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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00676-A/013 presentata da RUOCCO CARLA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 14/05/2013

Atto Camera Ordine del Giorno 9/00676-A/013 presentato da RUOCCO Carla testo di Martedì 14 maggio 2013, seduta n. 15 La Camera, premesso che: l'articolo 10 del provvedimento in esame detta una disciplina transitoria per il pagamento TARES consentendo ai comuni, per il solo anno 2013 di modificare la scadenza (fissata al mese di luglio); tale disciplina transitoria non affronta le questioni strutturali alla base del tributo che andranno riviste nel contesto generale dei tributi locali in quanto la TARES, per come è stata disciplinata, rischia di determinare, oltre che un onere sui contribuenti in un grave contesto recessivo, che sta colpendo pesantemente le famiglie e le imprese, anche la negazione del principio virtuoso della riduzione della tassazione destinata al risparmio della produzione dei rifiuti; nel contempo andrebbe assicurata l'efficienza e la funzionalità di servizi essenziali per le collettività locali, che sarebbero pregiudicati da un mancato afflusso di risorse nelle casse dei comuni; il decreto-legge n.201 del 2011, cosiddetto decreto salva Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, ha istituito la TARES, acronimo che sta per tributo comunale sui rifiuti e servizi, tributo basato sulla superficie dell'immobile di riferimento che prevede la copertura economica del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché il concorso al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (polizia locale, anagrafe, ufficio tecnico, pubblica illuminazione, pubblica istruzione, manutenzione stradale e del verde pubblico eccetera). Si può affermare, quindi, che al suo interno conviva una duplice natura: quella di tassa, destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e quella di imposta, volta a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni; il presupposto della TARES pare più assimilabile ad un'imposta che ad una tassa, soprattutto per la parte relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la sua conformazione alla copertura suddivisa di un servizio piuttosto che alla sua precisa ed individuata fruizione, con chiaro mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 53 della Costituzione, che comporterà una quantità considerevole di ricorsi con il sicuro intervento da parte della Corte costituzionale. La TARES, tributo con finalità di scopo non omogenee, mutua dalle precedenti norme Tarsu e Tia modalità gestionali e modalità di calcolo della tariffa, articolate sia in una quota fissa che in una variabile (si veda il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999) che non considera, né recepisce, adeguatamente le indicazioni pervenute dalle autorità europee e i precetti costituzionali in tema di progressività della fiscalità; l'introduzione della TARES si pone in controtendenza rispetto al percorso obbligato dell'indirizzo evolutivo in materia di rifiuti, negando di fatto la trasformazione tariffaria, il modo universalmente più efficace e riconosciuto, per rendere economicamente competitivo il riuso ed il riciclo dei rifiuti, rispetto alle operazioni di smaltimento; l'attuale sistema impositivo della TARES pone il fondato sospetto che vengano fatti pagare due volte alle famiglie residenti e alle imprese gli stessi servizi indivisibili, già coperti con l'imposizione dell'Imu, con la maggiorazione sulla tariffa per i rifiuti, calcolata in base ai metri quadri degli immobili; i servizi in carico alla TARES, cosiddetti servizi indivisibili (manutenzione strade e giardini, illuminazione pubblica, vigili urbani, ufficio tecnico ecc..) andrebbero coperti dai proventi delle concessioni edilizie e dagli oneri di urbanizzazione. Questo non accade anche grazie all'art. 136 del TUE che svincola tali proventi a favore della spesa ordinaria; la superficie imponibile soggetta alla maggiorazione per i servizi indivisibili con tariffa da 0,30 a 0,40 euro per metro quadro, oltre a costituire un ulteriore e generale incremento del carico fiscale in capo ai contribuenti, comporterà senz'altro un aumento della tassazione per le attività commerciali, industriali ed artigianali, incrinando ancor di più il rapporto di fiducia fra istituzioni e cittadini, impegna il Governo: ad individuare in occasione della Nota di aggiornamento al Def le risorse necessarie al fine di rinviare al 2014 l'applicabilità della TARES in particolare la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato; ad adottare un opportuno provvedimento al fine della revisione sostanziale della disciplina del tributo in questione, al di là di mere necessità di risparmio statale e/o incapacità di alcune amministrazioni locali di attrezzarsi per la sua applicazione, diretta al contenimento della pressione fiscale a carico dei cittadini virtuosi e contemperando gradualmente l'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati, in vantaggio del loro riutilizzo per la collettività, unica fonte di risparmio qualificato sostenibile. 9/676-A/ 13 . Ruocco , Sorial , Caso , D'Incà , Castelli , Currò , Fico , Cariello , D'Ambrosio .

 
Cronologia
sabato 11 maggio
  • Politica, cultura e società

    Guglielmo Epifani, ex segretario generale della CGIL, viene eletto segretario pro tempore del Partito democratico fino allo svolgimento del congresso nazionale.



lunedì 20 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (C. 734), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 22 maggio (legge 23 maggio 2013, n. 57).