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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00238 presentata da ZANETTI ENRICO (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 04/06/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00238 presentato da ZANETTI Enrico testo di Martedì 4 giugno 2013, seduta n. 28 ZANETTI , SOTTANELLI e SBERNA . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: le statistiche ufficiali sul contenzioso tributario per il primo trimestre 2013, recentemente pubblicate, evidenziano una percentuale di vittorie «piene» dell'Agenzia delle entrate pari al 35,62 per cento dei giudizi in primo grado e del 36,16 per cento dei giudizi in secondo grado, contro vittorie «piene» dei contribuenti pari al 26,36 per cento dei giudizi in primo grado e al 33,88 per cento dei giudizi in secondo grado (i «pareggi» sono il 9,13 per cento dei giudizi in primo grado e l'8,19 per cento dei giudizi in secondo grado, mentre conciliazioni giudiziali e altre cause di estinzione del processo costituiscono l'epilogo del 28,88 per cento dei giudizi di primo grado e del 21,77 per cento dei giudizi di secondo grado); anche le statistiche ufficiali sul contenzioso tributario per il primo trimestre 2012 evidenziano percentuali analoghe, quali in particolare vittorie «piene» dell'Agenzia delle entrate pari al 37,98 per cento dei giudizi in primo grado e del 45,11 per cento giudizi in secondo grado; nella relazione del Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato del contenzioso tributario relativa al 2011, ultima annualità intera per la quale sono stati ad oggi pubblicati i dati, si legge, a pagina 73, che, in primo grado di giudizio, «si evidenzia una percentuale di successo degli Enti impositori del 39,84 per cento contro il 35,15 per cento di successo del contribuente. Limitando, tuttavia, l'analisi ai ricorsi definiti con una decisione di merito, il contribuente registra una percentuale di successo superiore a quella degli uffici: 46,97 per cento contro il 39,39 per cento»; a pagina 74, si legge, inoltre, che in secondo grado di giudizio «si evidenzia una percentuale di successo per il contribuente superiore a quella degli Enti impositori, sia in generale (44,37 per cento contro 42,54 per cento) che limitatamente ai giudizi di merito (46,30 per cento contro 43,88 per cento»; andando indietro di un ulteriore anno, a conferma di un trend sostanzialmente consolidato nel tempo, si legge nella relazione relativa al 2010, a pagina 76, che, in primo grado di giudizio, «si evidenzia una percentuale di successo degli Enti impositori del 40,01 per cento contro il 36,08 per cento di successo del contribuente. Limitando, tuttavia, l'analisi ai ricorsi definiti con una decisione di merito, il contribuente registra una percentuale di successo superiore a quella degli uffici: 47,76 per cento conto il 39,02 per cento»; a pagina 77, si legge, inoltre, che, in secondo grado di giudizio, «si evidenzia una percentuale di successo per il contribuente superiore a quella degli Enti impositori, sia in generale che nei giudizi di merito»; risulta quindi chiaro quanto costante nel tempo sia il fatto che, in caso di ricorso del contribuente, gli enti impositori in generale, ivi compresa l'Agenzia delle entrate, abbiano pienamente ragione in un numero stabilmente e sensibilmente inferiore al 50 per cento dei giudizi instaurati, giovandosi per altro più dei contribuenti di vittorie fondate non già su questioni di merito della pretesa tributaria, ma di mera procedura amministrativa o processuale; questi numeri evidenziano la notevole aleatorietà della effettiva debenza, da parte del contribuente che presenta ricorso, delle somme che vengono ad esso contestate dagli enti impositori in generale, ivi compresa l'Agenzia delle entrate, in un quadro normativo generale in cui però è previsto, per il contribuente che presenta ricorso, l'obbligo di versare il 30 per cento delle maggiori imposte contestate già prima del giudizio di primo grado–: in quale ordine di grandezza possa essere stimato l'ammontare complessivo, su base annua, della parte delle somme che vengono versate dai contribuenti in pendenza di giudizio per le quali viene acclarata in sede giurisdizionale la non debenza ed il conseguente obbligo di restituzione. (5-00238)





 
Cronologia
martedì 28 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva la proposta di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (C. 118), che sarà licenziata dal Senato il 19 giugno (legge 27 giugno 2013, n. 77).



mercoledì 5 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva in via definitiva il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (C. 676-B), che era stato licenziato dal Senato con modificazioni il 4 giugno (legge 6 giugno 2013, n. 64).