Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00157 presentata da DE MENECH ROGER (PARTITO DEMOCRATICO) in data 21/05/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00157 presentato da DE MENECH Roger testo di Martedì 21 maggio 2013, seduta n. 20 DE MENECH , BRESSA , FIANO e DELLAI . — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: il testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 detto «Salva Italia» coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n.214, all'articolo 23, comma 16, prevede la trasformazione delle province da enti eletti a suffragio universale e diretto a enti di secondo grado, i cui membri saranno scelti dai consiglieri in carica dei comuni compresi nel territorio provinciale, secondo le modalità stabilite da un'apposita legge elettorale; tale legge elettorale non è stata approvata nella XVI legislatura e dunque a tutt'oggi non è stato stabilito il modo come le province in scadenza dovranno essere elette; il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n.135, prevede all'articolo 17 un processo di riaccorpamento in più fasi delle province sulla base di alcuni criteri, successivamente specificati da una determinazione del Consiglio dei ministri dei criteri per il riordino delle province e dagli atti successivamente posti in essere dai consigli delle autonomie locali di ciascuna regione e dai consigli regionali; il successivo decreto-legge 188 del 2012 avrebbe dovuto sancire il definitivo riaccorpamento delle province italiane, dando luogo ad un assestamento che avrebbe potuto permettere di superare la fase di inerzia, ma non è stato convertito in legge per dissidi interni alla maggioranza a sostegno del Governo Monti; in conseguenza della fase transitoria, successivamente estesa in ragione della mancata conversione del richiamato decreto-legge 188 del 2012, le province per le quali era previsto un rinnovo degli organi negli anni 2012 e 2013, sia per scadenza naturale sia per scadenza anticipata, sono state commissariate; la provincia di Belluno ha il proprio consiglio provinciale sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2011 (ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267), che ha anche nominato quattro commissari governativi diversi dall'ex presidente della provincia ed è, perciò, priva di rappresentanza politica; la provincia di Belluno ha, per effetto dell'articolo 23 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n.201, subìto la sospensione del diritto a eleggere il proprio consiglio provinciale e questa sospensione risulta particolarmente grave sul piano della rappresentanza democratico-elettiva degli organi d'indirizzo delle articolazioni necessarie della Repubblica, di cui all'articolo 114, comma 1, della Costituzione, a maggior ragione visti i tempi lunghi del commissariamento; contro questa situazione, privati cittadini (tra loro i segretari dei maggiori partiti bellunesi, il consigliere regionale Sergio Reolon e l'ex sindaco di Belluno Antonio Prade), hanno presentato ricorso al TAR per Veneto e al TAR per il Lazio, il 24 aprile 2012, con il patrocinio del professore avvocato Gabriele Leondini dell'università degli studi di Padova e dell'avvocato Giuliano Rizzardi del foro di Brescia, contro il Ministro dell'interno e la prefettura di Belluno, per l'annullamento del decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 2012 e del decreto del prefetto della provincia di Belluno 5 marzo 2012 prot. n.3597, laddove, rispettivamente, hanno omesso di indire la consultazione per l'elezione diretta degli organi di governo della provincia di Belluno e la convocazione dei relativi comizi elettorali. A questo ricorso hanno partecipato, con documenti ad audiuvandum , 14 comuni e la regione del Veneto; il TAR Veneto con ordinanza n.806/2012 del 13 giugno 2013 ha riconosciuto la competenza del TAR Lazio che ha già istruito il ricorso, fissando l'udienza per il 14 dicembre 2012, ma a tutt'oggi non ha ancora adottato alcuna sentenza in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sui ricorsi presentati dalle regioni Lazio, Lombardia, Sardegna, Veneto, Calabria, Molise, la provincia autonoma di Trento contro il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, e la legge di conversione 7 agosto 2012, n.135; sono già 6 i comuni (Lamon, Sovramonte, Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Sappada e Taibon Agordino) a chiedere il passaggio di regione secondo l'articolo 132 comma 2, della Costituzione e che altri 7 hanno votato a febbraio 2013 e non raggiunto il quorum solo per la presenza massiccia degli iscritti AIRE nelle liste elettorali; altri 3 comuni hanno avviato l’ iter per il cambio di regione (Voltago Agordino, Rivamonte e Comelico Superiore) per il distacco dal Veneto e l'annessione al Trentino-Alto Adige/Südtirol e che una richiesta di passaggio alla stessa regione è stato approvato dal precedente consiglio provinciale, dopo la raccolta di oltre 18.000 firme; tale situazione di incertezza e di mancanza di un governo rappresentativo della comunità bellunese rischia di accentuare e aggravare ulteriormente le spinte centrifughe dei comuni contermini; lo statuto della regione Veneto all'articolo 15 riconosce, al territorio bellunese, la specificità e di conseguenza particolari condizioni di autonomia amministrativa, condizioni che possono essere rivendicate e sfruttate solo da una giunta politica forte del consenso dei cittadini; è partita la proposta dal movimento autonomista BARD (Belluno Autonoma Regione Dolomiti) insieme ai principali partiti del territorio, di elezioni autoconvocate da tenersi il 26 ottobre 2013 in concomitanza di quelle delle province autonome di Trento e Bolzano/Bozen; in data 21 e 22 aprile 2013 nella provincia di Udine, confinante con quella di Belluno, considerando la competenza esclusiva in materia di enti locali delle regioni a statuto speciale, si sono svolte le consultazioni per l'elezione del consiglio provinciale, creando, ancora una volta situazioni di disparità fra territori contermini–: quali iniziative di competenza intenda porre in essere per interrompere questa fase transitoria che è durata ormai troppo tempo, a maggior ragione nel caso della provincia di Belluno dove il Commissario non corrisponde al presidente democraticamente eletto essendosi sciolto il consiglio per motivi politici; se almeno in fase transitoria, intenda assumere un'iniziativa normativa per consentire l'elezione diretta secondo la previgente normativa degli organi provinciali delle province commissariate e dunque procedendo a convocare quanto prima i comizi elettorali per le elezioni del consiglio della provincia di Belluno; se non ritenga opportuno attivare, presso i costituendi tavoli per le riforme istituzionale, una piattaforma tecnica per la riorganizzazione degli enti locali investiti dai provvedimenti di riforma richiamata, per porre termine a questa lunga incertezza applicativa e paralisi degli organi democratici; se in quella sede non ritenga utile tener conto delle peculiarità dell'area alpina, prevedendo per la provincia di Belluno condizioni di autonomia amministrativa e finanziaria, nel rispetto del dettato costituzionale, per quanto possibile omogenee rispetto alle realtà alpine contermini. (5-00157)