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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01154 presentata da PINNA PAOLA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 04/07/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01154 presentato da PINNA Paola testo di Giovedì 4 luglio 2013, seduta n. 46 PINNA , NICOLA BIANCHI , PIRAS e CORDA . — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie . — Per sapere – premesso che: il consiglio regionale della Sardegna, su proposta del presidente della giunta regionale Ugo Cappellacci, ha approvato una legge regionale con cui si prevede di far decadere i consigli e le giunte provinciali di cinque degli otto enti presenti sul territorio dell'isola; la legge n.15 del 28 giugno 2013, recante «Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province», al comma 3 dell'articolo 1, prevede: «Al fine di assicurare la continuità dell'espletamento delle funzioni già svolte dalle province, nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 2, per le province, in relazione alle quali sono stati proposti i quesiti abrogativi, di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio, soppresse a seguito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012, e del relativo decreto del Presidente della Regione n.73 del 25 maggio 2012, sono nominati, con delibera della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, commissari straordinari che assicurano la continuità delle funzioni già svolte dalle province e predispongono entro sessanta giorni dall'insediamento gli atti contabili, finanziari e patrimoniali ricognitivi e liquidatori necessari per le procedure conseguenti alla riforma di cui al comma 2, con particolare riferimento a: a) lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili; b) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; c) la situazione di bilancio; d) l'elenco dei procedimenti in corso; e) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica. I commissari straordinari provvedono inoltre all'amministrazione ordinaria dell'ente e garantiscono il proseguimento dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso l'affidamento diretto ad organismi a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria»; interpretando in maniera estensiva la lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale n.3 del 1948), che recita: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (...) la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: (...) b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», la suddetta legge, «Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province», prevede addirittura di rivedere le competenze, e conseguentemente decidere una loro radicale modifica, delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano; le prime tre previste all'articolo 43 dallo Statuto speciale e l'ultima istituita tramite una legge ordinaria dello Stato. Nelle more della paventata riforma, continuerà a trovare applicazione la legge regionale n.11 del 25 maggio 2012, «Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n.10 del 2011», così come previsto al comma 4 dell'articolo 1 della legge n.15 del 28 giugno 2013; gli articoli in argomento ad avviso degli interroganti presentano evidenti vizi di legittimità costituzionale in quanto impediscono il normale svolgimento delle dinamiche democratiche previste dal TUEL, testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, e prevedono la fine anticipata di un mandato conferito tramite elezioni. Gli enti provinciali istituiti tramite legge regionale continuerebbero ad esistere e sarebbero amministrati da commissari sciolti dal controllo dei rappresentanti del corpo elettorale, ossia da organi monocratici che avrebbero anche il compito – così come riportato testé – di occuparsi della «amministrazione ordinaria». Un indizio a giudizio degli interroganti in grado di svelare uno sviamento di potere del legislatore regionale; la notizia relativa al commissariamento degli enti provinciali ha creato notevole preoccupazione tra gli oltre duemila dipendenti delle quattro province coinvolte, tra i sindaci e in seno alle comunità amministrate, con una situazione particolarmente critica per quanto concerne il territorio di Olbia-Tempio; in base all'ordinamento nazionale, il commissario straordinario per la gestione degli enti locali è nominato tramite decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in esito ad una procedura avviata dal prefetto competente per territorio; tale provvedimento di rimozione dell'organo democraticamente eletto è adottabile solo qualora si ricada nel numerus clausus di fattispecie previsto dall'articolo 141 del TUEL–: quali eventuali iniziative di competenza, alla luce della legislazione vigente, ritengano opportuno assumere in relazione a quanto indicato in premessa e, in particolare, se ritengano che sussistano i presupposti per impugnare la legge regionale n.15 del 28 giugno 2013, una volta pubblicata, al fine di impedire che organi democraticamente eletti vengano sostituiti arbitrariamente da figure commissariali. (4-01154)

 
Cronologia
lunedì 1° luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali

    La Croazia entra a far parte dell'Unione europea, come 28° Stato membro.



giovedì 11 luglio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva la proposta di legge recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (C. 67), che sarà licenziata definitivamente dal Senato il 18 dicembre (legge 7 gennaio 2014, n.1).