Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00363 presentata da MONGIELLO COLOMBA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 17/06/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00363 presentato da MONGIELLO Colomba testo di Lunedì 17 giugno 2013, seduta n. 34 MONGIELLO . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: l'articolo 18 della legge 29 luglio 2010, n.120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», modificando il testo previgente dell'articolo 117, comma 2- bis , del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, ha rimodulato il rapporto tra tara e potenza dei veicoli la cui guida è consentita nel primo anno ai neopatentati, con patente di categoria B, ed ha disposto l'entrata in vigore di tali nuove previsioni a far data dal centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore; in tali circostanze, dal mese di febbraio del 2011 al conducente neopatentato è fatto divieto di condurre veicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55kW/t e ad ogni modo, se di categoria M1, con una potenza massima superiore a 70 kW; stante la vigente normativa, l'unico ambito di esclusione è posto nel terzo periodo del predetto articolo 117, comma 2- bis , del codice della strada, con riferimento ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide; l'applicazione concreta di tale disposizione ha rivelato due profili di criticità, oltre a quello connaturato alla fattispecie stessa che presuppone necessariamente la contestazione immediata di siffatta violazione; numerosissimi utenti hanno lamentato la necessità di dover procedere all'acquisto di un veicolo ad hoc per il neopatentato, ulteriore e/o diverso rispetto a quello già in dotazione della famiglia, peraltro per un solo anno. In alternativa, la sola scelta possibile sarebbe quella di non far guidare il neopatentato per un anno; inoltre, un grave profilo di incoerenza lamentato dai cittadini riguarda la circostanza che il titolare di foglio rosa, con persona in qualità di istruttore seduta al suo fianco, può guidare veicoli di qualunque rapporto tara/potenza, mentre, una volta conseguita la patente, lo stesso soggetto, ancorché accompagnato, non potrebbe più farlo; fatta salva ed anzi ribadendo l'affermazione di un principio di limitazione nei veicoli la cui guida è consentita ai neopatentati, sarebbe necessario rendere maggiormente coerenti e meno vessanti le norme di cui trattasi ed in tal senso consentire il superamento della predetta limitazione alla guida, almeno quando la guida dell'ormai titolare di patente avviene alle stesse condizioni alle quali era consentita al titolare di foglio rosa; si persegue in tal modo un'evidente finalità di coerenza tra due distinte previsioni normative (articoli 117, comma 2- bis , e 122, comma 2 del codice della strada), oltre che un doveroso obiettivo di risparmio per le famiglie–: se non intenda adottare iniziative, se del caso di natura normativa urgente, volte a superare i profili problematici esposti in premessa, ed in particolare a prevedere una modifica dell'articolo 117, comma 2- bis , del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, nel senso di escludere le limitazioni previste dal medesimo articolo, oltre che per i veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, anche per i veicoli sui quali, al fianco del conducente neopatentato, si trovi persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente di guida di categoria B da almeno dieci anni, ovvero di patente di guida di categoria superiore. (5-00363)