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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA URGENTE 2/00065 presentata da CRIPPA DAVIDE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 28/05/2013

Atto Camera Interpellanza urgente 2-00065 presentato da CRIPPA Davide testo presentato Martedì 28 maggio 2013 modificato Giovedì 30 maggio 2013, seduta n. 26 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , per sapere – premesso che: con decreto interministeriale dell'8 marzo 2013 è stato approvato il documento contenente la strategia energetica nazionale (comunicato in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2013, n.73), definito atto di indirizzo strategico per il settore dell'energia, «contenente le linee programmatiche, gli obiettivi e le priorità di azione della Strategia energetica nazionale nell'interesse del Paese»; l'istituto della strategia energetica nazionale veniva introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, che attribuiva al Governo il compito di definire lo strumento di indirizzo e di programmazione della politica energetica nazionale. La norma menzionava, tra le misure necessarie per conseguire gli obiettivi strategici, la realizzazione, nel territorio nazionale, di impianti di produzione di energia nucleare, nonché, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, la promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; a seguito del disastroso evento di Fukushima, il decreto-legge n.34 del 2011, articolo 5, comma 8, ha ridefinito la strategia energetica nazionale eliminando i riferimenti al nucleare. Tuttavia, anche la nuova formulazione è stata abrogata dal decreto del Presidente della Repubblica n.114 del 2011, all'esito della consultazione referendaria del 12-13 giugno 2011; per effetto, dunque, dell'abrogazione legislativa dell'articolo 7 del decreto-legge n.112 del 2008 e dell'abrogazione referendaria dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n.34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.75 del 2011, nell'ordinamento è venuta meno una fonte di rango primario che prevede l'istituto della strategia energetica nazionale e che ne disciplina il relativo iter di approvazione, comportando, conseguentemente, l'abrogazione della disciplina della strategia energetica nazionale; un riferimento alla strategia energetica nazionale è stato nuovamente introdotto nel decreto legislativo n.93 del 2011, articolo 1, comma 2, in materia di «Sicurezza degli approvvigionamenti», il quale demanda al Ministero dello sviluppo economico la definizione di scenari decennali e previsioni relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato dell'energia elettrica «in coerenza con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3»; quest'ultimo articolo, titolato «Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale», a sua volta dispone che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli scenari di cui all'articolo 1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE (...), le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture (...)»; dalla lettura sistematica delle due norme di cui al sopra citato decreto legislativo n.93 del 2011 si evince che i poteri attribuiti al Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 1, comma 2, presuppongano una strategia energetica nazionale già approvata e definita negli obiettivi e nelle linee programmatiche. Tali poteri devono essere esercitati in coerenza con la strategia energetica nazionale e sono limitati alla definizione degli scenari e delle previsioni indicati dalla norma, ai quali si aggiunge, ai sensi dell'articolo 3, la proposta in merito alla definizione delle necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti e delle relative infrastrutture di trasmissione; così definito il quadro normativo di riferimento, la procedura di approvazione indicata in premessa al decreto interministeriale dell'8 marzo 2013 non risulta inquadrabile all'interno di una specifica disciplina di rango primario, che conferisca ai Ministeri interpellati il potere di approvare il documento contenente la strategia energetica nazionale. Il generico riferimento, contenuto nel decreto, «ai poteri di indirizzo spettanti in materia al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» conferma quanto assunto; per inciso, si rileva che i testi normativi abrogati (rispettivamente l'articolo 7 del decreto-legge n.112 del 2008 e l'articolo 5, comma 8, della legge n.75 del 2011) stabilivano la seguente disciplina. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n.112 del 2008: «il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale» (...). Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente»; ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n.34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.75 del 2011: «il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale» (...); l’ iter di approvazione indicato in premessa al decreto interministeriale 8 marzo 2013 non trova alcun riscontro o conferma in discipline normative vigenti, né in quelle sopracitate, comunque abrogate, nell'ultima delle quali (articolo 5, comma 8, del decreto-legge n.34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.75 del 2011) veniva espressamente richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari; inoltre, con nota dell'8 novembre 2012, n.461/2012/I/COM, (paragrafo D), la stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas segnalava l'esigenza di prevedere una norma espressa che disciplinasse il procedimento di adozione della strategia energetica nazionale; il documento di strategia energetica nazionale approvato l'8 marzo 2013 dai Ministri pro tempore dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità sopra ampiamente descritte, presenta, nonostante il tentativo di consultazione pubblica, numerose lacune, probabilmente dovute alla modalità di ricezione delle osservazioni stesse; è evidente una discrasia fra gli obiettivi, generalmente ambiziosi e di ampio respiro, e gli strumenti concreti che spesso restano poco definiti; si evidenzia la carenza di una reale visione a lungo termine in merito agli obiettivi generali, anche in relazione alle più recenti indicazioni comunitarie; il ricorso alle cosiddette energie sostenibili risulta essere ridotta solo ad una mera questione economica, tant’è che si pensa alla risoluzione della problematica energetica mediante «una graduale integrazione della produzione rinnovabile». Nonostante il grandissimo potenziale disponibile in Italia, le fonti rinnovabili sono viste come integrative, senza guardare in prospettiva alla possibilità di renderle sostitutive alle fonti fossili mediante il superamento della loro intermittenza nella produzione energetica; si esprimono forti dubbi su come e in che misura il settore agricolo potrà contribuire all'implementazione della strategia energetica nazionale, in quanto è di fondamentale rilevanza che non si creino conflitti tra il comparto energetico e le produzioni agroalimentari, in una situazione ben lontana dalla sovranità alimentare. Sebbene nella strategia energetica nazionale tale principio venga ribadito, sarebbe necessario che il nostro Governo affrontasse la questione di come conciliare tale imprescindibile impostazione con i cogenti obblighi comunitari in materia di biocarburanti, in relazione all'utilizzo delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti pari al 10 per cento entro il 2020. In tale direzione, anche nel settore delle agroenergie oltre che nei trasporti, si auspica che si adottino al più presto provvedimenti per realizzare una filiera cortissima nell'approvvigionamento delle materie prime: autoconsumo, recupero dell'energia termica, valutazione delle emissioni di precursori del particolato (anche in relazione alla situazione preesistente), lontananza dai centri abitati, minima potenza degli impianti; è fondamentale che, nell'enunciare il miglioramento degli standard ambientali, si richiami espressamente la necessità che la sostenibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili non sia unicamente rinvenibile nel contenimento delle emissioni di anidride carbonica, ma si confronti con la « cross compliance » di tutte le direttive europee di tutela delle matrici ambientali; a tal proposito si rappresenta che, dall'esperienza maturata in sede di rilascio di autorizzazioni per impianti a fonti energetiche rinnovabili, sono emerse criticità legate alla compatibilità anche delle fonti di energia rinnovabili (oltre che delle fonti fossili) con le esigenze di tutela delle peculiarità paesaggistico-ambientali di cui è ricco il territorio (elevato consumo di suolo agricolo destinato a campi fotovoltaici) che rendono urgente l'introduzione di un metodo condiviso, che consenta di pesare costi e benefici delle fonti di energia rinnovabili. Si ritiene, pertanto, condivisibile l'introduzione dell'analisi costi-benefici, ma si rimarca la necessità di sciogliere il nodo – tuttora irrisolto – dei costi ambientali per poter consentire una congiunta valutazione della sostenibilità ambientale e di quella economica di opere necessariamente impattanti sul territorio; l'espressione «sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi» e l'auspicio a «diventare il principale hub sud-europeo del gas» sono, ad avviso degli interpellanti, quantomeno segnali di un classico tentativo di controllare l'impetuosa crescita delle fonti rinnovabili, con una tattica dilatoria nei confronti di un cambiamento in atto del sistema energetico e verso quella transizione energetica per le quali si richiedono ora altre mentalità e visioni. La strategia energetica nazionale non affronta nessuna stima temporale per il livello di sfruttamento che propone per le risorse nazionali di idrocarburi, che, ad oggi, si aggira circa nella copertura del 10 per cento del fabbisogno per 10 anni. Ma non è noto cosa accadrà dopo. È strano che in un documento chiamato «strategia» si usi l'espressione «sviluppo sostenibile» per un'operazione della durata di un decennio, che lascerebbe la nazione priva di risorse fossili nazionali. Quanto poi questo possa contribuire alla «sicurezza energetica», indicata più volte nella strategia energetica nazionale, appare del tutto incomprensibile. Il problema rimane quello di non aver operato una vera scelta a favore di un modello basato su energie rinnovabili ed efficienza e, quindi, di non individuare una vera e propria strategia di transizione, come sta invece avvenendo in Germania. La strategia finisce secondo gli interpellanti per essere solo un modo per sostenere i soliti noti e non intaccare, anzi favorire, gli interessi delle grandi lobby dei combustibili fossili; è necessario, quindi, un piano energetico disciplinato normativamente che dia certezza e organicità alle politiche energetiche del nostro Paese, indicando in modo prioritario e chiaro gli obiettivi–: quale sia il fondamento normativo in virtù del quale il Ministro dello sviluppo economico ed Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno decretato l'approvazione del documento contenente la strategia energetica nazionale (decreto 8 marzo 2013), considerato che la precedente normativa sulla strategia energetica nazionale (decreto-legge n.34 del 2011 e decreto del Presidente della Repubblica n.114 del 2011) è stata oggetto di abrogazione, e che, ad oggi, non c'e alcuna normativa applicabile e che lo stesso decreto legislativo n.93 del 2011, nel quale la strategia energetica nazionale viene solo citata, non prevede alcuna specifica definizione della stessa, del procedimento di adozione e delle relative attribuzioni e competenze, come si evince dalla stessa segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ricordata in premessa; se i Ministri interpellati ritengano soddisfacente l'attuale piano di strategia energetica nazionale; se intendano adottare un'apposita iniziativa normativa volta a definire un piano energetico nazionale di lungo periodo e se si intenda prevedere un aggiornamento della strategia energetica nazionale secondo gli obiettivi descritti in premessa. (2-00065) « Crippa , Agostinelli , Alberti , Baroni , Brugnerotto , Businarolo , Cariello , Carinelli , Colletti , Colonnese , Cozzolino , Dadone , De Lorenzis , Della Valle , Luigi Di Maio , Manlio Di Stefano , Dieni , Ferraresi , Fico , Luigi Gallo , Mannino , Marzana , Nesci , Scagliusi , Sibilia , Sorial , Spadoni , Spessotto , Toninelli , Turco , Vignaroli ». (28 maggio 2013)





 
Cronologia
lunedì 27 maggio
  • Politica, cultura e società

    Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Ferrara.



martedì 28 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva la proposta di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (C. 118), che sarà licenziata dal Senato il 19 giugno (legge 27 giugno 2013, n. 77).



mercoledì 5 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva in via definitiva il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (C. 676-B), che era stato licenziato dal Senato con modificazioni il 4 giugno (legge 6 giugno 2013, n. 64).