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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00209 presentata da DADONE FABIANA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 16/04/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00209 presentato da DADONE Fabiana testo di Martedì 16 aprile 2013, seduta n. 9 DADONE , COZZOLINO , DIENI , FRACCARO , LOMBARDI , NUTI e TONINELLI . — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: le guide spirituali di religioni non cattolica, presenti sul territorio dello Stato italiano, per ottenere il riconoscimento di «Ministri di culto acattolico» da parte dello Stato stesso devono farne opportuna richiesta; le richieste di cui sopra, effettuate nell'ultimo anno da parte dei Pastori di Chiese Evangeliche sono state di fatto rigettate in massa limitando la libertà di professare ed esercitare la propria fede religiosa come garantito da Costituzione; la mancanza di riconoscimento formale del ruolo di «ministro di culto acattolico», oltre a tutti gli altri inconvenienti può anche essere adoperata dalle amministrazioni pubbliche per impedire ad un pastore o ad un responsabile religioso in generale di aprire un locale di culto o di continuare a tenerlo aperto, con la conseguenza di impedire effettivamente alle persone di fede non cattolica di riunirsi a pregare e celebrare il culto nella loro libertà di fede; gli interroganti sono venuti a conoscenza del fatto che nel gennaio del 2012 il Consiglio di Stato emetteva un parere in materia (su richiesta del precedente Ministro dell'interno, Maroni) in particolar modo relativamente alla questione del numero minimo di membri di chiesa sufficiente al fine di concedere da parte dello Stato alla «guida religiosa» di un culto non-cattolico il riconoscimento ministeriale (introdotto dalle leggi fasciste del 1929/1930) di «ministro di culto»; il Consiglio di Stato in detto parere indicava la cifra di 500 persone quale soglia minima necessaria per concedere il riconoscimento ministeriale di «ministro di culto» alle guide religiose non cattoliche, motivando l'individuazione della citata soglia sulla base del fatto che non esistano chiese di culto cattolico con numero inferiore ai 500 fedeli; i 500 membri di cui sopra non vengono calcolati tenendo conto soltanto di coloro che effettivamente frequentino il luogo di culto, bensì calcolando territorialmente i battezzati presso una specifica chiesa, basandosi sugli elenchi comunali di pura residenza anagrafica nel territorio della parrocchia; le comunità religiose non-cattoliche, invece, non essendo mai (ad esclusione, in Italia, soltanto delle Valli Valdesi) comunità (di fatto) «territoriali» ma sempre e soltanto comunità «libere» (cioè Comunità «volontarie» di fede), a differenza delle parrocchie cattoliche non inglobano mai più di quanti vi si riconoscano effettivamente ed attivamente; il parere del Consiglio di Stato, una volta formulato avrebbe dovuto essere accettato o rifiutato dal Ministro competente entro 90 giorni dalla sua emissione ma il Ministro dell'interno Cancellieri di fatto non ha provveduto né in un senso né nell'altro; fino ad ora questo non era quasi mai successo (quantomeno negli ultimi 30/40 anni) perché l'amministrazione pubblica si è quasi sempre resa conto, lei stessa per prima, della mancanza di legittimità costituzionale delle normative fasciste che prevedono tali limitazioni ad avviso degli interroganti incostituzionali al diritto delle persone di riunirsi liberamente anche per fini religiosi, e ha dunque il più delle volte lei stessa per prima disapplicato dette normative; il personale ministeriale, decorsi i tre mesi di cui sopra, ha ritenuto in via del tutto discrezionale di doversi attenere al parere del Consiglio di Stato; il personale ministeriale ha rifiutato a partire dallo scorso aprile tutte le richieste di riconoscimento del ruolo di «ministro di culto» e rigettato in massa tutte le richieste inoltrate; nonostante moltissime unioni ecclesiali lo richiedano ormai da decenni, prendendo l'esempio della città come Cuneo, su 14 comunità evangeliche presenti con sala di culto aperta al pubblico nel territorio comunale, soltanto 2 sono membri di unioni ecclesiali che hanno avuto il privilegio di vedersi concedere dallo Stato un'intesa; la mancanza di riconoscimento formale del ruolo di «ministro di culto acattolico» rende molto difficile ai rappresentanti di comunità religiose non cattoliche di accedere a quelle convenzioni con le amministrazioni e istituzioni pubbliche locali necessarie ad esempio per poter visitare gli ammalati negli ospedali e effettuare cura pastorale dei propri membri di chiesa nelle carceri, nelle caserme ed in luoghi analoghi; detta mancanza, oltre a tutti gli altri inconvenienti, può anche essere adoperata dalle amministrazioni pubbliche per impedire ad un pastore o ad un responsabile religioso in generale di aprire un locale di culto o di continuare a tenerlo aperto, con la conseguenza di impedire effettivamente alle persone di fede non cattolica di riunirsi a pregare e celebrare il culto nella loro libertà di fede, tutte le volte che si tratti di una comunità locale inferiore alle 500 persone; in una parrocchia cattolica frequentano con regolarità l'espletamento della funzione religiosa dalle 20 alle 70 persone circa (molto raramente più di 150 persone), e questo sia per quanto riguarda il Protestantesimo, come anche, grosso modo, per le altre comunità religiose; molte persone non hanno mai chiesto la loro cancellazione dall'elenco dei battezzati presso la parrocchia cattolica in cui vennero battezzati da bambini a partire da 30, 40 o 50 anni fa, una cancellazione che di fatto non chiede mai nessuno, e quand'anche venisse richiesta, viene spesso negata o ottenuta intraprendendo le vie legali–: se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, quali siano i criteri adottati per stabilire in 500 unità la soglia di fedeli necessaria al fine di concedere da parte dello Stato alla «guida religiosa» di un culto non-cattolico il riconoscimento ministeriale di «ministro di culto» e se non ritenga inidonea la scelta di utilizzare il battesimo quale parametro in luogo della frequenza effettiva dei luoghi di culto cattolico, considerato che il battesimo è rito tipicamente cattolico e non può essere assunto quale parametro universale per tutte le confessioni o le associazioni religiose. (4-00209)





 
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