Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06801 presentata da LO MONTE CARMELO (MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD) in data 20120508
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06801 presentata da CARMELO LO MONTE martedi' 8 maggio 2012, seduta n.628 LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008, e successive modificazioni, in materia di proroga delle agevolazioni Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, ha introdotto per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, una proroga delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio; le agevolazioni in questione, corrispondenti ad una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48,000 euro per unita' immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, sono relative; a) agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1 o gennaio 2008 al 31 dicembre 2011; b) agli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, che siano stati eseguiti dal 1 o gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, le quali provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2012, come da ultimo modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1 o gennaio 2012; l'articolo 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007 ha stabilito che le agevolazioni di cui al comma 17, «spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura»; l'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera si applica sia nel caso delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione Irpef pari al 36 per cento, sia nel caso dell'agevolazione fiscale sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con detrazione Irpef o Ires pari al 55 per cento sull'importo totale; l'Agenzia delle entrate ha interpretato il suddetto enunciato stabilendo che il costo da evidenziare in fattura, ai fini della spettanza della detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie, deve essere quello sostenuto dall'impresa fornitrice per remunerare la manodopera utilizzata per l'intera esecuzione dei lavori; nella risoluzione ministeriale 167/E del 12 luglio 2007, in risposta ad una specifica istanza di interpello, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sulle fatture d'acconto relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, agevolati con la detrazione del 36 per cento, non vi e' l'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera utilizzata e che tale adempimento, la cui assenza in fattura d'acconto non e' comunque causa di decadenza dell'agevolazione, si rende, invece, necessaria per le fatture emesse a saldo; l'articolo 7, comma 2, lettera r), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto, da ultimo, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, determinando pertanto il venir meno dell'adempimento precedentemente considerato, a valere sia per le detrazioni al 36 per cento, sia per quelle al 55 per cento -: se, al fine di avvalersi della detrazione del 36 per cento, nel caso di lavori iniziati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, con emissione di fatture di acconto senza specifica indicazione del costo della manodopera, rimanga fermo l'obbligo, per tutte le fatture successivamente emesse a saldo, di indicazione separata del costo della manodopera utilizzata per l'intera esecuzione dei lavori. (5-06801)