Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02466 presentata da ARGENTIN ILEANA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120911
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02466 presentata da ILEANA ARGENTIN martedi' 11 settembre 2012, seduta n.683 ARGENTIN, MARAN, SCHIRRU, GIACHETTI e QUARTIANI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrebbe essere in via di definizione - in realta', sarebbe dovuto gia' essere adottato - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante la determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (isee), ai fini della concessione di agevolazioni fiscali e di benefici assistenziali; stante la rilevanza sociale del tema in questione e le dirette implicazioni che potranno determinarsi sulla condizione materiale delle persone appartenenti agli strati sociali piu' deboli, a maggior ragione in concomitanza con una lunga fase di crisi recessiva, la definizione del citato provvedimento richiederebbe il massimo coinvolgimento delle rappresentanze sociali interessate, al fine di scongiurare effetti contraddittori o, addirittura, controproducenti; secondo alcune indiscrezioni di stampa, nelle bozze del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe previsto che tra i redditi da conteggiare, oltre a quelli sottoposti a tassazione ordinaria, vengano aggiunti anche quelli sottoposti a regime di cedolare secca, quali i redditi da locazione, nonche' i redditi esenti da tassazione, quale e', ad esempio, l'indennita' di accompagnamento per i disabili; come noto, l'indennita' di accompagnamento e' stata istituita dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, prevedendone la corresponsione in favore dei «mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua»; come si evince dalla lettera e dallo spirito della richiamata disposizione del 1980, l'indennita' di accompagnamento e' riconosciuta solo in casi di gravi condizionamenti psico-fisici e rappresenta solo un parzialissimo ristoro degli oneri economici che queste persone devono sopportare per poter svolgere una vita dignitosa con l'ausilio permanente di un accompagnatore o ricorrendo ad un'assistenza continua; se questi sono i presupposti giuridici, confermati dalla semplice constatazione empirica della condizione materiale in cui si trovano a vivere queste persone, appare del tutto impropria, laddove confermata, l'ipotesi che detta indennita' possa essere contemplata per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (isee), alla stregua dei redditi da locazione di immobili -: quali siano i reali intendimenti del Governo in materia di definizione dei nuovi elementi per la determinazione della situazione economica equivalente, con particolare riferimento all'ipotesi di un'eventuale inclusione dell'indennita' di accompagnamento tra i redditi disponibili ai fini isee. (3-02466)