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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00056 presentata da FIANO EMANUELE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 27/06/2013

Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00056 presentato da FIANO Emanuele testo di Giovedì 27 giugno 2013, seduta n. 42 La I Commissione, premesso che: durante l'intervento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 15 maggio 2013 in Parlamento, il Ministro ha reso palese il suo impegno sul tema dell'abolizione delle province, ma ha anche sottolineato la necessità di portare a compimento il percorso di istituzione delle città metropolitane, definendola come «una delle riforme che meglio rappresentano il mio pensiero sulle riforme istituzionale», impegnandosi a completare l’ iter entro il 2013; l'istituzione delle città metropolitane è stata oggetto di una lunga serie di interventi normativi nel corso degli ultimi anni che tuttavia necessitano di una razionalizzazione e di un compimento definitivo, a maggior ragione perché il novellato articolo 114 della Costituzione già prevede questi organi, pur non essendo stati ancora istituiti, e che già a partire dall'inizio degli anni novanta anche gli enti locali e le regioni si sono mossi nella direzione della definizione dell'area metropolitana e della istituzione di un ente intermedio sempre più necessario per la gestione efficiente delle politiche di area vasta, e dunque anche nei territori l'aspettativa per il compimento di un percorso così importante è alta; secondo l'articolo 18 del decreto-legge n.95 del 2012, le città metropolitane andranno comunque costituite entro il 1 o gennaio 2014, ovvero alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale qualora antecedente a tale data, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013; alla istituzione della città metropolitane, i cui organi è previsto che siano il Consiglio metropolitano ed il Sindaco metropolitano e che durino in carica 5 anni avrebbe dovuto provvedere la Conferenza metropolitana, da istituire all'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n.95, della quale avrebbero dovuto far parte i sindaci dei comuni del territorio nonché il presidente della provincia soppressa, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il 30 settembre 2013; tale deliberazione dello statuto avrebbe dovuto avvenire con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti della conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia e la conferenza avrebbe dovuto, sempre secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n.95 del 2012, cessare di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o comunque il 1 o ottobre 2013; in caso di mancata adozione dello statuto della città metropolitana entro i termini previsti il consiglio metropolitano avrebbe dovuto essere sciolto e avrebbe dovuto essere nominato un Commissario per l'adozione dello statuto e per l'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni, da svolgersi entro sei mesi dallo scioglimento; tale procedura di concertazione è stata tuttavia bloccata temporaneamente dalla legge di stabilità per il 2013, all'articolo 1, comma 115, il quale prevede che le procedure siano sospese sino al 31 dicembre 2013; di conseguenza, le procedure concertative previste sono in standby fino alla fine di quest'anno in attesa che il Governo e/o il Parlamento provvedano a sbloccare le procedure; la situazione diviene paradossale considerando che invece il termine del 1 o gennaio 2014 previsto dal decreto-legge n.95 del 2012 per l'istituzione delle città metropolitane non è invece stato prorogato, poiché si avrebbe la situazione in cui formalmente esse siano obbligate a nascere, senza tuttavia che si siano svolte le procedure per sceglierne, attraverso un apposito statuto, la configurazione istituzionale, la fonte di legittimazione degli organi e il riparto delle competenze interne; allo statuto della città metropolitana è demandata infatti, prima di tutto, la definizione della struttura della città metropolitana, poiché è previsto che esso possa contenere una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni, con una modalità di approvazione che prevede sia un referendum delle popolazioni interessate sia un parere della regione all'interno di cui la città metropolitana si colloca; in secondo luogo, ma non meno importante, lo statuto dovrà decidere sulle modalità di scelta del sindaco metropolitano. L'articolo 18 del decreto-legge n.95 del 2012 prevede infatti che il sindaco possa essere eletto secondo tre diverse modalità, secondo ciò che verrà stabilito nello statuto, per cui potrà essere: a) di diritto il sindaco del comune capoluogo; b) eletto indirettamente, secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia; c) eletto a suffragio universale e diretto, ma solo nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di un'articolazione del territorio in più comuni e questa sia attuata; lo statuto metropolitano infine, deve essere adottato da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Esso, come in parte anticipato, dovrà dunque regolare l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni, le norme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano e la disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; a differenza delle funzioni assegnate alle province dall'articolo 17 del decreto-legge n.95 del 2012 che risultano notevolmente ridotte, le funzioni attribuite alla città metropolitana sono molto più consistenti, in diretta connessione sia con il ruolo centrale nell'organizzazione dei servizi assegnato a questo nuovo ente sia con il fatto che queste ultime possono avere una legittimazione democratica diretta e non di secondo grado come le province; le funzioni delle città metropolitane saranno dunque molto importanti, sia le funzioni precedentemente svolte dalle province, sia quelle attualmente attribuite dall'articolo 17 del decreto-legge n.95 del 2012 (ambiente; trasporti e viabilità; programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado), sia alcune importanti funzioni nuove, come la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, la mobilità e viabilità e la promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; il comma 2 dall'articolo 18 del decreto-legge n.95 del 2012 presenta una caratteristica di irragionevolezza poiché prevede prima di tutto che «Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa» ma anche che i comuni interessati – cioè quelli il cui territorio è ricompreso all'interno della ex provincia – possano deliberare di staccarsi dalla città metropolitana e di aderire ad a una provincia limitrofa secondo le procedure previste dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione; per quanto riguarda invece i comuni appartenenti alla province limitrofe non è prevista invece tale facoltà, derogando così al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione che non differenzia fra comuni interni e comuni esterni alla città metropolitana e dunque permette tale facoltà sempre ed in ogni modo; in continuità con l'impostazione che prevede dunque un'interpretazione asimmetrica – e dunque di dubbia costituzionalità – dell'articolo 133, il decreto-legge n.95 del 2012 prevede coerentemente che lo statuto della città metropolitana possa regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana, ma non prevede nulla con riferimento alla possibilità per essi di aderire direttamente alla città metropolitana stessa, impegna il Governo: ad assumere al più presto iniziative per sbloccare le procedure di concertazione volte all'istituzione delle città metropolitane, in modo da garantire i tempi necessari per la predisposizione dello statuto e la configurazione dell'assetto istituzionale delle medesime, in vista della loro formale istituzione al 1 o gennaio 2014; ad assumere iniziative affinché nel processo di istituzione della città metropolitana sia garantita una piena applicazione dell'articolo 133 della Costituzione, prevedendo che sia i comuni all'interno della provincia entro cui verrà istituita la città metropolitana sia quelli appartenenti alle province limitrofe abbiano i medesimi poteri, confermando dunque in capo ai primi la facoltà di non aderire alla città metropolitana stessa, ma garantendo anche ai secondi, eventualmente, la facoltà di aderirvi, secondo le procedure e nel pieno rispetto del richiamato articolo 133 della Costituzione; a valutare la possibilità di prevedere anche, mediante apposite iniziative normative per la modifica dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 2012, che l'ambito territoriale entro il quale verrà istituita la città metropolitana possa estendersi alle province confinanti con la provincia che verrà contestualmente soppressa, in modo da assicurare una adeguata flessibilità nell'applicazione del modello sui territori. (7-00056) « Fiano , Martella , Casellato , Crivellari , De Menech , Gasparini , Miotto , Mognato , Moretto , Murer , Naccarato , Narduolo , Pastorelli , Rotta , Rubinato , Zoggia ».

 
Cronologia
lunedì 24 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    Il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili Josefa Idem rassegna le dimissioni.



lunedì 1° luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali

    La Croazia entra a far parte dell'Unione europea, come 28° Stato membro.