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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00126 presentata da ZAN ALESSANDRO (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 02/04/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00126 presentato da ZAN Alessandro testo di Martedì 2 aprile 2013, seduta n. 6 ZAN . — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: il diritto al lavoro e il diritto alla tutela della salute sono beni assoluti e inviolabili garantiti dalla Carta Costituzionale (articolo 1, articolo 4 e articolo 32), puntualmente recepiti dal legislatore con la legge istitutiva dei Sistema sanitario nazionale (legge n.833 del 1978) nella quale, ribadito il fondamentale diritto alla tutela, della salute, vengono indicate le modalità di attuazione con il coinvolgimento delle strutture private, nei casi di impedimento di quelle pubbliche al soddisfacimento della richiesta (articolo 25 della legge n.833 del 1978); l'istituzione pubblica non è in grado di soddisfare pienamente le legittime richieste della collettività, visto il ricorso al criterio della partecipazione da parte del legislatore, mediante il sistema di convenzionamento e accreditamento delle strutture private (legge n.833 del 1978 e decreto legislativo n.502 del 1992, recepito dalla regione Veneto dalla legge regionale n.22 del 16 agosto 2002); il sistema di convenzionamento da parte di alcune regioni, fra cui il Veneto, è riconosciuto un sistema non solo utile ma anche necessario e non foriero di aggravio di spesa, bensì produttivo di risparmio, se non addirittura di guadagno per la regione nella complessiva gestione del sistema; la riduzione della spesa pubblica ( spending review ) imposta dal Governo Monti – anche a livello di servizi sanitari della regione del Veneto nella misura dello 0,5 per cento per il 2012, 1 per cento per il 2013 e 2 per cento per il 2014, sebbene legittima e necessaria, non prevede variazioni in termini di qualità e di quantità dei servizi («a servizi invariati») atti al soddisfacimento di diritti inviolabili del cittadino in quanto relativi a beni costituzionalmente garantiti e protetti; il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 (legge regionale del Veneto n.23 del 2012 e legge regionale n.46 del 3 dicembre 2012), già impugnato dinanzi alla Corte costituzionale per aspetti specifici, che comunque non riguardano la programmazione, è il documento programmatico di riferimento della delibera della giunta regionale del Veneto 2621/2012, oggetto della presente interrogazione; la suddetta delibera della giunta regionale 2621/2012 definisce, in applicazione della spending review (decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n.135 del 2012), le riduzioni della spesa sanitaria per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo una riduzione del 10 per cento anziché dell'1 per cento del budget previsto dalla spending review per l'anno 2013, in una valutazione che comprende anche il ticket incassato, causando un taglio complessivo del 30 per cento; la medesima delibera 2621/2012 affida ai direttori generali delle ULSS la competenza sulla ripartizione tra le singole strutture private accreditate del budget complessivo, senza definire criteri specifici e omogenei di assegnazione, determinando una diversità di approccio che varia tra ULSS, con variazioni nelle riduzioni di budget che, ad oggi, in alcuni casi sono arrivate al 70 per cento; il piano socio-sanitario della regione Veneto 2012-2016 prevede di potenziare l'assistenza territoriale, consolidando il ruolo del distretto socio-sanitario, ridisegnando la rete territoriale sulla scorta di una filiera dell'assistenza in grado di garantire un sistema di cure graduali, nonché di sottrarre gli elevati costi ospedalieri di gestione dell'assistenza sanitaria post-acuta e cronica; indipendentemente dal piano sanitario regionale, la suddetta delibera 2621/12 fa riferimento alla delibera della giunta regionale n.2088 del 2011, in cui si indica che «il fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale è fissato, come da DGR 3140/2010 (Allegato A), nel numero di 4 prestazioni per abitante (escluse la diagnostica di laboratorio e le attività di prevenzione)»; tale dato si riferisce in realtà all'indicatore di performance per l'obiettivo di «ottimizzazione del numero di prestazioni specialistiche per abitante» (DGR 3140/2010 – Allegato A), attribuendo erroneamente così un significato di bisogno di prestazioni da parte della popolazione, ad un dato che era stato indicato dalla stessa giunta regionale come obiettivo da raggiungere; l'indicatore di performance di 4 prestazioni all'anno pro capite a cui fa riferimento la delibera n.2088 del 2011 e richiamato dalla delibera della giunta regionale 2621/2012, rappresenta per alcune aree del Veneto la metà delle prestazioni attuali; l'applicazione della delibera quindi è destinata a tagliare, attraverso il taglio ai budget delle strutture private convenzionate, bisogni di salute già espressi, attraverso medici dello stesso sistema sanitario; il taglio del budget e quindi del numero di prestazioni erogabili non da garanzie che le aziende sanitarie pubbliche statali siano in grado di fornire tutti i servizi e con la rapidità di risposta alle richieste della collettività voluta dalla legge; l'attuazione della delibera regionale determina un inevitabile allungamento delle liste di attesa a causa dell'aumento del numero di prestazioni che l'istituzione pubblica dovrà corrispondere senza possibilità di fare ricorso alle strutture private convenzionate; inoltre, l'attuazione della delibera regionale comporta il rischio di mettere i cittadini nelle condizioni di pagare in proprio le prestazioni sanitarie privandosi così della possibilità di rimborso oppure, per i meno abbienti e non solo, di rinunciare alla prestazione. Tutto questo è estremamente grave, poiché, sebbene rappresenti una decisione volontaria, non può essere motivo di limitazione di responsabilità non solo etica ma anche giuridica da parte di chi era dovuto a fornirla; più in generale sarebbe opportuno acquisire un quadro aggiornato, riferito all'intero territorio nazionale, delle conseguenze derivanti dalle operazioni di contenimento della spesa sul piano del rispetto dei livelli essenziali di assistenza e, in particolare, dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie–: di quali elementi disponga in relazione a quanto esposto in premessa e se non ritenga di assumere così ogni iniziativa di competenza per monitorare gli effetti, sull'intero territorio nazionale e con particolare riguardo alla situazione veneta, degli interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa in termini di salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza e di governo delle liste di attesa. (4-00126)

 
Cronologia
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