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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00094 presentata da BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 06/05/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00094 presentato da BOBBA Luigi testo di Lunedì 6 maggio 2013, seduta n. 12 BOBBA . — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili . — Per sapere – premesso che: l'articolo 30 del decreto-legge n.185 del 2008, recante «Controlli sui circoli privati», al comma 1, dispone: «I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»; il comma 5 del citato articolo prevede: «5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1»; la circolare del 9 aprile 2009, n.13, ha fissato gli indirizzi generali per l'attività di accertamento, prevedendo in particolare per gli enti non commerciali di finalizzare gli accertamenti all'individuazione di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni, con conseguente abuso dei regimi tributari agevolativi; la stessa circolare recita «...nei casi in cui sussistono abusi rilevanti, consistenti nell'esercizio di attività economiche... l'attività istruttoria dovrà sempre svilupparsi mediante approfondite verifiche»; al fine di poter usufruire delle agevolazioni tributarie di cui alla legge n.398 del 1991, le associazioni di cui in premessa devono possedere i seguenti requisiti: aver adottato uno statuto conforme alle prescrizioni dell'articolo 90, commi 17 e 18, della legge n.289 del 2002 ed a quelle dell'articolo 148, comma 8 del T.U.I.R., redatto nella forma e con le modalità previste; aver tenuto il libro dei soci ed il libro dei verbali dell'assemblea; essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi ottenuto mediante l'affiliazione alla FIGC e mediante l'iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I.; aver presentato regolarmente il modello EAS, potendo quindi godere delle agevolazioni di cui all'articolo 148, comma 3, del T.U.I.R; aver optato, mediante apposita comunicazione alla SIAE e mediante l'adozione di un comportamento concludente, per il regime forfetario di cui alla legge n.398 del 1991; la relazione di accompagnamento al decreto-legge n.185 del 2008 relativamente alle finalità dei controlli fiscali recita «... reali esigenze di un più efficace controllo fiscale in una realtà estremamente variegata in cui convivono, accanto a molti enti meritevoli sotto il profilo sociale, anche soggetti che, sotto forma associazionistica, svolgono vere e proprie attività produttive di reddito d'impresa»; da informazioni in possesso dell'interrogante, gli uffici delle Agenzia delle entrate spesso procedono al sistematico disconoscimento della qualifica di ente non commerciale delle vere associazioni sportive dilettantistiche, adducendo motivazioni opinabili anche in presenza di tutti i requisiti necessari, a titolo di esempio si riportano i casi di accertamenti emessi a carico di Usd Le Grange (Trino), Asd Santhià calcio e molte altre; a parere dell'interrogante la discutibilità delle motivazioni si ravviserebbe in quanto fedelmente di seguito riportato e presente nei verbali in particolare: quanto al libro soci «la parte ha esibito un libro degli associati che tuttavia non possiede i requisiti richiesti dalla legge per essere considerato tale sostanzialmente e non solo formalmente»; quanto al libro delle assemblee «... [i verbali] sono costituiti da fogli mobili pinzati poi al rispettivo libro [...] dai quali non è possibile riscontrare l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa ed il dibattito avvenuto in assemblea e che pertanto non assumono i connotati di veri e propri libri sociali»; e per ultimo «... l'associazione nel concreto non dà prova, nel concreto, di una effettiva partecipazione degli associati all'attività dell'ente»; secondo gli uffici finanziari la prova dell'attività commerciale si rileverebbe nel fatto che: «... vi sono più squadre giovanili, costituite da giocatori divisi per fasce di età ed ogni atleta versa un corrispettivo per fare allenamenti e fruire delle lezioni di calcio. L'ampia gamma dei corsi organizzati [...] sembra più funzionale ad una strategia commerciale che alla promozione di specifici valori sportivi.»; quanto evidenziato dalla normativa vigente in realtà non esistono requisiti richiesti dalla legge in merito all'adozione dei libri sociali delle associazioni non riconosciute, infatti l'articolo 36 del codice civile attribuisce agli associati, in piena autonomia, di fissare le norme per l'ordinamento interno, ma neppure è dettata alcuna norma circa le modalità in cui tali libri debbano essere tenuti; gli accertamenti di cui sopra non si limitano ad un esercizio, ma a catena ricadono su tutti gli esercizi successivi; la revoca sistematica delle agevolazioni tributarie comporta per ogni associazione un costo di circa 60/70.000 euro all'anno; a parere dell'interrogante e secondo quanto esposto, si prospetterebbe un problema di natura sociale in quanto ai bambini e ai ragazzi non verrà più data l'opportunità di svolgere attività sportiva; la circolare 9/E del 24 aprile 2013 dell'Agenzia delle entrate al punto 3, chiarisce che «si può ritenere che l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli associati in luogo dell'apposizione in bacheca dell'avviso di convocazione) o l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n.398 del 1991 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell'associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità; in particolare, la medesima circolare allo stesso punto conclude: «Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i princìpi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici locali»–: se non si ritenga urgente e doveroso verificare i fatti si cui in premessa e, nel caso, porre in essere le opportune iniziative al fine di scongiurare che il volontariato sportivo scompaia, anche alla luce della citata circolare in premessa dell'Agenzia delle entrate. (5-00094)

 
Cronologia
giovedì 2 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    Nomina e giuramento dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato.



lunedì 6 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Muore a Roma il senatore a vita Giulio Andreotti.

martedì 7 maggio
  • Politica, cultura e società

    A Genova, la nave porta-container Jolly nero colpisce accidentalmente una palazzina del porto, provocandone il crollo. Le vittime sono 9.