Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06758 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120508
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06758 presentata da RITA BERNARDINI martedi' 8 maggio 2012, seduta n.628 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1 legge 27 luglio 2005, n. 154, delega il Governo a disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria appartenente agli ex profili professionali di direttore penitenziario, di direttore di ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale, ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso, nonche' il personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima amministrazione penitenziaria, mentre l'articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali) della stessa legge dispone che: in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nella posizione economica C3, gia' appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonche' gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo gia' svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale; l'amministrazione penitenziaria esclude pero', in sede di applicazione normativa parte del personale cui sono affidate le funzioni di direttore reggente di ufficio locale di esecuzione penale esterna, non inserendole nel decreto ministeriale del 30 settembre 2005, successivamente registrato presso la Corte dei conti in data 31 ottobre 2005, che riconosce a tutti gli altri destinatari della norma la carriera dirigenziale penitenziaria di diritto pubblico; tale esclusione e' motivata dall'amministrazione penitenziaria con l'argomentazione che tale personale, pur avendone tutti i requisiti, non e' pervenuto alla qualifica rivestita per concorso, ma attraverso percorsi di riqualificazione; in senso contrario procede pero' per i direttori C2 (transitati alla posizione economica C3, dopo il 2005, e frequentando lo stesso percorso di riqualificazione) ammettendoli al ruolo dirigenziale nonostante le disposizioni transitorie (ex articolo 4) si riferissero espressamente al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nella posizione economica C3; procede altresi' ad inquadrare nei ruoli dirigenziali anche quei direttori reggenti che hanno usufruito di specifica sanatoria ai sensi della legge 27 ottobre 1987, n. 436, attraverso procedure del tutto analoghe ai piu' recenti percorsi di riqualificazione; il personale escluso propone ricorso cumulativo dinanzi al TAR del Lazio, sezione I-quater, iscritto al n. 12340/05. Il TAR, con sentenza n. 10555/08, senza valutare il merito della domanda formulata, dichiara la giurisdizione della giustizia ordinaria e, a seguito di tale decisione, una parte del personale interessato si rivolge al giudice ordinario. Il tribunale di Padova, sezione lavoro, con sentenza del 10 luglio 2009, n. 1768/09R.G ordina al Ministero della giustizia il conferimento al ricorrente della qualifica di dirigente penitenziario ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della legge 154 del 2005; altro personale propone invece appello al Consiglio di Stato per l'accoglimento dei motivi del ricorso proposti in primo grado ovvero rinvio ad altro TAR; l'Amministrazione penitenziaria pone in essere azioni fra di loro divergenti evidenziando disparita' di trattamento fra il personale. Per ultimo, il dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 raccomanda ancora una volta alle amministrazioni di adottare del criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, In modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie; l'amministrazione penitenziaria, pur in presenza di pronunciamenti dell'autorita' giudiziaria che la vedono soccombente, non attiva alcuna procedura per sanare una situazione con evidente profili di disparita' e di irregolarita'; l'amministrazione penitenziaria mantiene in capo al personale le funzioni di direzione di ufficio, e cio' in alcuni casi ancora oggi, senza adeguare il profilo giuridico ed economico come dispone la legge del 2005; inoltre l'amministrazione utilizza tale personale per le sostituzione dei direttori/dirigenti preposti ad altri UEPE in caso di assenza, gli attribuisce gli specifici emolumenti accessori previsti per i direttori, dispone la frequenza di corsi di aggiornamento organizzati per direttori/dirigenti; viene disattesa la condizione di particolare disagio operativo che si rinviene, ancora di recente, nei reiterati decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri con i quali e' stato dichiarato lo stato di «emergenza nazionale delle carceri» ed aggravata dalla carenza dei ruoli dirigenziali, degli UEPE pari al 32,79 per cento come si evince dai dati contenuti in recente nota del capo del dipartimento n. 7980 del 10 gennaio 2012. E tale carenza non e' altresi' congrua rispetto alle aumentate competenze conseguenti la legge 17 febbraio 2012, n. 9 di conversione decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 che introduce una serie di misure volte a mitigare la tensione carceraria determinata dalla condizione di sovraffollamento -: se intenda sanare la grave disparita' di trattamento conseguente all'esclusione di alcuni impiegati direttivi dalla nomina a dirigente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154 ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge alla data della sua entrata in vigore ed effettivamente preposti, con atto formale della Amministrazione, alla direzione di uffici di esecuzione penale esterna, condizione che, per alcuni, e' mantenuta nel lungo periodo e, senza soluzione di continuita', ancora oggi. (5-06758)