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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00500 presentata da MIGLIORE GENNARO (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 17/05/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00500 presentato da MIGLIORE Gennaro testo presentato Venerdì 17 maggio 2013 modificato Martedì 21 maggio 2013, seduta n. 20 MIGLIORE , COSTANTINO , SCOTTO , NICCHI , PANNARALE , PELLEGRINO , PILOZZI , PIRAS , LACQUANITI , PAGLIA , DURANTI , SANNICANDRO , LAVAGNO , PALAZZOTTO , PIAZZONI , QUARANTA , FRATOIANNI . — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: in data 5 luglio 2012, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.38085, ha confermato le condanne di falso ideologico nei riguardi degli alti funzionari di polizia coinvolti nell'irruzione alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001 nel corso della quale, come noto, si è verificato il pestaggio di 60 manifestanti e l'arresto (illegale) di 93 attivisti no-global ; in particolare, le condotte criminose dei vertici della Polizia erano finalizzate a «giustificare la violenza e assicurare l'impunità ai colpevoli»; tra queste, figura quella di Francesco Gratteri, condannato a 4 anni di reclusione per falso ideologico, prefetto da fine 2009 e in pensione dal 2 luglio 2012, dopo esser stato cancellato dai ruoli della Polizia e trasferito al Dipartimento politiche e personale; parrebbe che quest'ultimo sia, da tempo e ancora oggi, beneficiario di un alloggio di lusso in una delle zone più esclusive della capitale a spese del Ministero dell'Interno, in quanto – stando ad una nota dell'Ufficio Stampa del dipartimento della pubblica sicurezza – oggetto di gravi minacce, anche recenti, di cui sarebbe stata rilevata l'attendibilità. Pertanto l'alloggio sarebbe inquadrato nell'ambito delle misure di sicurezza destinate all'ex prefetto; ferma restando la legittimità dell'applicazione di misure di sicurezza/protezione nei confronti di chi è in pericolo, non pare tuttavia chiara la motivazione per la quale lo Stato debba farsi carico del canone di locazione per alloggi in stabili di prestigio; anche per quanto attiene i procedimenti disciplinari, si è agito sulla scia di un'impostazione ministeriale che non può non essere ritenuta «indulgente» nei confronti di alti funzionari della polizia coinvolti nei fatti di violenza avvenuti a Genova nel 2001 in occasione del G8; l'articolo 653, comma 1- bis , del codice di procedura penale prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna abbia efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso; nonostante la condotta materiale accertata in via definitiva dal giudice, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737, concernente «Sanzioni disciplinari per il personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti», debba essere il punto di partenza del processo decisionale finalizzato alla definizione della posizione disciplinare del militare in relazione a quei fatti, i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei funzionari di polizia condannati a titolo di dolo per i gravi fatti di Genova, a quanto consta agli interroganti, avrebbero invece a fondamento condotte illecite meramente colpose (compiute per negligenza, imperizia, e altro), e non invece dolose (volontarie), come sarebbe d'uopo in osservanza del titolo delle condanne riportate; è del tutto evidente secondo gli interroganti che una tale impostazione dei procedimenti disciplinari sarebbe ingiustificata, anche perché ciò che è stato accertato in sede penale non può certo essere messo in discussione in sede amministrativa; peraltro, le contestazioni mosse nei procedimenti disciplinari a titolo di mera colpa determinerebbero sanzioni disciplinari più leggere rispetto a quelle cui si potrebbe pervenire in conseguenza di comportamenti dolosi; nonostante l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737 concernente «Sanzioni disciplinari per il personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti» preveda che «quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, passibile di sanzioni disciplinari, questo deve essere sottoposto a procedimento disciplinare», nulla è reso – compresa l'eventuale permanenza nei reparti originari – noto circa l'avvio di procedimenti disciplinari a carico degli agenti del reparto mobile condannati per il reato di lesioni gravi (dunque, reati dolosi) rispetto a cui è intervenuta la prescrizione, ma che in ogni caso sono stati ritenuti responsabili civilmente–: se e, in caso affermativo, per quali motivi, il dottor Gratteri usufruisca, da tempo e ancora oggi, di un alloggio in uno stabile di prestigio a spese dello Stato; se corrisponda al vero che i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei funzionari ed agenti condannati nell'ambito del cosiddetto «processo Diaz» abbiano a fondamento condotte illecite colpose (compiute per negligenza, imperizia, e altro), e non invece dolose (volontarie), come sarebbe d'uopo in osservanza del titolo delle condanne riportate e, in caso affermativo, quali siano i motivi; se siano stati avviati procedimenti disciplinari anche nei riguardi degli agenti di polizia condannati per il reato di lesioni gravi (dunque, reati dolosi) rispetto a cui è intervenuta la prescrizione, ma che in ogni caso sono stati ritenuti responsabili civilmente. (4-00500)

 
Cronologia
sabato 11 maggio
  • Politica, cultura e società

    Guglielmo Epifani, ex segretario generale della CGIL, viene eletto segretario pro tempore del Partito democratico fino allo svolgimento del congresso nazionale.



lunedì 20 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (C. 734), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 22 maggio (legge 23 maggio 2013, n. 57).