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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00009 presentata da FILIPPI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 09/04/2013

Atto Senato Interpellanza 2-00009 presentata da MARCO FILIPPI martedì 9 aprile 2013, seduta n.010 FILIPPI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: l'interpellante nella XVI legislatura ha presentato diversi atti di sindacato ispettivo sulla gestione relativa alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina richiedendo in più occasioni informazioni su tutta la documentazione contrattuale succedutasi nel tempo tra la società Stretto di Messina SpA ed il contraente generale dell'opera Eurolink SCpA; successivamente all'audizione in VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera del commissario straordinario della società Stretto di Messina dottor Pietro Ciucci, è stata fornita la documentazione contrattuale intercorsa, ed in particolare il contratto originario sottoscritto in data 27 marzo 2006, tra la stessa società (per il tramite del suo amministratore delegato Ciucci) e la società Eurolink e l'accordo sottoscritto in data 17 aprile 2009 tra la società Stretto di Messina SpA, sempre tramite il suo amministratore delegato, e la stessa società Eurolink; considerato che, a quanto risulta all'interpellante: l'art. 11.18 del contratto originario del 27 marzo 2006 prevedeva: "In caso di ritardo nell'approvazione, sempreché il medesimo non sia in alcun modo riconducibile a fatto del Contraente Generale, questi ha esclusivamente la facoltà di proporre istanza di recesso dal Contratto ove il ritardo nell'approvazione da parte del Soggetto Aggiudicatore e da parte del CIPE sia superiore complessivamente a 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del Progetto Definitivo al Soggetto Aggiudicatore completo di tutti i documenti e delle integrazioni eventualmente richieste"; l'art. 44.4 dello stesso contratto prevedeva: "Nell'ipotesi di recesso ai sensi del presente articolo, il Contraente Generale avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al pagamento, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, ed al rimborso delle spese a quel momento sostenute per le prestazioni non eseguite sempreché le suddette spese siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal Soggetto Aggiudicatore"; l'art. 5.2 dell'accordo del 17 aprile 2009 ha, a giudizio dell'interpellante inspiegabilmente, integrato le disposizioni del contratto originario, prevedendo che: "Nell'ipotesi di mancata o ritardata approvazione del Progetto Definitivo dell'opera intera da parte del CIPE entro 540 giorni dalla consegna del progetto stesso a Stretto di Messina, (…) spetterà ad entrambi le parti il diritto di recedere dal Contratto e sarà in ogni caso riconosciuto ad Eurolink il pagamento delle prestazioni rese e delle spese sino a quel momento sostenute come previsto dall'articolo 44.4 del Contratto senza alcuna maggiorazione ed incluse quelle precedenti alla stipula del presente atto, nonché di quelle da sostenere per la smobilitazione delle attività, oltre ad un indennizzo per la perdita del contratto nella misura del 5 per cento dell'importo risultante dal progetto definitivo diminuito di un quinto"; i contenuti dell'accordo del 17 aprile 2009 sono stati riconfermati anche con l'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2009 tra la società Stretto di Messina SpA, per il tramite del suo presidente dottor Giuseppe Zamberletti, e la società Eurolink. Esso è stato sottoscritto anche per assenso dal commissario straordinario dottor Ciucci, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2009; con l'accordo del 17 aprile 2009 la facoltà di recesso del soggetto aggiudicatore società Stretto di Messina è stata fortemente limitata e sono anche stati aggravati gli oneri (penali non previste nel contratto originario) sullo stesso gravanti in caso di recesso; considerato che: ad oggi, essendo trascorsi i 540 giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del contraente generale alla società Stretto di Messina senza che sia intervenuta l'approvazione del progetto da parte del Cipe, il contraente generale non ritenendo di dover sottoscrivere entro il 1° marzo 2013 l'atto aggiuntivo previsto dall'art. 34- decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modifiche ed integrazioni, ha esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 5.2 dell'accordo sottoscritto del 17 aprile 2009; per effetto di tale recesso il contraente generale avvierà tutte le procedure giudiziarie e non finalizzate all'ottenimento del pagamento delle penali così come previste dall'accordo del 2009 (tale importo dovrebbe essere pari ad almeno 300 milioni di euro), con conseguente emersione di un danno erariale per la già disastrata finanza pubblica; inoltre, a giudizio dell'interpellante, non può non rilevarsi il comportamento ingiustificato tenuto dal dottor Ciucci, e qualora dallo stesso evidenziato nelle proprie relazioni in qualità di commissario straordinario, anche da parte della struttura del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che con la sottoscrizione dell'accordo del 17 aprile 2009 ha di fatto modificato, indebitamente, a tutto favore del contraente generale alcune clausole contrattuali già accettate dallo stesso nel contratto del 27 marzo 2006. Infatti, qualora il contratto del 2006 non fosse stato modificato con l'accordo del 2009 la mancata approvazione da parte del Cipe del progetto definitivo non avrebbe comportato il riconoscimento di alcuna penale in favore del contraente generale, bensì il solo riconoscimento delle spese, marginali, effettivamente sostenute e riconosciute dal soggetto aggiudicatore, si chiede di conoscere: se il Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista di Anas SpA, controllante della società Stretto di Messina SpA intenda avviare un'azione di responsabilità nei confronti del dottor Ciucci e di tutti coloro, in primis il Ministero delle infrastrutture e trasporti in qualità di soggetto concedente e vigilante ed il collegio sindacale della società Stretto di Messina, per il danno provocato all'erario dovuto al riconoscimento al contraente generale di ingenti penali che il contratto originario del 27 marzo 2006, qualora non fosse stato modificato con l'accordo del 17 aprile 2009, non avrebbe riconosciuto; se intenda adoperarsi per quanto di competenza al fine di procedere all'immediata sostituzione del dottor Ciucci dalle cariche sociali attualmente ricoperte nelle società pubbliche Anas (in carica dal 2006 e da ben due anni nell'insolita figura di amministratore unico) e Stretto di Messina. (2-00009)

 
Cronologia
martedì 26 marzo
  • Parlamento e istituzioni

    Il Ministro degli esteri Giulio Terzi si dimette in seguito alla decisione del Governo di far rientrare in India i militari Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ritenuti responsabili della morte di due pescatori indiani avvenuta nel corso di un'operazione antipirateria. Il Presidente del Consiglio Mario Monti assume ad interim l'incarico.



martedì 9 aprile
  • Politica estera ed eventi internazionali

    In Siria viene rapito Domenico Quirico, giornalista del quotidiano La Stampa. Sarà liberato l'8 settembre.



giovedì 18 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Si riunisce il Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica.