Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00176 presentata da VALIANTE SIMONE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 27/05/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00176 presentato da VALIANTE Simone testo di Lunedì 27 maggio 2013, seduta n. 23 VALIANTE . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: l'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n.214 del 2011, al comma 2, prevede che a decorrere dal primo gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a queste anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo; nella circolare dell'Inps n.35 del 2012 si esplicita che il citato articolo 24 si ispira, in particolare, a principi e criteri di equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli, e di semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali; come esemplificato nella citata circolare dell'Inps n.35 del 2012 e in quella successiva, n.37, dello stesso anno, nei confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, si applica un sistema di calcolo misto di pensione: ferma restando la valutazione con il sistema retributivo delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal primo gennaio 2012 è determinata con il sistema di calcolo contributivo; sulla base di questo calcolo, la quota maturata con il sistema retributivo al 31 dicembre 2011 è calcolata con le modalità previste dagli articoli 7 e 13 del decreto legislativo n.503 del 1992, i quali prevedono due quote: una quota di pensione in base all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, le cui annualità sono moltiplicate con i relativi coefficienti; una quota di pensione in base all'anzianità contributiva maturata dal primo gennaio 1993 fino al 31 dicembre 2011, le cui annualità sono moltiplicate con i relativi coefficienti; il risultato pensionistico finale che viene a determinarsi alla luce di quanto premesso risulta essere composto dalla somma della quota di pensione maturata, secondo il sistema retributivo, al 31 dicembre 2011, come precedentemente descritta, e della quota di pensione come determinata, secondo il sistema contributivo pro-rata , per il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2012 e la data di pensionamento. La regola vale per tutti i dipendenti, pubblici e privati; è evidente che tutto quanto attiene successivamente alla data di entrata in vigore della menzionata legge di riforma dei trattamenti pensionistici, in termini di miglioramenti ovvero peggioramenti retributivi, non può incidere sulla pensione se non in riferimento ai contributi effettivamente versati; tuttavia, alla luce della interpretazione dell'Inps, in fase applicativa del calcolo delle pensioni, continua a restare in piedi in modo ingiustificato il sistema retributivo, giacché la pensione rapportata alla retribuzione si calcola sull'ultima retribuzione percepita al momento di pensionamento del lavoratore, anche successivamente alla data di entrata in vigore della riforma pensionistica, anziché su quella riferita a fine anno 2011; questa interpretazione produce un doppio vantaggio al dipendente che può andare in pensione con il sistema di calcolo misto a partire dal 2012, risultando beneficiario non solo della quota contributiva pro-rata , ma anche dei successivi incrementi stipendiali e quindi dei conseguenti maggiori contributi versati; il principio di equità risulta disatteso nell'applicazione della riforma pensionistica. Il motivo sembrerebbe ricondotto alla mancata abrogazione del citato articolo 13 del decreto legislativo n.503 del 1992. Eppure l'ultima retribuzione andrebbe riferita non a quella percepita al momento del pensionamento ma a quella del 31 dicembre 2011, giacché dal primo gennaio 2012 vale il sistema contributivo di calcolo–: alla luce di quanto premesso, quali iniziative intenda tempestivamente adottare, al fine di porre rimedio al problema rappresentato, ripristinando il principio di equità a livello pensionistico, in un momento, quello attuale, di scarse risorse economiche, che mal sopporta ingiustificate disparità di trattamento. (5-00176)