Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02423 presentata da PERINA FLAVIA (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20120731
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02423 presentata da FLAVIA PERINA martedi' 31 luglio 2012, seduta n.674 PERINA. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. - Per sapere - premesso che: nella «riforma Fornero» (legge n. 92 del 2012, all'articolo 1, commi 34 e 35) vengono fissati alcuni obiettivi di principio rispetto alla normativa sui tirocini, che troveranno piena applicazione in seguito all'adozione in sede di Conferenza Stato-regioni di linee guida. Queste linee guida dovranno essere emesse entro e non oltre la meta' di gennaio 2013; in particolare, alla lettera d) del comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, si stabilisce il «riconoscimento di una congrua indennita', anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta»; al comma 36 dell'articolo 1 si specifica, poi, che «dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; dal combinato disposto dei commi 34, 35 e 36 risulta evidente il rischio di inapplicabilita' delle prescrizioni relative al compenso di stagisti e tirocinanti/praticanti, per quanti svolgono la propria attivita' all'interno della pubblica amministrazione; gia' l'Avvocatura dello Stato ha assunto ufficialmente questa posizione, dichiarandosi esonerata dal dover dar seguito alle previsioni normative sui compensi ai tirocinanti, in virtu' dell'esigenza di non produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; pertanto, i laureati in giurisprudenza, che svolgono il tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense presso l'ufficio centrale e gli uffici territoriali dell'Avvocatura, non avranno diritto ad alcun rimborso; anche la Crui, Conferenza dei rettori delle universita' italiane, ha dichiarato in un recente comunicato le sue «perplessita'» relativamente «all'effetto combinato del comma 34, lettera d), e del comma 36 dell'articolo 1 della cosiddetta riforma Fornero», concludendo che «le due prescrizioni rendono di fatto impossibile prevedere esperienze di formazione on the job nella pubblica amministrazione»; e' noto che l'attivita' di formazione dei laureati nella pubblica amministrazione non sfocia in una occupazione stabile presso gli uffici cui hanno prestato servizio; e' quantomeno inopportuno esonerare la pubblica amministrazione da obblighi che si impongono ai privati, in particolare conservando per i ministeri, le regioni e gli enti locali la possibilita' di disporre del lavoro di stagisti e tirocinanti, sostanzialmente gratis; e' condivisibile il principio per cui e' necessario non appesantire le casse dello Stato, ma e' assolutamente prioritario riconoscere il diritto ad un'adeguata remunerazione a coloro i quali svolgono la propria attivita' di stage o tirocinio nella pubblica amministrazione -: se non si ritenga opportuno intervenire, anche con misure di carattere normativo, al fine di chiarire il portato applicativo delle disposizioni di cui in premessa e garantire, in ogni caso, l'effettiva tutela del diritto ad ottenere un giusto ed equo compenso per l'attivita' formativa svolta anche nell'ambito della pubblica amministrazione. (3-02423)