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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00117 presentata da MONGIELLO COLOMBA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 11/06/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00117 presentato da MONGIELLO Colomba testo presentato Martedì 11 giugno 2013 modificato Mercoledì 19 giugno 2013, seduta n. 36 MONGIELLO , REALACCI , RUSSO , CATANIA , OLIVERIO , CENNI , BELLANOVA , MARIANO , FIORIO , FERRARI , MARROCU , DECARO , ANZALDI , GINEFRA , COVELLO , TENTORI , CERA , DI GIOIA , CINZIA MARIA FONTANA , TARICCO , VENITTELLI , FAENZI , LUCIANO AGOSTINI , MAZZOLI , SCANU , MATTIELLO , MONTRONI , MORETTI , ANTEZZA , IACONO , BRUNO BOSSIO , STUMPO . — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che: l'olio extravergine di oliva è uno dei prodotti agroalimentari italiani più esposto a rischio di frode e contraffazione a danno dei consumatori, con la frequente immissione sul mercato, tra l'altro, di oli di oliva deodorati, di bassa qualità, aventi un valore di mercato molto inferiore a quelli di reale provenienza nazionale; con la legge 14 gennaio 2013, n.9 è stato approvato un complesso di norme finalizzate ad assicurare la massima trasparenza e legalità nella filiera degli oli di oliva vergini; le norme approvate risultano strategiche anche per garantire la solidità, la competitività e la distintività del Made in Italy e delle imprese agricole italiane; la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari e, nello specifico, degli oli di oliva vergini prodotti da olive nazionali, è uno strumento fondamentale per le imprese agricole italiane al fine di battere la concorrenza sul mercato di olio proveniente da altri Paesi, spesso di qualità inferiore e con minori garanzie di salubrità; l'olivicoltura italiana è una risorsa importante per la maggior parte delle regioni, svolgendo anche una pregevole funzione paesaggistica oltre a garantire la produzione di oli di oliva vergini di elevata qualità, tanto da rappresentare un settore produttivo strategico per il Made in Italy agroalimentare e per l'economia locale; con segnalazione AS 1048 del 23 maggio 2013, l'Autorità garante ha formulato osservazioni sulle norme di riforma in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, approvate con legge 14 gennaio 2013, n.9, recante «Norme sull'indicazione dell'origine e la classificazione degli oli di oliva»; specificatamente, l'Autorità ha segnalato alcune criticità della legge relative alle modalità di adozione – con riferimento alla violazione della direttiva comunitaria 98/34/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche – alle limitazioni temporali introdotte per la vendita sottocosto ed all'introduzione di alcune tipologie di pratiche commerciali ingannevoli; la segnalazione formulata dall'Autorità garante, le cui osservazioni non sembrano condivisibili sotto molteplici aspetti, contrasta con gli obiettivi di trasparenza e tutela della concorrenza e della legalità che la stessa è chiamata istituzionalmente a perseguire; con specifico riferimento alla procedura di adozione della legge n.9 del 2013 le Autorità italiane, hanno notificato alla Commissione, oltre alle disposizioni qualificabili come tecniche, l'intero progetto di legge per mera completezza di lettura e di informazione e, nell'ambito della procedura avviata il 21 novembre 2012 con la notifica da parte dell'Italia del progetto di legge, la Commissione ha formulato osservazioni soltanto su due disposizioni, senza nulla rilevare sul resto del testo; il semplice fatto di portare a conoscenza della Commissione il complesso delle disposizioni contenute nella legge non impedisce di mettere in vigore immediatamente e quindi senza attendere i risultati della procedura d'esame prevista dalla direttiva, le disposizioni che non costituiscono regole tecniche (così Corte di Giustizia, punto 42, sentenza 16 settembre 1997, nella causa C-279/94); con specifico riferimento alle vendite sottocosto, tali operazioni commerciali, seppure, nella normalità, legittime e utili strumenti concorrenziali, nel settore dell'olio extravergine di oliva rischiano di legittimare pratiche commerciali scorrette ed hanno l'unico effetto di pregiudicare le imprese nazionali virtuose, operanti nel pieno rispetto delle norme di legge e che, per questa ragione, hanno costi di produzione maggiori; rispetto alla ingannevolezza delle pratiche commerciali in cui risultino omesse o falsate le indicazioni relative alla zona geografica degli oli vergini di oliva, consolidato indirizzo giurisprudenziale nazionale più volte ha confermato la decettività di marchi che richiamino caratteristiche rilevanti dell'olio da località rinomate per la produzione (cfr, a titolo di esempio, Consiglio di Stato, sezione VI, 6 marzo 2001, n.1254) e la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato in numerose delibere ha evidenziato la necessità di rafforzare il contrasto a pratiche commerciali ingannevoli per quanto riguarda l'origine geografica degli oli; la richiamata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicata a distanza di cinque mesi dall'approvazione della legge 14 gennaio 2013 n.9 appare agli interroganti intempestiva oltre che priva di incidenza in ordine alla valutazione della eventuale natura di regola tecnica delle disposizioni evidenziate; appare altresì fuorviante che la stessa autorità abbia sollevato critiche, argomentando sulla pretesa violazione della clausola standstill in ordine a precise disposizioni – come la vendita sotto costo – neppure osservate dalla Commissione europea come risulta dalla richiesta di informazioni del 28 febbraio 2013 (EU – PILOT/4632 137AGRI); l'Autorità ha omesso inoltre di valutare, e quindi di evidenziare, che tra le finalità precipue della legge vi siano quelle di assicurare il corretto funzionamento del mercato degli olii di oliva vergini ed al contempo di introdurre strumenti di controllo giustificati da esigenze di interesse generale concernenti, in particolare, la tutela della collettività da fenomeni di criminalità organizzata nel settore agroalimentare–: quale sia la posizione del Governo in merito alla segnalazione dell'Autorità; se, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, il Ministro interrogato non ritenga opportuno ignorare la segnalazione dell'Autorità; quali controlli e verifiche siano stati posti in essere in merito all'attuazione della nuova legge n.9 del 2013 e se non intenda in ogni caso assumere iniziative per assicurare la piena attuazione della legge citata. (3-00117)

 
Cronologia
sabato 8 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali

    In Afghanistan, nella zona occidentale di Farah, un soldato italiano resta ucciso e altri tre feriti nel corso di un attacco. La vittima è Giuseppe La Rosa.



mercoledì 12 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva la proposta di legge recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (C. 482), che sarà licenziata definitivamente dal Senato il 18 luglio (legge 19 luglio 2013, n. 87).