavorative, alle funzioni di polizia che l'ordinamento impone; la necessita' di un'opportuna armonizzazione della normativa vigente alle reali necessita' del comparto e' stata al centro di diversi tentativi di riformulazione legislativa in materia nelle legislature precedenti come nell'attuale; il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recentemente interrogato in merito alla questione per quanto di sua competenza, ha evidenziato che «e' attualmente all'esame della Commissione affari istituzionali del Senato un disegno di legge in materia di polizia locale (A.S. 272)». Tale provvedimento tuttavia non sembrerebbe risolvere alcune delle principali criticita' dell'inquadramento, quali la necessita' di inquadramento della polizia locale come forza di polizia a ordinamento locale, nonche' il superamento dei limiti spazio-temporali nella qualifica di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale; inoltre, la peculiarita' della situazione a carico della polizia locale, tragicamente evidenziata dagli incidenti occorsi nel mese di gennaio, uno dei quali e' costato la vita all'agente N.S., richiede una duplicita' di interventi: se infatti, da un lato, si rende necessario un lavoro di riforma che armonizzi la normativa vigente - fondata sulla citata legge quadro n. 65 del 1986 - alla realta' operativa del comparto, dall'altro si rende parimenti urgente un intervento normativo immediatamente efficace sul tema della tutela dagli infortuni per gli operatori della polizia locale, con tempistiche che mal si conciliano con i tempi lunghi che caratterizzano eventuali provvedimenti di riforma; le criticita' interessano, infatti, circa 65.000 unita' di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, gia' tutelati dalla deroga; allo stato attuale della normativa, in un'operazione su strada che determinasse l'infortunio o il decesso di unita' di intervento afferenti la polizia locale e, ad esempio, la polizia di Stato e i carabinieri, gli istituti di cui sopra tutelerebbero solo due delle tre categorie chiamate ad intervenire, pur con i medesimi obblighi e le medesime funzioni: a parita' di oneri, alla polizia locale non sarebbero infatti garantiti i medesimi diritti di tutela; oltre alle attivita' di vigilanza e controllo di ogni genere, nonche' alle funzioni in materia di viabilita', infortunistica stradale, interventi in campo sanitario nell'ambito dei trattamenti sanitari obbligatori, l'articolo 5 della citata legge 7 marzo 1986, n. 65 assegna al personale di polizia locale anche le funzioni di: polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; nonche' «funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza»; infine, nell'ottica di una garanzia e tutela sempre piu' efficace del diritto alla sicurezza e alla qualita' della vita urbana, il Ministero dell'interno, a partire dal 20 marzo 2007, ha avviato un programma di accordi di collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, noti come «Patti per la sicurezza», che prevedono un'azione congiunta sulle materie legate alla pubblica sicurezza: cio' determina un progressivo e potenziale aumento delle condizioni operativamente rischiose per la polizia locale che, su disposizione dei sindaci, puo' essere impiegata in via sussidiaria in operazioni disposte da questori e prefetti -: se non ritenga opportuno assumere urgenti iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, dirette ad un'opportuna rettifica della suindicata normativa al fine di includere la categoria della polizia locale tra le deroghe dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' dirette ad avviare un percorso di opportuna revisione normativa della legge quadro n. 65 del 1986 che tenga presente le criticita' e le problematiche che la condizionano, citate in premessa, le funzioni assegnate e gli inderogabili diritti di tutela. (5-06616)