Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06782 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120508
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06782 presentata da RITA BERNARDINI martedi' 8 maggio 2012, seduta n.628 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il signor Massimo Di Stefano gode del programma di protezione previsto dal decreto-legge n. 8 del 1991 per i collaboratori di giustizia sin dal dicembre del 1995; tale programma, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del succitato decreto-legge, e' stato esteso, oltre che ai componenti del nucleo familiare, anche ad altri soggetti che intrattengono rapporti di parentela con il collaboratore, risultando anche questi esposti a grave e concreto pericolo; in data 13 maggio 2010, al collaboratore veniva comunicato lo stralcio del verbale di riunione del 27 aprile 2010 con il quale la Commissione centrale per le speciali misure di protezione ha deliberato di revocare il programma speciale di protezione; il provvedimento deliberativo e' stato adottato in ragione di presupposti di fatto enunciati nel corpo del provvedimento, da cui emergerebbe la sussistenza di condotte asserite come incompatibili con l'assentito programma di protezione e con lo status di collaboratore di giustizia; a detta del collaboratore di giustizia e dei suoi familiari, invece, la revoca del programma di protezione sarebbe stata adottata senza una attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti omettendo, soprattutto, di valutare adeguatamente la situazione di pericolo concreto ed attuale alle quali il collaboratore sarebbe esposto in assenza delle misure di protezione e di tutela; per questi motivi il signor Di Stefano e sua moglie hanno deciso di impugnare davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio l'atto con il quale e' stato revocato il programma speciale di protezione; i giudici amministrativi, con sentenza del 31 gennaio 2012, hanno rigettato tutte le istanze presentate dai ricorrenti in quanto: «(...) al ricorrente Di Stefano sono attribuite specifiche e concrete inosservanze (rectius: detenzione illegale di arma, munizionamento e ricettazione della stessa; certificati medici falsi ed altre falsificazioni effettuate mediante computer), atte a rivelare spregio per il rispetto della legge, le quali trovano oggettivo riscontro in una sentenza di condanna emessa dal giudice penale; nel contempo viene rilevato che la collaborazione resa dal collaborante Di Stefano non risponde piu' ai parametri richiesti dalla legge - ossia l'intrinseca attendibilita', la novita', la completezza e la notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio (parametri, questi, comunque distinti dalla "falsita'") - e cio' in quanto le dichiarazioni di quest'ultimo non hanno consentito di procedere penalmente nei confronti di soggetti terzi (bensi' hanno condotto a provvedimenti di archiviazione); si tratta dunque di fatti ben individuati (e non generici), espressamente esplicitati nel provvedimento, di indiscussa rilevanza dal punto di vista normativo e, dunque, non trascurabili dalla Commissione ai fini del decidere, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 3, della legge in esame; a fronte di tali fatti, i ricorrenti non sono stati in grado di fornire elementi oggettivi, adeguatamente atti a confutarli: in particolare - per quanto attiene alle violazioni comportamentali, si sono limitati a sindacare la gravita' delle condotte sanzionate, introducendo cosi' valutazioni di merito; - in relazione alla collaborazione, hanno richiamato l'attivita' di collaborazione instaurata con la DDA di Roma e convocazioni della DDA di Catanzaro, ossia circostanze comunque insufficienti al fine di comprovare la resa di una collaborazione connotata dai requisiti prescritti dalla legge (...). In sintesi e' da rilevare che i ricorrenti non hanno offerto elementi idonei a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti per il persistere dell'ammissione al programma speciale di protezione e, dunque, a dimostrare l'erroneita' del vaglio della Commissione centrale, il quale si rivela adeguatamente supportato mediante l'indicazione di ben precise, oggettive circostanze, oltre che dal parere della DNA (...)»; per effetto della decisione assunta dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, al collaboratore di giustizia e' stato intimato l'immediato rilascio dell'alloggio e sono state revocate tutte le misure di assistenza economica; attualmente il signor Di Stefano non e' in condizione, anche per la mancanza dei necessari mezzi economici, di dare seguito a breve alla intimazione ricevuta relativa al rilascio dell'alloggio, anche in ragione del fatto che la di lui moglie si e' sottoposta ad un delicato intervento chirurgico presso una struttura sanitaria della localita' protetta; il signor Di Stefano, inoltre, ha in piu' occasioni (la prima richiesta risale al 2001) chiesto di rinunciare alla misure economiche di supporto, evitando una condizione di passivo assistenzialismo, e ha chiesto adeguate misure di sostegno (la cosiddetta capitalizzazione sociale) per essere posto nelle condizioni di realizzare il proprio percorso di reinserimento sociale e lavorativo in previsione di un ritorno ad una esistenza di normale cittadino. Le istituzioni pero' non hanno assecondato un percorso di questo tipo, peraltro previsto dalla attuale normativa; va evidenziato che il collaboratore sta continuando a rendere, in diversi procedimenti penali, un contributo dissociativo e dichiarazioni accusatorie che hanno consentito la ricostruzione e l'accertamento giudiziale di fatti di sangue avvenuti nel territorio lametino e non solo; il Di Stefano non solo continua a collaborare con la procura della Repubblica di Catanzaro, ma egli ha riferito (sua sponte) alla direzione distrettuale antimafia di Roma, nello specifico al sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottoressa Maria Monteleone, nell'ambito del procedimento n. 3839/09 R.g.n.r., in ordine a fatti di sangue appresi durante la detenzione presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, che sono stati ampiamente verificati nel corso del dibattimento, consentendo di ottenere pesanti condanne a carico di soggetti operanti nella zona dall'agro pontino (tra gli altri Pasquale Noviello) appartenenti al cosiddetto «Clan dei Casalesi»; da ultimo il Di Stefano sta offrendo un ulteriore contributo collaborativo alla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per come e' noto al servizio centrale di protezione, di tal che e' agevole ipotizzare che a causa del rilievo della dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore in vari processi, il medesimo si trovi in una situazione di particolare sovraesposizione; la situazione di grave ed attuale pericolo per la incolumita' del signor Di Stefano e quella dei componenti del suo nucleo familiare diverrebbe ancora piu' marcata se si considera che il collaboratore, sprovvisto di sufficienti risorse economiche, e non avendo alternative di sistemazione, si trova costretto a fare ritorno a Lamezia Terme, sua terra di origine, trovandosi esposto a vendette e ritorsioni da parte dei sodali delle cosche lametine, il che rende le (eventuali) misure ordinarie di tutela adottabili dalle autorita' di pubblica sicurezza del tutto inadeguate; a giudizio della prima firmataria del presente atto la sicurezza del collaboratore e dei suoi familiari non appare di certo fronteggiabile con le ordinarie misure di tutela, cio' anche alla luce dell'attualita' dell'apporto collaborativo tuttora in corso di svolgimento -: se non si ritenga urgente assumere le iniziative di competenza per revocare la delibera della Commissione centrale per le speciali misure di protezione del Ministero dell'interno ripristinando cosi' il programma speciale di protezione per il signor Di Stefano e, nelle more della revoca, assumere iniziative per disporre immediatamente le indispensabili misure di protezione dai pericoli per la incolumita' del collaboratore medesimo e di sua moglie; quali iniziative intendano adottare al fine di garantire l'incolumita' del collaboratore di giustizia e dei suoi familiari, cosi' scongiurando nefaste conseguenze e, nel contempo, assicurando le necessarie misure di reinserimento del medesimo nel contesto sociale e lavorativo; quanti siano al momento i collaboratori di giustizia che beneficiano di un programma di protezione; quanti siano stati negli ultimi dieci anni i collaboratori di giustizia e a quanti di loro sia stato revocato il programma di protezione; a quanto ammonti complessivamente, e specificatamente anno per anno negli ultimi 10 anni, la spesa che lo Stato ha sostenuto per dare corso ai programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari.(5-06782)