Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00336 presentata da ZARATTI FILIBERTO (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 12/06/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00336 presentato da ZARATTI Filiberto testo di Mercoledì 12 giugno 2013, seduta n. 32 ZARATTI , ZAN e PELLEGRINO . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: con la delibera n.50 del 2004 il CIPE aveva approvato il progetto preliminare del 1 o stralcio funzionale del «corridoio tirrenico meridionale»; il 19 novembre 2009 veniva rilasciato dall'area VIA regione Lazio parere positivo al progetto «Corridoio Intermodale Roma Latina», che modificava sostanzialmente il precedente trasformandolo in adeguamento autostradale della strada statale Pontina tra Tor de’ Cenci e Latina, non prevedendo alcun raccordo di collegamento con la A12; tale progetto veniva poi modificato sostanzialmente dalla nuova giunta regionale, insediatasi nel giugno 2010, dunque annullando la validità delle autorizzazioni precedenti, tra cui la VIA e di altri pareri ambientali, paesaggistici, idrogeologici e archeologici, utilizzando, a quanto risulta, anche l'istituto del silenzio-assenso, il quale come noto non è applicabile in caso simile e quindi con riferimento al Progetto «Completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone, tratto A12 Roma Civitavecchia-Roma (Tor de’ Cenci)» allo stato risulta assente dei necessari pareri; nel progetto modificato nel 2010 è stata esclusa la componente dell'intermodalità, contra la pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) dell'opera, che ne costituiva il parere fondante e vincolante, ritenendo le opere connesse ineludibili e sulla cui realizzazione dovrà tenersi conto nella verifica di ottemperanza prevista dalla normativa regionale; con delibera n.88 del 2010 il CIPE ha approvato i progetti definitivi della tratta autostradale Roma (Tor de’ Cenci)-Latina Nord (Borgo Piave), comprensiva delle complanari, della tratta autostradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse; con delibera n.86 del 2012 si precisa il limite di spesa dell'intero intervento – quantificato in 2.728,7 milioni di euro e si esprime parere favorevole in merito allo schema di convenzione, ma con la specificazione che, riguardo alcune parti dell'opera la progettazione, realizzazione e gestione restano subordinate all'avverarsi della condizione che si realizzi l'assegnazione di ulteriori risorse pubbliche necessarie; il 24 aprile 2013 si è adunata la Corte dei conti in sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato in merito alla delibera CIPE 86 del 3 agosto 2012 avente oggetto l'approvazione progetto definitivo «Completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone, tratto A12 Roma Civitavecchia-Roma (Tor de’ Cenci)»; riguardo l'oggetto erano già emerse in sede di esame istruttorio perplessità, per cui l'ufficio di controllo ha chiesto all'amministrazione chiarimenti circa il progetto definitivo e lo schema di convenzione e relative prescrizioni e, di conseguenza, il DIPE inoltrava risposta in data 8 aprile 2013 e 12 aprile 2013; i chiarimenti forniti non hanno consentito di superare le osservazioni relative: la situazione economico-finanziaria; l’(omessa) integrazione, prevista in delibera, della materia della regolazione economica del settore autostradale con la disciplina dei requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie autostradali; l'aggiornamento tariffario in relazione al piano economico finanziario; l'ufficio ha precisato di aver appreso che le assegnazioni riferite sono destinate esclusivamente al collegamento tra l'area pontina e l'A2 (Cisterna-Valmontone), che, nella delibera, non è oggetto di copertura finanziaria; poiché nella delibera n.86 del 2012 si dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà presentare al CIPE una proposta di adeguamento alla delibera n.39 del 2007 lo stesso ufficio non è stato in grado di accertare le ragioni di tale omesso adempimento; la questione era stata già affrontata in occasione di altre cinque delibere del CIPE trasmesse, poi ritirate proprio per l'omessa previsione di criteri oggettivi in tema di sospensione dell'applicazione dell'indice di solidità patrimoniale delle concessionarie. Dunque tali provvedimenti risultano ancora in attesa di definizione; l'ufficio ha sottolineato che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha comunicato di non aver ricevuto alcuno schema di delibera in materia dal Ministero stesso e dal Ministero dell'economia e delle finanze; il DIPE ha riferito di aver «evidentemente previsto che in sede di gara il piano economico finanziario debba essere riformulato» e tuttavia tale precisazione, a parere dell'ufficio, non chiarirebbe l'omesso inserimento di un'ulteriore prescrizione; l'ufficio di controllo ha ritenuto rilevante ai fini dell'accertamento della conformità della delibera in esame alla normativa di riferimento tale omesso chiarimento, atteso che i pareri sono stati espressi sulla base di un piano economico finanziario non più attuale ma che dovrà essere oggetto di riformulazione; la sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato è stata chiamata il 23 maggio 2013 a pronunciarsi sulla legittimità della delibera CIPE n.86 del 2012; il Collegio ha osservato, nel diritto, quanto segue: a) che nonostante il lungo arco di tempo trascorso tra l'adozione della delibera (3 agosto 2012) ed il suo arrivo al competente ufficio di controllo (23 gennaio 2013), essa è giunta priva di importante documentazione a corredo, essenziale ai fini del corretto esercizio dell'attività istruttoria; b) che si impone una maggiore riflessione sulla necessità di accelerazione dei tempi di conclusione anche di precedenti fasi dell'intero procedimento, costituendo quello del controllo soltanto l'ultima fase; c) che la delibera non chiarisce le ragioni ed i criteri in base ai quali si è provveduto alla destinazione delle risorse assegnate esclusivamente al collegamento tra l'area pontina e l'A2 Cisterna-Valmontone e che ciò che desta perplessità; d) che con riferimento al contratto con la Cassa depositi e prestiti, non si comprendono i criteri di all'erogazione del mutuo; e) che è innegabile che tale ultima delibera aveva allocato i finanziamenti inizialmente disposti con la delibera n.50 del 2004 sull'intero asse autostradale; f) che la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento Cisterna-Valmontone ed opere connesse sono subordinate all'avverarsi della condizione che si realizzi l'assegnazione di ulteriori risorse pubbliche; g) Che non possono ritenersi puntualmente e correttamente individuate le risorse finanziarie idonee ad assicurare la copertura finanziaria delle tratte cui si riferisce lo schema di convenzione; h) che in ordine all'ulteriore questione, sollevata in sede istruttoria, circa l'espressa previsione in della necessaria integrazione della Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale ex delibera CIPE n.39 del 2007, la stessa non ha avuto alcun seguito, e che l'amministrazione coinvolta ha chiarito che difficilmente si potrebbe provvedere in tal senso; i) che le delibere, oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , non devono contenere prescrizioni errate o destinate ab origine ad essere disattese; j) che le delibere citate nelle premesse del provvedimento, e poi ritirate ancora non hanno avuto alcuna definizione, e che il riferimento nel provvedimento alle predette delibere è da ritenere privo di significato, oltre che fuorviante; k) che è dirimente la questione dell'assenza di tale evocata integrazione della Direttiva in materia di regolazione del settore autostradale la disciplina in materia di requisiti di solidità patrimoniale; alla Sezione non sono apparse persuasive le argomentazioni esposte riguardo ad eventuali disparità di trattamento tra le concessionarie autostradali e, tra quelle che hanno avuto proprie convenzioni approvate per legge e non; il CIPE ha accolto le osservazioni espresse dal dipartimento del tesoro finalizzate all'espunzione della formula tariffaria semplificata dallo schema di convenzione, ma, pur ammettendo riformulazione del piano economico finanziario in sede di gara, non ha motivato adeguatamente l'omessa previsione di una disposizione inerente l'aggiornamento dello stesso in relazione all'adozione della formula tariffaria del price cap ; alla luce delle considerazioni il provvedimento è stato giudicato dalla Sezione non conforme a legge–: se alla luce della complessa e motivata serie di osservazioni che hanno condotto la Corte dei conti a giudicare il provvedimento CIPE non conforme alla legge, nonché considerate le numerose e sostanziali possibili lacune nell’ iter autorizzativo, con particolare riferimento ai pareri ambientali e paesaggistici, dato l'altissimo impatto economico, sociale e ambientale dell'opera, nonché l'urgenza di dare una risposta alle esigenze dei cittadini provvedendo alla messa in sicurezza della strada statale Pontina, non si intenda rivedere l'intero iter del progetto, considerando la possibilità di tornare ad una formulazione dell'opera fondata su un iter autorizzativo verificato, che disponga della necessaria copertura finanziaria, e nel quale si considerino prioritarie e inderogabili le opere relative la messa in sicurezza dell'attuale viabilità di collegamento tra Roma e Latina, l'intermodalità ed ogni altra forma di riduzione del traffico su gomma, nonché la tutela delle aree protette. (5-00336)