Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06641 presentata da RECCHIA PIER FAUSTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120418
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06641 presentata da PIER FAUSTO RECCHIA mercoledi' 18 aprile 2012, seduta n.623 RECCHIA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il comune di Norma (Latina) e' stato condannato, con lodo arbitrale esecutivo, a corrispondere euro 1.122.593,93 all'impresa esecutrice dei lavori per la costruzione della rete fognante e dell'impianto di depurazione del capoluogo; il consiglio comunale dell'ente, costituendo, quella somma, un vero e proprio debito fuori bilancio, ne ha, con deliberazione n. 39 del 30 settembre 2010, riconosciuto, ai sensi dell'articolo 194 Tuel, la legittimita' e disposto il ripiano con i proventi dell'alienazione del «Centro Ippico e Campo Sportivo» di via Colle Catilina; la citata deliberazione e' pero' rimasta, a tutt'oggi, praticamente ineseguita, poiche', alla formale manifestazione di intenti con essa operata, non e' mai seguito, come si sarebbe dovuto fare, l'avvio della procedura per l'alienazione di quei beni ne' di altra azione volta ad un diverso reperimento delle occorrenti risorse finanziarie; il disequilibrio del bilancio, che consegue al riconoscimento di un debito, si ripristina solo con la conclusione della procedura individuata poiche' l'obbligazione, che ne scaturisce, si estingue esclusivamente onorandola, con l'effettivo pagamento di cio' che e' dovuto; in definitiva, non si ottempera al dettato normativo, limitandosi a riconoscere la legittimita' e l'esistenza di un debito fuori bilancio ma solo quando, a questa fase, pure importante, segua quella, essenziale, del relativo ripiano, che coincide con la puntuale e completa soddisfazione del creditore; in tal modo soltanto puo', oltretutto, scongiurarsi il rischio di una sicura soccombenza ad ulteriori controversie, che la controparte e' comunque legittimata a promuovere per il recupero di quanto di sua spettanza, unitamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria; la situazione, nonostante il lungo tempo trascorso, e' quella di prima, con la conseguenza che gli equilibri generali di bilancio non permanevano allora e non permangono oggi; al contrario di quanto attestato nelle deliberazioni consiliari adottate, successivamente al 30 settembre 2010, entro il 30 novembre 2010 (n. 46/2010), per la variazione di assestamento generale del bilancio, entro il 30 settembre 2011 (n. 21/2011), per la verifica degli equilibri del bilancio 2011, entro il 30 novembre 2011, per la variazione di assestamento generale del bilancio, nonche' in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2010. E meno che mai sussistevano al momento dell'approvazione dello stesso bilancio di previsione 2011. E cio' con l'evidente inosservanza dei principi di veridicita' e pareggio finanziario, imprescindibili per espressa disposizioni di legge (articoli 151 e 162 Tuel); si e' in presenza ad avviso dell'interrogante, come emerge da quanto sin qui rappresentato, di una mancata adozione da parte dell'ente locale dei provvedimenti di riequilibrio con la conseguente applicabilita', ai sensi dell'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, delle procedure di cui all'articolo 141 della stessa disposizione comportanti lo scioglimento del consiglio comunale -: se il Ministro interrogato non ritenga di avviare, sollecitamente, le opportune verifiche presso l'amministrazione comunale di Norma (Latina) di promuovere, all'esito ove ne ricorrano i presupposti, le procedure di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000. (5-06641)