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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00078 presentata da LOREFICE MARIALUCIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 11/06/2013

Atto Camera Mozione 1-00078 presentato da LOREFICE Marialucia testo di Martedì 11 giugno 2013, seduta n. 31 La Camera, premesso che: il 7 ottobre 2010 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha approvato la risoluzione n.1763 in materia di obiezione di coscienza nell'ambito delle cure mediche; nella citata risoluzione si indicava, oltre alla necessità di garantire l'obiezione di coscienza per l'operatore sanitario: a) la necessità di garantire che le donne possano accedere ai servizi con tempestività; b) la preoccupazione che l'obiezione di coscienza potesse danneggiare le donne meno abbienti; c) la necessità di contemperare sia la garanzia dell'accesso alle cure mediche e la tutela della salute delle donne che la garanzia di libertà di coscienza degli operatori sanitari; appare di tutta evidenza che, pur nel diritto di obiezione di coscienza, si debba assicurare che le pazienti siano informate per tempo di eventuali obiezioni, in modo da poter essere indirizzate a un altro operatore sanitario che non abbia fatto la scelta di obiezione di coscienza; vanno, altresì, garantiti alle pazienti i trattamenti appropriati, in particolare nei casi di emergenza ma anche nelle fasi pre e post intervento di interruzione della gravidanza; in Italia in ambito medico-sanitario il diritto all'obiezione di coscienza è espressamente codificato e disciplinato per legge e i settori in cui trova applicazione vanno dall'interruzione della gravidanza che è riconosciuta dall'articolo 9 della legge n.194 del 1978, alla sperimentazione animale, prevista dalla legge n.413 del 1993, fino alla procreazione medicalmente assistita, come prevista dall'articolo 16 della legge n.40 del 2004; relativamente all'interruzione volontaria di gravidanza il Ministero della salute afferma che l'obiezione di coscienza è esercitata in Italia da oltre il 70 per cento dei ginecologi nel servizio pubblico, mentre sono obiettori di coscienza oltre il 50 per cento degli anestesisti e oltre il 44,4 per cento per il personale non medico; è nelle regioni meridionali che si registra il dato più alto relativo agli obiettori di coscienza, solo tra i ginecologi risultano essere obiettori almeno 8 obiettori su 10; è di tutta evidenza che con un numero così elevato di ginecologi e operatori sanitari obiettori di coscienza appare problematica l'applicazione della legge n.194 del 1978, con ricadute pesanti sulle donne che sono costrette alla ricerca di non obiettori o addirittura alla migrazione in altre regioni; sono stati oggetto di ricorsi al giudice anche casi nei quali l'obiezione di coscienza si è spinta fino al negare l'assistenza nelle fasi pre e post interruzione di gravidanza; casi sui quali è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n.14979 del 2 aprile 2013, che ha confermato la condanna ad un anno di carcere per omissione in atti d'ufficio con interdizione dell'esercizio della professione medica nei confronti di una dottoressa di un presidio ospedaliero che si era rifiutata di visitare una donna che, a seguito di interruzione volontaria di gravidanza, correva il rischio di un'emorragia, nonostante le richieste dell'ostetrica e dell'ordine di servizio avuto dal primario; il terzo comma 3 dell'articolo 9 della legge n.194 del 1978 esclude dall'obiezione l'assistenza antecedente e conseguente all'interruzione volontaria di gravidanza; si assiste anche a casi nei quali l'obiezione di coscienza da singola si trasforma in obiezione di coscienza della struttura, quando una struttura ha al suo interno personale esclusivamente obiettore; questo crea ulteriori difficoltà, in una situazione già difficile di per sé, alla donna nel suo diritto all'interruzione di gravidanza; si tratta di un'obiezione di struttura inaccettabile, in particolare in strutture che sono convenzionate con il sistema sanitario nazionale; in tali casi sarebbe opportuno intervenire sulle strutture «obiettrici» al fine di chiedere che sia presente anche personale non obiettore e, se persiste la situazione, occorrerebbe escludere tale struttura da qualsiasi convenzione pubblica; l'articolo 9 della legge n.194 del 1978 prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure e gli interventi di interruzione della gravidanza; va, quindi, ulteriormente affermato che l'obiezione di coscienza è un diritto della persona ma non della struttura; appare necessario procedere all'istituzione di un registro nazionale degli obiettori di coscienza e prevedere contestualmente che sul tesserino dell'ordine dei medici sia apposta la dicitura «obiettore di coscienza»; la crescita in questi anni del numero degli obiettori ha determinato la chiusura dei servizi, con ospedali privi di reparti di interruzione di gravidanza, perché praticamente la totalità di ginecologi, anestesisti e paramedici ha scelto l'obiezione di coscienza, impegna il Governo: a garantire il rispetto della legge n.194 del 1978 su tutto il territorio nazionale, e in particolare quanto previsto dall'articolo 9, nonché la sua piena applicazione, a tutela dei diritti e della salute delle donne; ad assumere iniziative con le amministrazioni regionali allo scopo di istituire tavoli di monitoraggio a livello locale, anche con la partecipazione di rappresentanti di associazioni per la tutela della salute delle donne, per verificare l'attuazione della legge n.194 del 1978, allo scopo di avere dati periodici e certi, in particolare sul numero dei consultori sul territorio, nelle loro attività, sulla formazione degli operatori presenti nei consultori, nelle strutture ospedaliere che effettuano interruzione volontaria di gravidanza, sul numero di operatori coinvolti nell'interruzione volontaria di gravidanza per ogni struttura ospedaliera, sul numero delle strutture nelle quali non si effettuano attività di interruzione volontaria di gravidanza. (1-00078) (Nuova formulazione) « Lorefice , Baroni , Cecconi , Dall'Osso , Di Vita , Silvia Giordano , Grillo , Mantero , Manlio Di Stefano , Fantinati , Castelli , Colonnese , Busto , Artini , Villarosa ».

 
Cronologia
sabato 8 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali

    In Afghanistan, nella zona occidentale di Farah, un soldato italiano resta ucciso e altri tre feriti nel corso di un attacco. La vittima è Giuseppe La Rosa.



mercoledì 12 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva la proposta di legge recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (C. 482), che sarà licenziata definitivamente dal Senato il 18 luglio (legge 19 luglio 2013, n. 87).