Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00181 presentata da GARAVINI LAURA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 28/05/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00181 presentato da GARAVINI Laura testo presentato Martedì 28 maggio 2013 modificato Martedì 16 luglio 2013, seduta n. 54 GARAVINI , GNECCHI , QUARTAPELLE PROCOPIO , MALPEZZI , COMINELLI , VELO , BARUFFI , IACONO , CARRA , GRASSI , ALBANELLA , BOCCUZZI , CRIMÌ , POLVERINI , COZZOLINO , TENTORI , FABBRI , MARANTELLI , MARCO DI MAIO , ZARDINI , MATARRESE , MIOTTO , GADDA , SALVATORE PICCOLO , CIMBRO , ALFREIDER , GIOVANNA SANNA , BIONDELLI , GAROFALO , D'INCECCO , PORTA , CARELLA , ANTEZZA . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: l'articolo 90, comma, 2 lett. b) , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, definisce, ai fini pubblici e privati, società di ingegneria le società che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; il citato articolo stabilisce altresì che ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la/Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti; l'articolo 2.1 del «Regolamento Generale Previdenza» di Inarcassa per il 2012, approvato dai Ministeri vigilanti, stabilisce che le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite Inarcassa on-line il volume d'affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di Inarcassa; il suddetto contributo oggettivo, determinato nella misura del 4 per cento della cifra d'affari comunicata alla Cassa previdenziale e previsto per tutti i liberi professionisti, si applica secondo le stesse modalità anche alle società tra professionisti in base a quanto previsto dal comma 1 della predetta norma del decreto legislativo 163 del 2006; nel recepire una direttiva europea (2010/45/UE) sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per il 2013) ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, introducendo – per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia – l'obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi «generiche», come ad esempio le consulenze) estendendolo alla generalità delle operazioni, che di conseguenza dovranno essere registrate e concorreranno alla determinazione del volume di affari annuo, ancorché le fatture non siano soggette ad IVA; in particolare, l'articolo 1, comma 325, lettera d) , numero 2), della citata legge 228 del 20012 modifica l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 inserendo un comma 6- bis che prevede l'emissione di fattura, anche se non soggette ad IVA: per le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea; su queste fatture dovrà essere apposta l'indicazione «operazione non soggetta»; – per tutte le prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'articolo 10 comma 1 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972) – operazioni creditizie e finanziarie – e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato con l'annotazione «inversione contabile»; dal primo gennaio 2013, le operazioni effettuate all'estero da professionisti, società di ingegneria/di professionisti, pur rimanendo non soggette a IVA, vengono fatte rientrare – ai fini del contributo oggettivo del 4 per cento – nel volume d'affari del contribuente e conseguentemente concorrono alla determinazione del volume della cifra di affari sulla quale si calcola il contributo del 4 per cento da rendere a Inarcassa; tale situazione determina quindi una perdita del 4 per cento su tutto il fatturato estero di professionisti e società e la conseguente impossibilità di risultare competitivi con i concorrenti stranieri che, ovviamente, non sono tenuti ad esporre in fattura il 4 per cento del contributo alla propria cassa previdenziale; i concorrenti stranieri, quanto meno quelli europei, che operano sui mercati internazionali in concorrenza con professionisti e società italiane non hanno un analogo onere contributivo previdenziale che grava per il 4 per cento dell'importo del contratto e, quindi, hanno modo, a tutt'oggi, di presentare offerte che sono evidentemente più vantaggiose rispetto a quelle di professionisti e società italiane; risultano evidenti i danni sulla competitività delle società di ingegneria/di professionisti, ma anche su tutti gli ingegneri e architetti che operano all'estero, sia in ordine alla circostanza che le società e i professionisti non riusciranno ad ottenere tale contributo da committenti stranieri, sia perché la norma, stando alle prime interpretazioni date anche da Inarcassa risulterebbe applicabile anche ai contratti già in essere, stipulati quindi prima del 2013 ma per i quali non si è ancora addivenuti a fatturazione; la nuova situazione determinatasi dopo l'inizio del 2013 può avere conseguenze altamente negative sulle dinamiche occupazionali laddove le società – gravate da questo ulteriore onere e con compromissione certa dei fatturati esteri – decidessero di delocalizzare le prestazioni di servizi ad elevato contenuto di know-how , come sono quelle tipiche del settore dell'ingegneria e dell'architettura, con ulteriori danni in termini occupazionali anche per i giovani professionisti; il tema dell'internazionalizzazione delle imprese italiane rappresenta un obiettivo condiviso e costituisce l'obiettivo di appositi strumenti di promozione e agevolazione gestiti dal Ministero dello sviluppo economico–: quali misure intenda assumere il Governo al fine di eliminare gli effetti penalizzanti e anticompetitivi della novella fiscale rispetto agli adempimenti di professionisti e società di ingegneria e architettura che operano all'estero in evidente situazione di svantaggio competitivo. (5-00181)