Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00124 presentata da FEDRIGA MASSIMILIANO (LEGA NORD E AUTONOMIE) in data 15/05/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00124 presentato da FEDRIGA Massimiliano testo di Mercoledì 15 maggio 2013, seduta n. 16 FEDRIGA e MOLTENI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: nella scorsa legislatura gli interroganti, con atto di sindacato ispettivo n.5-08044, lamentavano il blocco dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori italiani frontalieri che hanno perso il lavoro, in precedenza erogata in base alle disposizioni di legge n.147 del 1997; in sede di risposta il vice ministro pro tempore precisava che l'Inps, in attesa dell'emanazione della circolare in materia, aveva provveduto non già a sospendere il pagamento dell'indennità di disoccupazione, bensì a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontaliera con l'indennità di disoccupazione ordinaria e che comunque, a decorrere dal 1 o gennaio 2013, anche per i lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera avrebbe trovato applicazione l'ASpI (assicurazione sociale per l'impiego), il nuovo sussidio di disoccupazione istituito con legge di riforma del lavoro Fornero n.92 del 2012; con circolare Inps n.50 del 4 aprile 2013 l'Istituto precisava che «il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera – in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro – riceve le prestazioni in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa» e che pertanto «il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1 o gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n.92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpi»; sempre nella scorsa legislatura la Camera dei deputati aveva approvato un testo di legge (il cui iter si è arrestato all'esame del Senato) – risultante dall'unificazione di più proposte di legge, tra cui anche una dei sottoscritti – finalizzato a migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps ai sensi della citata legge n.147 del 1997; agli interroganti risulta, infatti, che le risorse ancora disponibile presso il predetto Fondo ammontino a circa 270 milioni di euro–: se corrisponda al vero che le risorse disponibili esistenti nella gestione separata Inps ex legge n.147 del 1997 ammontino a circa 270 milioni di euro ovvero, in caso di risposta negativa a quanto ammontino esattamente e se non convenga, data la precisa finalità di tali risorse, che le medesime siano utilizzate per migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera, atteso che il nuovo istituto dell'Aspi è più penalizzante in termini di importo del trattamento e durata del periodo di indennizzo. (5-00124)