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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA URGENTE 2/00098 presentata da GIORGIS ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 18/06/2013

Atto Camera Interpellanza urgente 2-00098 presentato da GIORGIS Andrea testo presentato Martedì 18 giugno 2013 modificato Giovedì 27 giugno 2013, seduta n. 42 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze , per sapere – premesso che: la Corte costituzionale, con la sentenza n.116 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22- bis , del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'articolo 24, comma 31- bis , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; la norma censurata disponeva che, dal 1 o agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superassero 90 mila euro lordi annui, fossero assoggettati a un contributo di perequazione: del 5 per cento per la parte eccedente l'importo fino a 150 mila euro; del 10 per cento per la parte eccedente 150 mila euro; e del 15 per cento per la parte eccedente 200 mila euro; l'illegittimità della previsione – secondo i giudici della Corte costituzionale – deriva essenzialmente dal suo carattere particolare, ovvero dal suo riferirsi a una sola e specifica platea di cittadini, anziché a tutti coloro che sono titolari di redditi, come prescrive il fondamentale principio dell’«universalità della imposizione»; «se da un lato l'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dall'altro – scrive la Corte costituzionale – ciò non può e non deve determinare un'obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l'ordinamento costituzionale»; «a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore non avrebbe perciò dovuto trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici, (rispetto agli altri cittadini che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.138 del 2011, sono tenuti a un contributo di solidarietà del 3 per cento per i redditi oltre 300.000 euro lordi annui), ma – sono ancora le parole della Corte – “predisporre un universale intervento impositivo”, “foriero peraltro – proseguono i giudici della Corte costituzionale – di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di uguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica”»; sulla base di considerazioni sostanzialmente analoghe la Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n.223 del 2012, dichiarò l'illegittimità costituzionale: a) dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27 (Provvidenze per il personale di magistratura), non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21; b) dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge n.78 del 2010, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n.27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013; c) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n.78 del 2010, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1 o gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; d) dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n.78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50 per cento della base contributiva, prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato)–: se e come il Governo, in un momento di particolare crisi economica – al fine di reperire le risorse necessarie a contrastare la disoccupazione, a contenere l'incremento delle imposte indirette e a garantire a tutti i cittadini i beni e i servizi di cui necessitano – intenda dare seguito alle indicazioni della Corte costituzionale; se e come intenda definire nuove ipotesi di contributi di solidarietà e se, nella stessa prospettiva «universale e solidale» prescritta dall'articolo 2 e dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, intenda promuovere una rimodulazione dei diversi trattamenti pensionistici, in modo da scongiurare il rischio che la decisione della Corte costituzionale, pronunciata in nome del principio di uguaglianza e di «solidarietà universale», finisca, di fatto, con il contribuire a consolidare le gravi disuguaglianze sostanziali che si sono venute a creare nel nostro Paese. (2-00098) « Giorgis , Fiano , Taricco , Ascani , Baruffi , Bindi , Paola Bragantini , Campana , Carella , Causi , De Maria , De Micheli , Marco Di Maio , Fabbri , Ferrari , Folino , Fontanelli , Garavini , Gasparini , Ghizzoni , Ginato , Ginefra , Guerra , Incerti , Marantelli , Mauri , Marco Meloni , Misiani , Mogherini , Monaco , Orfini , Rossomando , Bossa , Bressa , Damiano , D'Ottavio , Cinzia Maria Fontana , Marchi , Pollastrini , Richetti , Rosato ». (18 giugno 2013)





 
Cronologia
lunedì 17 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali

    A Lough Erne, nell'Irlanda del Nord, i leader dei paesi del G8 discutono di lotta all'evasione fiscale, trasparenza e commercio. Sottoscrivono inoltre un comunicato che auspica una soluzione politica della crisi siriana.



martedì 18 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 17 luglio (legge 18 luglio 2013, n. 85).



venerdì 21 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 383 voti favorevoli e 154 contrari, nel testo della Commissione identico a quello approvato al Senato, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C. 1197), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. (legge 24 giugno 2013, n. 71).