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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01311 presentata da VECCHIO ANDREA (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 17/07/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01311 presentato da VECCHIO Andrea testo di Mercoledì 17 luglio 2013, seduta n. 55 VECCHIO , MATARRESE , VITELLI , CIMMINO , OLIARO , RABINO , MAZZIOTTI DI CELSO , CAPUA , LIBRANDI , NESI , ROSSI , CATANIA , VARGIU , ANTIMO CESARO , BINETTI , D'AGOSTINO , FAUTTILLI , BOMBASSEI , MOLEA , PIEPOLI , GIGLI , QUINTARELLI , MONCHIERO , FITZGERALD NISSOLI , VEZZALI , CAUSIN , ZANETTI , ANDREA ROMANO , DE MITA , CERA e ADORNATO . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze . – Per sapere – premesso che: in data 7 giugno 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.132 la legge 6 giugno 2013, n.64, la quale ha convertito in legge il decreto 8 aprile 2013, n.35, recante: «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria»; per il settore dei lavori pubblici, la legge in questione contiene, all'articolo 6- bis , un'importante previsione in tema di sospensione dei lavori in caso di mancato pagamento del corrispettivo; l'articolo 6- bis , recante «Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo» novella l'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), introducendo una norma transitoria (comma 23- bis ), che consente all'esecutore dei lavori, in relazione all'articolo 133, comma 1, del medesimo Codice, fino al 31 dicembre 2015, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile (promuovendo pertanto un'eccezione di inadempimento della sua obbligazione) nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale. L'esercizio di tale azione consente la sospensione dei lavori nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte dell'amministrazione; l'articolo 133, comma 1, del Codice degli appalti disciplina l'ipotesi di ritardata emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa prescrivendo l'obbligo per la pubblica amministrazione di corrispondere all'appaltatore interessi legali e moratori facendo salva la facoltà dell'appaltatore medesimo, qualora l'ammontare delle rate di acconto oggetto del ritardo riguardi il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile o di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto; il citato articolo 133 prevedeva la possibilità per l'impresa esecutrice di un lavoro pubblico di sospendere i lavori, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, nel caso in cui il suo credito nei confronti della pubblica amministrazione avesse raggiunto il 25 per cento dell'importo del contratto; a seguito del perdurare della crisi economico-finanziaria che ha messo in ginocchio migliaia di imprese, molte delle quali già fallite, a causa della stretta del credito da parte delle banche, il legislatore ha ritenuto di dovere aiutare il comparto edilizio introducendo con la norma transitoria introdotta dall'articolo 6- bis del decreto-legge n.35 del 2013 che abbassa dal precedente 25 per cento all'attuale 15 per cento del totale dell'importo netto contrattuale l'ammontare delle rate di acconto, per le quali si registra un ritardo dell'emissione del certificato o del titolo di spesa ed è consentito, in relazione all'articolo 133, comma 1, del Codice degli appalti, all'esecutore di lavori di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile rifiutandosi di adempiere la sua obbligazione; tuttavia, alcune amministrazioni di Enti locali ritengono che tale norma vada applicata ai contratti dopo il 7 giugno 2013, o ancora da stipulare, sebbene sia del tutto evidente come essa sia stata adottata proprio per venire incontro all'attuale situazione di crisi economica nella quale versa l'intero settore–: se i Ministri interrogati non ritengano opportuno chiarire le circostanze suddette, rendendo evidente che la norma va applicata a tutti i contratti in essere, anche a quelli stipulati precedentemente al 7 giugno 2013. (4-01311)

 
Cronologia
giovedì 11 luglio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (C. 1139), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 1 agosto (legge 3 agosto 2013, n. 89).



venerdì 19 luglio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato discute la mozione di sfiducia n. 1-00110 sen. Giarrusso (M5S) ed altri nei confronti del Ministro dell'interno Alfano, che è respinta con 55 voti favorevoli, 226 contrari e 13 astenuti.