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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01012-A/006 presentata da BENI PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 18/06/2013

Atto Camera Ordine del Giorno 9/01012-A/006 presentato da BENI Paolo testo di Martedì 18 giugno 2013, seduta n. 35 La Camera, premesso che: il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 ha disposto l'applicazione in ambito IMU dell'esenzione ICI prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, in relazione agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; il Governo Monti, attraverso l'articolo 91- bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27, come successivamente integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n.174, ha circoscritto l'esenzione IMU agli immobili nei quali tali attività sono svolte «con modalità non commerciali», delegando a norme di rango secondario sia il disciplinare circa i presupposti della nozione di commercialità, sia i contenuti della dichiarazione che gli enti sono chiamati ad assolvere nei casi di utilizzo «misto» (per attività a contenuto commerciale e non) degli immobili, allo scopo di richiamare a tassazione solo la quota-parte alle prime riferita; considerato che: la delega circa la definizione del rapporto di proporzionalità tra attività commerciali e non, il cui termine era previsto al 23 maggio 2012, è stata assolta sei mesi dopo, con la pubblicazione del decreto ministeriale 19 novembre 2012 n.200; anche la nozione di commercialità, concetto-chiave da cui dipendono i presupposti di applicabilità del tributo, ha trovato specificazione solo con la pubblicazione del citato decreto n.200, in seguito ad una affrettata genesi legislativa (articolo 9, comma 6 decreto-legge n.174 cit.), la cui assenza aveva provocato, in settembre, la censura del Consiglio di Stato (Parere n.7658/2012); il citato decreto n.200 si è materializzato a ridosso dell'ultima scadenza di pagamento per il 2012, determinando, alla luce dell'esegesi imprevedibile del concetto di commercialità ivi statuito, l'emersione retroattiva di materia tassabile; ad oggi non è stato ancora emanato alcun modello con relative istruzioni per poter effettuare la dichiarazione prevista all'articolo 6 del citato decreto n.200 in merito agli utilizzi immobiliari «misti»; rilevato, altresì, che il decreto ministeriale n.200: 1) ha disciplinato il presupposto dell'esercizio commerciale declinandolo in termini differenziati per settori d'ambito, sulla base di criteri discretivi la cui ratio rimane inespressa nel decreto, né trova riscontro nella norma originaria mutuata dall'ICI, che ha disciplinato la tassazione degli immobili devoluti alle attività istituzionali degli enti non profit per quasi un ventennio; 2) ha tracciato un modello tecnico-empirico della nozione di commercialità avulso dal contesto legislativo consolidato in materia di reddito (articoli 143 e ss. decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917) e di Iva (articolo 4, commi 4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633), disarticolando il piano di approccio alla tassazione di ciò che il normatore, nei vari ambiti, intende per «commerciale», in termini tra loro non più coerenti, e rendendo per questa via ostico l'approccio agli adempimenti sia sostanziali che strumentali al corretto assolvimento del tributo; 3) ha equiparato de facto il trattamento del rapporto tra socio e associazione a quello tra ente e terzo non-socio, giustapponendo per tale via le logiche, viceversa distinte, del corrispettivo e dell'autofinanziamento, l'una espressione della concorrenza e del mercato, l'altra delle scelte interne di autodeterminazione democratica e partecipativa degli aderenti, pertanto non influenzata dalle regole dell'economia «esterna», bensì guidata dalla mission dell'ente e dalla programmazione delle attività giudicate necessarie e sufficienti ad attuarla; 4) ha stabilito, per le associazioni culturali, ricreative e sportive, una nozione di commercialità vincolata al criterio del «corrispettivo simbolico», da intendersi tale qualora non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale (articolo 4 del decreto n.200 cit.), senza tuttavia emanare disposizioni esplicative in ordine a come si determini il valore medio di parametrazione e come i singoli enti possano accedere alla conoscenza di tale valore; constatato che: lo scollamento della nozione di commercialità delineato in ambito IMU rispetto al quadro normativo prevalente e la complessità del meccanismo congegnato sono tali da renderlo incerto, astruso, inidoneo a consentire agli enti di accedere alla sua corretta applicazione, e per tale motivo foriero di contestazioni e contenziosi; lo stesso MEF ha ammesso che «il calcolo dall'imposta... richiede, oggettivamente, un'elaborazione più complessa rispetto a quella della generalità dei contribuenti IMU» (Risoluzione n.7/DF del 5 giugno 2013) arrivando in tale sede a sostenere, in assenza di previsione normativa e in contrasto con quella vigente, che gli enti non commerciali possano versare l'IMU in tre rate, con un meccanismo simile a quello dell'imposizione diretta (duplice acconto in corso d'anno e conguaglio in sede di versamento della I rata nell'anno successivo); osservato che: è evidente lo stato di confusione e di paralisi applicativa indotti dalla complessità del meccanismo, dall'assenza di parametrazioni precise a sostegno dei presupposti, dal ritardo nell'emanazione dei regolamenti attuativi, dall'estraneità del modello legale delineato rispetto a quello più generale che interessa le attività commerciali dei soggetti non profit, dall'assimilazione delle attività rivolte effettivamente al mercato con quelle di matrice più squisitamente mutualistica e solidale; si rende necessario – nell'interesse dell'Erario e dei Municipi cui sono destinate le risorse del tributo, a salvaguardia del principio costituzionale della capacità contributiva, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra Stato e contribuente sanciti dalla legge n.212 del 2000, di semplificazione e snellimento degli adempimenti anche in chiave di depotenziamento del possibile contenzioso – promuovere azioni tese a ristabilire in quest'ambito la certezza del diritto, sanare le contraddizioni che incrinano la linearità dalla disposizione e la coerenza con il disegno normo-fiscale più generale, consentire agli enti di accedere ad uno strumento semplificato di assolvimento dell'imposta; la mancata soluzione della problematica sopra esposta rischia di recare grave nocumento all'iniziativa svolta dagli enti non profit e compromettere i benefici sociali prodotti dalle loro attività. In Italia parliamo di oltre 235.000 organizzazioni, circa 750.000 lavoratori retribuiti e oltre 3 milioni di volontari, un sistema che fornisce servizi di importanza vitale per tanti cittadini e cittadine: dalle mense sociali ai dormitori, dall'assistenza ai disabili alla cura degli anziani, dalla protezione civile alla difesa del patrimonio culturale, dalla promozione della pratica sportiva per tutti ai centri di aggregazione e socialità, impegna il Governo: a valutare a possibilità, nell'ambito del riesame complessivo della materia, di una revisione della normativa IMU in relazione agli enti non commerciali, affinché i medesimi siano tenuti al pagamento dell'IMU solo per gli immobili (o le porzioni di essi) effettivamente destinati ad attività commerciali; a valutare a tale riguardo la possibilità di revisionare il modello di tassazione delineato dal decreto ministeriale n.200 del 2012, in modo da rendere coerenti i presupposti della tassazione IMU sugli immobili degli enti non commerciali ai modelli attuali della tassazione delle attività svolte dai medesimi enti, così come consolidati in ambito reddito (articoli 143 e ss. decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917) e IVA (articolo 4, commi 4 e 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633); a fornire le indicazioni necessarie affinché gli enti interessati possano effettuare la dichiarazione relativa agli utilizzi immobiliari «misti» di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 200 del 2012 cit.; a valutare la possibilità di emanare uno specifico provvedimento allo scopo di prevenire eventuali contenziosi che emergessero a causa della attuale incertezza della norma e della conseguente difficoltà di interpretazione e corretta applicazione del tributo per gli anni 2012 e 2013. 9/1012-A/ 6 . Beni , Fossati , Patriarca .

 
Cronologia
lunedì 17 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali

    A Lough Erne, nell'Irlanda del Nord, i leader dei paesi del G8 discutono di lotta all'evasione fiscale, trasparenza e commercio. Sottoscrivono inoltre un comunicato che auspica una soluzione politica della crisi siriana.



martedì 18 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 17 luglio (legge 18 luglio 2013, n. 85).



venerdì 21 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 383 voti favorevoli e 154 contrari, nel testo della Commissione identico a quello approvato al Senato, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C. 1197), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. (legge 24 giugno 2013, n. 71).