Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01664 presentata da DE POLI ANTONIO (UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO) in data 20120917

Atto Camera Interpellanza 2-01664 presentata da ANTONIO DE POLI lunedi' 17 settembre 2012, seduta n.686 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che: il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 «disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» coinvolge direttamente tutte le imprese fornitrici del Sistema sanitario nazionale, comprese le aziende della piccola e media impresa artigiana; in particolare, l'articolo 15, comma 13, interviene sulla delicata materia dei prezzi delle forniture ospedaliere, dettando norme che, quanto dettate dall'intento di fissare riferimenti certi per l'attivita' di acquisto delle aziende sanitarie, rischiano di creare solo confusione e aggravi di costi; infatti, il testo normativo, che purtroppo, come sovente accade, non consente una lettura lineare ed univoca, sta creando diverse difficolta' alle aziende a causa delle diverse, contrastanti e alle volte distorsive applicazioni che le aziende sanitarie ne stanno fornendo; vanno evidenziate una serie di discrasie e criticita' estremamente gravi che impattano in maniera pesante e ingiustificata sui bilanci delle aziende associate appartenenti a piccole e medie imprese artigiane; l'articolo 15, comma 13, lettera a), del predetto decreto-legge stabilisce che «Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: a) (...) gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ...»; il testo normativo sembra garantire il rispetto dell'originario sinallagma contrattuale, disponendo che la riduzione prevista debba applicarsi, in modo proporzionale, sia sugli «importi» che sulle «connesse prestazioni». Tale riduzione viene invece intesa dalla maggioranza delle aziende sanitarie in maniera ad avviso dell'interpellante distorta e superficiale, ritenendo che la norma preveda una riduzione «ex lege» del 5 per cento dei prezzi di aggiudicazione, codificati nei contratti di fornitura in essere; questa applicazione della norma, basata, a parere delle aziende sanitarie, sulla necessaria invarianza dei servizi all'utenza, prevista nel titolo del decreto legge, anziche' portare ad una utile ed auspicabile razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario, trasferisce tout court l'intero onere della riduzione a carico dei fornitori, imponendo, di fatto, una vera e propria «tassa» sulle forniture alle aziende sanitarie, introducendo a giudizio dell'interpellante un inedito, ingiusto e penalizzante regime amministrato dei prezzi; questa interpretazione adottata dagli enti del Servizio sanitario nazionale ma scollegata dall'effettivo testo normativo e tale da riversare sui fornitori l'intero onere della razionalizzazione dei consumi interni genera una situazione di manifesto danno alle aziende e di incertezza estremamente grave, travisando secondo l'interpellante completamente i piu' elementari principi di diritto in materia contrattuale; non si considera in alcun modo che la formazione degli elementi dei contratti nell'ambito delle pubbliche forniture avviene nel rispetto delle procedure di gara disciplinate dal diritto comunitario, e che un intervento legislativo che intervenisse direttamente a posteriori per modificare gli elementi dei contratti cosi' stipulati rappresenterebbe una palese violazione in primis del diritto comunitario, dei basilari principi costituzionali e dei diritti civili degli imprenditori del mercato sanitario; si assiste purtroppo gia' da troppo tempo a precise, costanti, inaccettabili, ma non per questo poco frequenti, violazioni dei diritti dei fornitori degli enti pubblici, ad esempio in tema di rispetto dei termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, sovente superiori all'anno; questa ulteriore vessazione, che va ad incidere sul prezzo contrattuale, neppure giustificata dal testo normativo, ma frutto di libera interpretazione di un decreto evidentemente non idoneo a dare certezza del diritto, addossa alle aziende associate un ulteriore onere di finanziamento degli sprechi pubblici, che, in questo modo, possono tranquillamente continuare ad essere perpetrati: non solo un primo, di fatto obbligatorio finanziamento alle aziende sanitarie locali causato dai cronici ritardi nei pagamenti, ora anche una riduzione ex lege sui prezzi di aggiudicazione; appare evidente che la situazione non e' sostenibile, incidendo su un elemento essenziale del contratto, quale il prezzo, che viene a formarsi nell'ambito di una procedura competitiva e quindi e' sovente gia' al limite della redditivita', che viene successivamente ulteriormente intaccata dagli oneri di gestione del contratto e dagli oneri finanziari legati al ritardo del pagamento; incuranti delle difficolta' nella quali le aziende fornitrici si trovano, molte aziende sanitarie stanno facendosi particolarmente forti della loro aberrante interpretazione del testo normativo, imponendo a tutti i fornitori l'unilaterale riduzione del prezzo contrattuale: in Veneto, in particolare, l'azienda ospedaliera di Padova, l'ULSS 16 Padova, l'ULSS 20 Verona, l'ULSS 22 Bussolengo, l'ULSS 1 Belluno; la situazione che si rappresenta ha la necessita' di essere chiarita in maniera autorevole e univoca attraverso una pronuncia del Governo o una norma interpretativa per quanto riguarda: a) la riduzione degli importi del 5 per cento non come sconto «ex lege» ma come effettiva riduzione nei consumi, con cio' rispondendo al preciso dettato legislativo di volonta' nella razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario con la conseguente riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi; b) il rispetto dei tempi certi stabiliti contrattualmente nei pagamenti ai fornitori degli enti del Servizio sanitario nazionale; le associazioni della piccola e media impresa artigiana si chiedono come il Governo, attento alla tanto declamata necessita' e urgenza di crescita del tessuto produttivo italiano, rappresentato per la maggioranza dalle piccole medie imprese artigiane, non comprenda la situazione nella quale le imprese vengono a trovarsi, con la completa abdicazione dello stato di diritto verso un'entita' nella quale la certezza degli impegni, per quanto cristallizzata in precise previsioni contrattuali diviene non regola ma illusione. Ci si chiede come si possa pretendere, dal tessuto produttivo della piccola e media impresa artigiana e non, l'accettazione passiva di simili disposizioni, che offendono le aziende serie e corrette e che manifestano una palese ingiustizia in aperto contrasto con l'articolo ultimo 45, ultimo comma, della costituzione dove vengono esplicitamente sanciti la tutela e lo sviluppo dell'artigianato; in merito alla norma contenuta nello stesso decreto, articolo 15, comma 13, lettera b), si nota che questa disposizione, stabilisce che «Qualora sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati»; l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla base del testo dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, ha iniziato, a partire dal luglio 2012, a pubblicare alcune liste di prezzi di riferimento, precisando le modalita' di rilevazione e determinazione dei prezzi; questa procedura consente l'informazione sui prezzi e, se necessario, la verifica della corretta rilevazione ed interpretazione dei dati: in caso di contestazioni, pertanto, vi e' la teorica possibilita' di evidenziare incongruenze o errori metodologici; nulla invece viene stabilito per l'attivita' di rilevazione da parte delle centrali regionali per gli acquisti, i cui dati, e le modalita' con le quali gli stessi vengono rilevati, interpretati ed elaborati sono del tutto ignoti e riservati. Non vi e' quindi alcun possibile controllo, da parte dei fornitori, interessati ad una verifica della correttezza del procedimento seguito, neppure sui dati resi loro noti da un ente terzo, ma disponibili unicamente alla controparte contrattuale; questa modalita' viola i piu' elementari principi di trasparenza e non garantisce la motivazione e la possibilita' di verifica da parte di terzi interessati di atti e documenti amministrativi, trasformando un elemento di trasparenza del mercato in fonte di potenziali abusi; e' quindi necessario imporre, anche per i prezzi rilevati dalle centrali regionali di acquisto, un modello di rilevazione e pubblicita', consentendo la verifica dell'attivita' della pubblica amministrazione a tutela degli interessi delle controparti contrattuali; vanno evidenziate diverse disposizioni del testo normativo che appaiono in contrasto con gli obblighi assunti dalla Repubblica italiana con l'adesione al Trattato dell'Unione europea: ad esempio, l'ultima parte dell'articolo 15, comma 13, lettera b), o il testo dell'articolo 1, comma 12 -: se non ritengano opportuno assumere iniziative per chiarire il disposto di cui al decreto-legge n. 135 del 2012, articolo 15, comma 13, lettera a), ed adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, al fine di evitare l'apertura dell'ennesimo procedimento di inadempimento da parte della Commissione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia. (2-01664) «De Poli».