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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00104 presentata da D'ARIENZO VINCENZO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 08/05/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00104 presentato da D'ARIENZO Vincenzo testo di Mercoledì 8 maggio 2013, seduta n. 14 D'ARIENZO , TURCO , BUSINAROLO , FANTINATI , ZARDINI e ROTTA . — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: si fa riferimento all'azione di controllo sulle società interessate alla realizzazione del completamento dell'anello circonvallatorio a Nord-Traforo delle Torricelle; in questi giorni la Procura della Repubblica di Venezia ha avviato un'indagine a carico di alcuni soggetti per sistematica evasione fiscale, false fatturazioni attraverso l'uso di società «cartiere», associazione per delinquere, così come si rileva dalla stampa locale e regionale; tra questi figura il presidente (dimessosi in seguito all'arresto) della costruzioni ingegnere E. Mantovani Spa, società interessata – insieme ad altri – alla realizzazione del completamento dell'anello circonvallatorio a Nord-Traforo delle Torricelle; l'ufficio territoriale del Governo-prefettura di Verona – in ottemperanza al nuovo codice antimafia ed al recente «protocollo di legalità» sottoscritto con il Comune di Verona – ha certamente avviato accurate verifiche verso le società che a vario titolo verrebbero coinvolte nella realizzazione del «Traforo», nonché verso soci, amministratori ed altre persone fisiche a tali società collegate; a tal proposito, con decreto interministeriale 14 marzo 2003 è stato costituito anche a Verona presso la prefettura un gruppo interforze/tavolo di valutazione sulle grandi opere pubbliche di carattere strategico individuate dalla cosiddetta legge obiettivo composto da un rappresentante ciascuno per polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, direzione investigativa antimafia, Provveditorato alle opere pubbliche e Ispettorato del lavoro. Il gruppo interforze veronese ha il compito di svolgere accertamenti sulle imprese aggiudicatarie di appalti, subappalti o affidatarie di servizi, ordini e forniture riguardanti le opere pubbliche individuate dalla legge 21 dicembre 2001, n.443, al fine di verificare eventuali cointeressenze in queste imprese di soggetti legati direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata, anche con l'esecuzione di accessi ai cantieri; la natura dei reati contestati al vertice aziendale investe la società così come disciplina l'articolo 5 del decreto legislativo n.231 del 2001: «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio... da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione»; il decreto legislativo n.231 del 2001 prevede sanzioni anche interdittive a carico dell'ente (cfr. articolo 9), a meno che l'azienda non provi di aver avuto ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo (cfr. articolo 6), che non è noto se nel caso in esame sia presente; il «modello riparatore» di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.231 del 2001, che si basa – come è noto – su tre elementi: « a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca»; si ritiene che solo la piena adozione di tale «modello riparatore» potrebbe evitare le pesanti sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n.231 del 2001, certamente incompatibili con la regolare partecipazione alla fase esecutiva di un'opera pubblica delle dimensioni del «traforo»; per quanto concerne la valutazione giuridica del decreto legislativo n.163 del 2006 appare utile chiarire il contesto normativo nell'ambito del quale si sono svolte le operazioni concernenti l'assegnazione dell'opera; in particolare, l'impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani spa risulta ausiliaria (con un avvalimento del 69 per cento) del vincitore R.T. Technital spa e Verona Infrastrutture Consorzio Stabile. La stessa Costruzioni Ing. E. Mantovani spa è compresa, tuttavia, nell'elenco delle imprese che avevano chiesto e ottenuto di partecipare alla gara (bando 56/11 Verona) per la selezione delle due migliori offerte da porre a confronto negoziato con il promotore e avevano, successivamente, rinunciato a presentare l'offerta entro il 30 gennaio 2012; in pratica, il tutto è avvenuto come se la procedura prevista dal bando fosse suddivisibile in due momenti totalmente separati tra loro; questa visione dicotomica del procedimento non apparirebbe, tuttavia, conforme all'orientamento del Consiglio di Stato che, nella sentenza del 20 ottobre 2004 n.6847 – Sezione V, afferma il carattere sostanzialmente unitario, anche se articolato in due fasi distinte, del procedimento volto all'affidamento della concessione; nell'utilizzo dell'avvalimento dell'impresa di Costruzioni ingegnere E. Mantovani spa da parte del R.T. vincitore composto da Technital spa e Verona Infrastrutture Consorzio Stabile si può pertanto ravvisare, secondo gli interroganti, la possibile violazione dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo n.163 del 2006 e dell'articolo 49, comma 8, sempre del decreto legislativo n.163 del 2006–: quali siano l'orientamento del Governo e le azioni ritenute idonee che il Ministro intenderà adottare circa la validità delle ipotesi in premessa e la necessità che l'ufficio territoriale del Governo-prefettura di Verona – nello spirito delle norme vigenti e del protocollo di legalità – o qualsiasi altro organo deputato provvedano a verificare puntualmente i requisiti citati in premessa. (5-00104)

 
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