Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00347 presentata da PIAZZONI ILEANA CATHIA (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 06/05/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00347 presentato da PIAZZONI Ileana Cathia testo presentato Lunedì 6 maggio 2013 modificato Martedì 7 maggio 2013, seduta n. 13 PIAZZONI , NICCHI e AIELLO . — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: a cavallo degli anni cinquanta e sessanta, in Europa, per effetto di uno psicofarmaco sedativo (il talidomide), somministrato a donne nei primi mesi di gravidanza, erano nati migliaia di bambini colpiti da gravi malformazioni, quali il mancato sviluppo degli arti quali amelia (assenza degli arti) o vari gradi di focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti); il nostro Ministero della salute, nel 1962, ordinava il divieto di commercializzare questo prodotto sul mercato italiano e il ritiro di tutti i farmaci contenenti talidomide in circolazione; il comma 363 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), ha stabilito che «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia» è riconosciuto «l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n.229»; molti sono coloro che, pur avendo accertato il nesso tra assunzione del farmaco e patologia deformante, attendono ancora il giusto risarcimento da parte dello Stato a causa della difficoltosa procedura burocratica per il riconoscimento dell'indennizzo. La circolare ministeriale del 5 novembre 2009, n.31, prevede, infatti, l'obbligo di presentazione di documenti anche molto datati e difficilmente reperibili, come la cartella clinica della nascita e altre «cartelle cliniche e/o certificazioni di struttura pubblica dalle quali risulti la diagnosi, la terapia e gli interventi eventualmente subiti»; l'articolo 31, comma 1- bis , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, ha previsto che l'indennizzo previsto dalla legge finanziaria 2008 è riconosciuto solo ai soggetti nati dal 1959 al 1965; indubbiamente si tratta di una limitazione troppo restrittiva in quanto esistono soggetti che non sono nati negli anni stabiliti dal menzionato articolo 31 della legge n.207 del 2008, ma che sono comunque affetti da quella che è meglio conosciuta come «sindrome da talidomide»; a questi soggetti lo Stato non riconosce il nesso di causalità tra il farmaco assunto dalla madre e il loro fenotipo, discriminando, di fatto, chi ha la «colpa» di essere nato uno o due anni prima o dopo il termine sancito dalla legge; molte sono le cause avviate contro il Ministero interrogato da persone affette dalla «sindrome da talidomide» escluse dall'indennizzo, così come diverse sono le ipotesi di illegittimità costituzionale dell'articolo succitato che, di fatto, negherebbe il diritto, a chi non è nato tra il cinquantanove e il sessantacinque, di essere visitato per accertare il nesso causa-effetto tra talidomide e patologie diagnosticate–: se, in base a quanto esposto in premessa, non intenda assumere una propria iniziativa normativa volta ad ampliare il lasso temporale, attualmente previsto per i nati dal 1959 al 1965, anche agli anni 1958 e 1966, ai fini del riconoscimento del nesso tra sindrome da talidomide e patologie dalle quali i cittadini sono affetti, e comunque a riconoscere il previsto indennizzo per i soggetti nati al di fuori degli anni previsti dalla normativa vigente, purché in grado di documentare con la connessione medico-ospedaliera, un nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide. (4-00347)