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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00080 presentata da RONDINI MARCO (LEGA NORD E AUTONOMIE) in data 11/06/2013

Atto Camera Mozione 1-00080 presentato da RONDINI Marco testo di Martedì 11 giugno 2013, seduta n. 31 La Camera, premesso che: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce, all'articolo 3, il diritto alla vita sancendo che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona»; a livello comunitario, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 2, afferma: «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge»; la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997, nel delineare una sorta di costituzione europea in materia di diritto a nascere, non riconosce valore personale assoluto al diritto di interruzione della gravidanza; la Carta europea dei diritti, adottata dal Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000 e alla quale, con il Trattato di Lisbona, è stata attribuita la stessa efficacia giuridica delle norme dei Trattati, dopo aver affermato, all'articolo 1, l'inviolabilità della dignità umana, all'articolo 2 dispone: «ogni individuo ha il diritto alla vita»; dopo sessanta anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che ha sancito il pieno rispetto della dignità e della vita di ogni persona non sono state attuate politiche internazionali volte alla concretizzazione di tali principi; la denatalità in Europa, e soprattutto in Italia, è ormai una emergenza: entro il 2025 i primi paesi europei – Italia, Spagna, Germania, Grecia – potrebbero sperimentare l'implosione demografica, ovvero la diminuzione effettiva della popolazione; attualmente l'Europa ha un tasso di fecondità medio di 1,4 figli per donna, quando il livello di sostituzione – ossia il livello che permette di mantenere l'equilibrio – è di 2,1. L'evoluzione della percentuale di popolazione giovanile sul totale: nel 1950 si attestava su una percentuale del 26,2 per cento della popolazione europea al di sotto dei 15 anni, nel 1975 al 23,7 per cento, nel 2000 si sono ridotti al 17,5 per cento; in continuità con le decisioni prese negli ultimi decenni, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha ribadito (risoluzione n.1763, approvata il 7 ottobre 2010) che nessuna persona, ospedale o istituzione sarà costretta, ritenuta responsabile o discriminata in alcun modo a causa di un rifiuto di eseguire, accogliere, assistere o sottoporre un paziente ad un aborto o eutanasia o qualsiasi altro atto che potrebbe causare la morte di un feto o embrione umano, per qualsiasi motivo; l'Assemblea parlamentare ha sottolineato la necessità di affermare il diritto all'obiezione di coscienza insieme con la responsabilità dello Stato per assicurare che i pazienti siano in grado di accedere a cure mediche lecite in modo tempestivo; stante l'obbligo di garantire l'accesso alle cure mediche e legali per tutelare il diritto alla salute, così come l'obbligo di garantire il rispetto del diritto della libertà di pensiero, di coscienza e di religione di operatori sanitari degli Stati membri, l'Assemblea ha invitato il Consiglio d'Europa e gli Stati membri ad elaborare normative complete e chiare, che definiscano e regolino l'obiezione di coscienza in materia di servizi sanitari e medici; in materia di obiezione di coscienza si devono ricordare le indicazioni contenute: nel VI articolo dei principi di Nuremberg; nell'articolo 10, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; negli articoli 9 e 14 della Convenzione europea dei diritti umani; nell'articolo 18 della Convenzione internazionale dei diritti civili e politici; la promozione del diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico è affermata nelle «linee guida» della federazione internazionale di ginecologia ed ostetricia (Figo) e della Organizzazione mondiale della sanità (Who-Europe); in Italia il diritto all'obiezione di coscienza in campo medico è assicurato ed espressamente codificato dalle seguenti leggi: la legge n.194 del 1978 che, all'articolo 9, ha introdotto una particolare specie di obiezione di coscienza, in materia di interruzione volontaria della gravidanza, riconosciuta al personale sanitario ed esercente attività ausiliarie, salvo nei casi urgenti nei quali è in gioco la vita di una persona; peraltro, una disposizione similare è contenuta anche nel codice di deontologia medica, approvato anch'esso nel 1978, che all'articolo 28 stabilisce che «qualora al medico vengano richiesti interventi che contrastino col suo convincimento clinico o che discordino con la sua coscienza, come nel caso di sterilizzazione, aborto o interventi di plastica, egli può rifiutare la propria opera pur nel rispetto della volontà del paziente»; la legge n.413 del 1993 che disciplina l'obiezione di coscienza per la sperimentazione animale; l'articolo 16 della legge n.40 del 2004 che riguarda la procreazione medicalmente assistita e riconosce al personale sanitario ed esercente le attività sanitarie accessorie la facoltà di astenersi dal compimento della procedura, adottando un'impostazione similare alla disciplina in materia di aborto; il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana; Madre Teresa di Calcutta, Premio Nobel per la pace (17 ottobre 1979), nel discorso di premiazione disse di accettare il prestigioso riconoscimento esclusivamente a nome dei poveri e presentò l'aborto come il principale pericolo in grado di minacciare la pace nel mondo. La frase pronunciata dalla religiosa albanese – «Promettiamoci che in questa città nessuna donna possa dire di essere stata costretta ad abortire» – è carica di significati capaci di superare qualsiasi strumentalizzazione ideologica e diretta a considerare unicamente l'impegno nella tutela della vita nascente un'irrinunciabile prerogativa da parte di tutti; si ritiene, infatti, quanto meno singolare che proprio in un momento storico in cui l'opinione pubblica mostra una rinnovata attenzione alle tematiche di tutela della vita – basti pensare alle firme raccolte nella campagna (l'embrione uno di noi) finalizzata a sensibilizzare l'Unione europea sul tema della tutela della vita fin dal suo concepimento e alla grande manifestazione che ha visto scendere in piazza a Roma il 12 maggio 2013 più di trenta mila persone a difesa della vita) – si cerchi di aggirare lo spirito originario della legge n.194 del 1978, con particolare riguardo agli aspetti di prevenzione-riflessione, proponendo campagne contro il diritto all'obiezione di coscienza e a favore della diffusione dell'aborto farmacologico; il tribunale amministrativo regionale della Puglia ha annullato, con la sentenza n.3477 del 2010, la delibera di giunta regionale e i relativi atti dell'azienda sanitaria locale di Bari con cui venivano esclusi dalla presenza nei consultori ambulatoriali i medici obiettori di coscienza. Per i giudici amministrativi il provvedimento viola il principio costituzionale di eguaglianza, oltre che i principi posti a fondamento dell'obiezione di coscienza; pur ponendo l'accento sul valore storico che hanno rappresentato i consultori familiari per la società italiana, è doveroso, a distanza quasi di quarant'anni dall'approvazione della legge che ne prevedeva l'istituzione, riconsiderarne il lavoro svolto e l'attuale ruolo nel nostro Paese. Infatti, alla luce anche dei notevoli cambiamenti sopravvenuti nell'attuale contesto socio-culturale, è necessario dare nuova linfa vitale a ciò che già era ben esplicitato nelle intenzioni del legislatore che nel 1975 aveva emanato la legge n.405 (ovvero l'assistenza alla famiglia, l'educazione alla maternità e alla paternità responsabile, l'educazione per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare), ma che nei fatti è stato residualmente attuato, complice anche la talora mera funzione burocratica dei consultori, ridotti, troppo spesso, a pura assistenza sanitaria, deboli di quella necessaria sensibilità e competenza su problematiche sociali per i quali furono istituiti. In questa ottica sarebbe opportuno considerare come forza attiva anche il ruolo dei medici obiettori di coscienza all'interno dei presidi sociosanitari dei consultori familiari, anche al fine di dare piena attuazione alla prima parte della legge n.194 del 1978, attraverso la reale presa in carico della donna per aiutarla a superare le cause che la inducono alla scelta di interrompere la gravidanza, impegna il Governo a dare piena attuazione al diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico e a garantire la sua completa fruizione senza alcuna discriminazione o penalizzazione, in linea con l'invito del Consiglio d'Europa (risoluzione n.1763, approvata il 7 ottobre 2010); a promuovere iniziative finalizzate a mettere in campo tutte le risorse disponibili al fine di rafforzare gli interventi finalizzati a rafforzarne il ruolo dei consultori familiari per una piena e corretta applicazione della legge nella parte relativa alla tutela della maternità; a farsi promotore presso le competenti istituzioni dell'Unione europea di politiche dirette al contrasto del fenomeno della denatalità. (1-00080) (Testo modificato nel corso della seduta) « Rondini , Allasia , Attaguile , Borghesi , Bossi , Matteo Bragantini , Buonanno , Busin , Caon , Fedriga , Giancarlo Giorgetti , Grimoldi , Guidesi , Invernizzi , Marcolin , Molteni , Prataviera ». (11 giugno 2013) (Mozione non iscritta all'ordine del giorno e vertente su materia analoga) .

 
Cronologia
sabato 8 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali

    In Afghanistan, nella zona occidentale di Farah, un soldato italiano resta ucciso e altri tre feriti nel corso di un attacco. La vittima è Giuseppe La Rosa.



mercoledì 12 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva la proposta di legge recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (C. 482), che sarà licenziata definitivamente dal Senato il 18 luglio (legge 19 luglio 2013, n. 87).