Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00676-A/014 presentata da CASTELLI LAURA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 14/05/2013
Atto Camera Ordine del Giorno 9/00676-A/014 presentato da CASTELLI Laura testo di Martedì 14 maggio 2013, seduta n. 15 La Camera, premesso che: l'elevato accumulo di debiti accumulati e non pagati dalla Pubblica Amministrazione si aggira a cifre superiori a 98 miliardi di euro e risulta inaccettabile che non si conosca con precisione l'effettiva esposizione debitoria della P.A., tanto che l'articolo 7 del decreto-legge in esame introduce disposizioni per la ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, mediante la registrazione obbligatoria sulla piattaforma elettronica; il ritardo nei pagamenti della Pubblica Amministrazione è causa di fallimento delle imprese e tale fenomeno non affligge solo le imprese italiane, ma anche in Europa è causa nella misura del 56 per cento dei problemi di liquidità delle imprese con conseguente fallimento di una impresa su tre; la Direttiva 2011/7/UE del 16 02 2011, contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, per quanto concerne le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, prevede invece una vera e propria armonizzazione a livello europeo dei termini di pagamento e l'introduzione di un termine massimo di 60 giorni di calendario vincolante per i contratti con le pubbliche amministrazioni degli Stati membri (articolo 4, comma 6), oltre il quale maturano gli interessi a favore delle imprese. In assenza di una previsione contrattuale, il termine di pagamento è invece di 30 giorni (articolo 4, comma 3); il nostro Paese ha recepito la citata Direttiva che dal 1 o gennaio 2013 è entrata in vigore con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n.192, che conferma che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o di una richiesta di pagamento equivalente, da parte del debitore. Il termine di 30 giorni è raddoppiato (quindi 60 giorni) per le imprese pubbliche e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. Le imprese private possono derogare al termine legale di 60 giorni, ma se fissano termini superiori a 60 giorni, le relative Nel caso in cui il debitore è una pubblica amministrazione, alle parti non è consentito superare il termine dei 60 giorni; il mancato pagamento delle imprese fornitrici da parte della P.A. è sintomo di «mala-gestione» delle risorse pubbliche a danno del settore produttivo privato; nel contesto attuale di grave crisi economica, iniziata nel 2008 e degenerata in forte recessione nel 2012, i suddetti ritardi hanno acuito la difficoltà di reperire liquidità da parte delle imprese, compromettendo la sopravvivenza soprattutto delle PMI; per quanto concerne le procedure di pagamento dei suddetti crediti delle imprese certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, si rileva che nell'ambito dello spazio finanziario attribuito agli enti locali e territoriali richiedenti, e nell'ambito della suddivisione delle risorse a livello regionale previste seguito alle introduzione del nuovo articolo 1- bis (Patto verticale incentivato), che destina una quota delle risorse stanziate della decreto-legge per aumentare il suddetto patto rispetto alle risorse assegnate con la legge di stabilità n.228/2013, il pagamento alle imprese avviene secondo le fatture più antiche valutate nell'ambito dei debiti degli enti richiedenti gli spazi finanziari; la suddetta procedura soddisfa le esigenze degli enti locali e territoriali, interessati a ridurre il proprio stock di debiti, piuttosto che l'interesse generale delle imprese, veri soggetti destinatarie e beneficiarie del provvedimento, a cui dovrebbe essere garantito il pagamento in modo equo e paritario in base alla effettiva anzianità; del resto le imprese più in difficoltà sono quelle con crediti più antichi, ed in genere sono proprio quelle che forniscono gli enti meno virtuosi, di cui pagano gli effetti della politica inefficiente; in mancanza della formazione di un unico ordine cronologico a livello nazionale, come da emendamento presentato in Commissione Bilancio dal M5S, non approvato, le imprese che hanno rapporti commerciali con enti virtuosi e che hanno un ritardo accettabile nel pagamento delle fatture saranno agevolate a discapito di quelle che vantano crediti più antichi a livello nazionale; le somme stanziate dal Governo nel decreto-legge già non sono sufficienti ad estinguere nemmeno il 50 per cento il debito totale delle PA nei confronti delle imprese, con l'aggravante che i suddetti pagamenti non verranno effettuati nel 2013 ma nel biennio 2013-2014, impegna il Governo: ad adottare dall'anno in corso e per il prossimo triennio tutti i provvedimenti idonei a monitorare il rispetto dei tempi di pagamento dei crediti commerciali delle P.A., come stabiliti nella direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, al fine di evitare ulteriori aggravi a carico del settore produttivo ed evitare procedimenti d'infrazione per il mancato rispetto delle suddette «irrinunciabili» regole europee; a valutare l'opportunità di ovviare alla problematica della mancata soddisfazione dei crediti che risultano a livello nazionale più antichi, rimodulando i criteri di pagamento, in occasione delle prossime estinzioni dei crediti non contemplati nel presente decreto-legge; a valutare, in occasione della redazione della Nota di aggiornamento al DEF 2013, di reperire maggiori risorse per l'estinzione totale dei debiti pregressi della P.A., per sostenere il settore produttivo delle PMI ai limiti della sussistenza, valutando di ricorrere, in caso di mancanza di risorse finanziarie, all'ampliamento dell'uso della compensazione dei crediti con i debiti tributari. 9/676-A/ 14 . Castelli , Sorial , Caso , Cariello , D'Incà , Fico , Currò , D'Ambrosio .