Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00069 presentata da MATARRESE SALVATORE (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 03/06/2013

Atto Camera Interpellanza 2-00069 presentato da MATARRESE Salvatore testo presentato Lunedì 3 giugno 2013 modificato Mercoledì 5 giugno 2013, seduta n. 29 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze , per sapere – premesso che: la legge 24 dicembre 2012, n.228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)» ha introdotto una serie di disposizioni che disciplinano il trattamento IVA per le prestazioni socio assistenziali, allo scopo di adeguare la normativa vigente alle disposizioni della Unione europea ed in particolare alla fattispecie di cui all'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE; l'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE stabilendo che «gli Stati membri che al 1 o gennaio 1991 accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA, pagata nella fase precedente, o applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 possono continuare ad applicarle» introduce una clausola di salvaguardia prevedendo che le aliquote inferiori al 5 per cento possano essere mantenute all'interno dei singoli ordinamenti nazionali solo se già applicabili alle operazioni effettuate al 1 o gennaio 1991; le cooperative sociali, pur essendo state disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n.381, operavano di fatto già in precedenza e per le prestazioni rese prima dell'entrata in vigore della stessa legge n.381 del 1991 e fatturate successivamente hanno applicato l'aliquota IVA al 4 per cento; i commi 488, 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n.228, hanno modificato la disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi contenuta nel n.41- bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; il comma 488 ha disposto l'abrogazione del citato n.41- bis , che prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento alle «prestazioni sociosanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale»; il comma 488 ha, altresì, introdotto nella parte III della medesima Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il n.127- undevicies , ai sensi del quale sono ora soggette all'aliquota del 10 per cento le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27- ter dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27- ter da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. In base al disposto del predetto comma, possono applicare l'aliquota ridotta del 10 per cento sulle prestazioni sociali solo le cooperative sociali e loro consorzi e non più anche le cooperative generiche. L'aliquota del dieci per cento si rende applicabile, inoltre, alle sole prestazioni rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni, e non anche a quelle eseguite direttamente; le prestazioni indicate nei predetti articoli 18), 19), 20), 21) e 27- ter sono le seguenti: 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n.326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 27- ter ) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS; il comma 489 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, ha disposto quanto segue: «489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il primo e il secondo periodo sono soppressi». Il comma 489 ha previsto, dunque, la soppressione del primo e secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che in via interpretativa estendeva l'aliquota agevolata del 4 per cento contenuta nel citato numero 41- bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 anche alle prestazioni sopra elencate (di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27- ter dell'articolo 10) rese nei confronti dei soggetti indicati nel n.41- bis , e, in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente che nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni; il medesimo articolo consentiva, altresì, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 (ONLUS di diritto), di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, ossia di beneficiare del regime fiscale più favorevole; il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, ha disposto l'entrata in vigore di nuove disposizioni che si applicheranno «alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013». In particolare, il comma 490 così recita: «Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013»; la circolare dell'Agenzia delle entrate n.12/E del 2013, inoltre, sulla base del disposto del comma 490 che dispone l'applicazione dell'attuale sistema impositivo relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, facendo leva sull'interpretazione letterale della novella in questione, prescrive che fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente a tale data, continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento. Ai rinnovi – espressi o taciti – nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti successive alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il nuovo regime; diversamente da quanto disposto dalle nuove disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n.228, la precedente normativa consentiva alle cooperative di erogare le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative (fornite direttamente da cooperative ovvero in base a contratti di appalto e convenzioni) secondo due diversi tipi di trattamento ai fini IVA, In particolare: a) le prestazioni erogate da cooperative e loro consorzi erano soggette all'aliquota ridotta del quattro per cento di cui a n.41- bis ; b) le prestazioni erogate dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 ed i loro consorzi, in quanto ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997, potevano applicare sia il regime imponibile con l'aliquota agevolata sia il regime di esenzione; per effetto delle nuove disposizioni viene meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla legge n.381 del 1991 ed i loro consorzi di esercitare l'opzione per il regime IVA applicabile alle prestazioni rese che ora è necessariamente di imponibilità–: se nelle intenzioni del Governo rientri la volontà di assumere iniziative normative per il ripristino delle precedenti aliquote IVA al quattro per cento per le prestazioni socio assistenziali di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, parte III, articoli 18), 19), 20), 21) e 27- ter ; se nelle intenzioni del Governo rientro la volontà di intervenire presso le competenti autorità dell'Unione europea ai fini della cessazione degli effetti della normativa in questione in considerazione dell'applicabilità alle citate fattispecie della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, derivante dal fatto che le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di soggetti svantaggiati, già alla data del 1 o gennaio 1991, beneficiavano dell'aliquota agevolata. (2-00069) « Matarrese , Causin , Piepoli , Monchiero , D'Agostino , Sottanelli , Rabino , Antimo Cesaro ».

 
Cronologia
martedì 28 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva la proposta di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (C. 118), che sarà licenziata dal Senato il 19 giugno (legge 27 giugno 2013, n. 77).



mercoledì 5 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva in via definitiva il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (C. 676-B), che era stato licenziato dal Senato con modificazioni il 4 giugno (legge 6 giugno 2013, n. 64).