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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00586 presentata da TENTORI VERONICA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 27/05/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00586 presentato da TENTORI Veronica testo di Lunedì 27 maggio 2013, seduta n. 23 TENTORI e FRAGOMELI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: in data 2 ottobre 2012 il Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali pro tempore , Michel Martone rispondeva in Commissione lavoro all'atto di sindacato ispettivo n.5-06869 delle onorevoli Schirru, Gnecchi e Codurelli che poneva all'attenzione del Governo la questione della maggiorazione contributiva per i lavoratori con invalidità in aspettativa sindacale. Nello specifico veniva citata la circolare INPS n.29 del 30 gennaio 2002 concernente i benefìci di cui all'articolo 80, comma 3, della legge n.388 del 2000, che pregiudicherebbe la posizione previdenziale di quei lavoratori sordomuti o gravemente disabili che svolgano attività sindacale in posizione di distacco, tenuto conto che nei loro confronti la contribuzione figurativa accreditata per legge per periodi di aspettativa sindacale non viene valutata ai fini del riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva disposto dalla norma legge n.388 del 2000; la legge n.388 del 2000 (articolo 80, comma 3) consente, infatti, ai lavoratori invalidi ai quali viene riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o sordomuti, di usufruire di un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di 5 anni, utili ai fini pensionistici e dell'anzianità contributiva; la norma in esame riconosce il diritto alla maggiorazione «...per ogni anno di servizio effettivamente svolto, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative (...)»; i lavoratori in aspettativa sindacale svolgono di fatto un'attività lavorativa: per questo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro ed è stato garantito loro il diritto alle prestazioni economiche previdenziali quali indennità di malattia, tubercolosi e maternità. Inoltre, il lavoratore in distacco sindacale svolge regolare attività lavorativa sotto le direttive e per le finalità dell'organizzazione sindacale presso cui lavora o ricopre la carica elettiva. Il valore figurativo per il calcolo dell'accredito è computato sulla retribuzione prevista dal contratto in essere al momento del collocamento in aspettativa; alcune circolari dell'INPS prevedono, che non si dia luogo all'accredito della maggiorazione ex articolo 80 della legge n.388 del 2000 per periodi di aspettativa sindacale dal momento che i periodi di distacco sindacale non sono considerati alla stregua di un effettiva attività lavorativa; confermando tali disposizioni dell'INPS, verrebbero meno i princìpi dettati dalla legge n.300 del 1970 la quale ha voluto garantire l'effettiva possibilità di esercitare, senza pregiudizio per la posizione previdenziale, l'attività sindacale ed inoltre questi lavoratori si troverebbero discriminati rispetto ad altri lavoratori, in particolare rispetto a quelli assunti dalle stesse organizzazioni sindacali che, peraltro, svolgono la medesima attività lavorativa; il Ministro competente veniva sollecitato ad avviare le necessarie comunicazioni e specificazioni al sistema di previdenza INPS, esplicitando e sottolineando come questi lavoratori succitati di fatto versassero regolari contributi e avessero pertanto diritto al riconoscimento della maggiorazione contributiva sui periodi durante i quali fossero sono stati collocati in aspettativa sindacale, ai sensi della 300 del 1970. Nella risposta il Sottosegretario pro tempore Martone prendeva atto dell'indubbia rilevanza della questione segnalata e garantiva un approfondimento adeguato della questione al fine di valutarne l'effettiva correttezza sotto il profilo tecnico-giuridico della tesi posta a fondamento della circolare (e in particolare, della tesi secondo cui il periodo di distacco sindacale – nel corso del quale viene accreditata una contribuzione di tipo figurativo – non potrebbe essere assimilato sotto ogni aspetto a un periodo di servizio effettivamente svolto); ad oggi non sembra essere stata ancora effettuata alcuna verifica o approfondimento della questione da parte del Governo nei confronti dell'INPS, tanto che vi sono casi in cui sono stati avviati dei ricorsi amministrativi–: se non ritenga necessario che venga fatta maggiore chiarezza interpretativa sulla questione esposta in premessa anche al fine di tutelare i diritti legittimi dei lavoratori con disabilità in distacco sindacale. (4-00586)





 
Cronologia
lunedì 20 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (C. 734), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 22 maggio (legge 23 maggio 2013, n. 57).



lunedì 27 maggio
  • Politica, cultura e società

    Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Ferrara.



martedì 28 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva la proposta di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (C. 118), che sarà licenziata dal Senato il 19 giugno (legge 27 giugno 2013, n. 77).