Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00712 presentata da PAGLIA GIOVANNI (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 23/07/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00712 presentato da PAGLIA Giovanni testo di Martedì 23 luglio 2013, seduta n. 58 PAGLIA . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: nella delicata fase di ristrutturazione dell'indebitamento si era instaurata nel tempo una lunga e consolidata prassi, da parte degli enti territoriali, di sottoscrizione di strumenti finanziari derivati, in base alla quale regioni, province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata per la gestione del proprio debito, che ha attirato l'attenzione del legislatore alla problematica che si è concretata nella progressiva disciplina dell'accesso degli enti locali al mercato dei capitali, nonché dei criteri per l'ammortamento del debito e le operazioni in derivati fino all'emanazione della legge n.539 del 1995; la suddetta legge ha autorizzato gli enti locali a sottoscrivere contratti di finanza derivata, nella forma di Interest Rate Swap , il cui utilizzo è stato successivamente limitato dalla legge Finanziaria 2007, prevedendo l'obbligo di comunicare i contratti al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze prima della loro sottoscrizione, l'anno successivo, con la legge Finanziaria 2008, il Parlamento è intervenuto per dettare opportuni criteri di trasparenza dei contratti, stabilendo che le modalità contrattuali siano espressamente dichiarate in una nota allegata al bilancio; da ultimo, la materia è stata oggetto di modifica con la legge finanziaria per il 2009, che vietò espressamente agli enti locali di sottoscrivere nuovi derivati, con lo scopo di contenerne l'indebitamento, in assenza di un apposito regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, ma che ad oggi risulta ancora non emanato (anche se risulta pubblicata sul sito del Ministero una bozza datata 22 settembre 2009 definita «documento di consultazione»), lasciando, con ciò intendere l'assenza di nuovi contratti post-2008; nel marzo 2010 si sono conclusi i lavori dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato, nel cui documento conclusivo viene evidenziata, tra l'altro, la necessità di un riordino della normativa di settore diretta al rafforzamento delle regole di correttezza, trasparenza e tutela dell'affidamento degli amministratori pubblici; nel febbraio 2013 il Procuratore generale della Corte dei conti Salvatore Nottola, ha invitato espressamente, nella relazione di apertura dell'anno giudiziario, gli enti locali alla risoluzione di contratti eccessivamente onerosi, lasciando intendere un'apertura dei giudici ordinari e amministrativi in caso di eventuali contenziosi, e ipotizzando la colpa grave degli amministratori in caso di mancato o ritardato intervento; una recente interpretazione del TAR Piemonte, in una causa fra regione Piemonte e Dexia e Credi Op, tesa a dichiarare la propria non competenza, apre tuttavia la strada all'individuazione del Foro di Londra come sede competente; la sentenza sopra richiamata ha visto soccombere la regione Piemonte, con conseguente esborso di circa 36 milioni di euro, e tale risultato è interpretato dalla maggioranza degli analisti come molto probabile, in caso di controversia davanti ad una corte britannica; tutte le transazioni sinora chiuse positivamente in sede extra-giudiziale sono caratterizzate da clausola di riservatezza imposta dalla controparte finanziaria, con ciò contribuendo ad accrescere l'opacità delle operazioni in derivati–: se ad oggi sia noto e aggiornato il quadro complessivo degli impegni in finanza derivata del sistema degli enti locali, e in particolare se, stante l'attuale evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia possibile pensare ad una strategia di fuoriuscita coordinata dal Ministero dell'economia e delle finanze, onde evitare ai singoli enti locali il rischio di cause multiple che potrebbero vederli soccombenti davanti a corti estere, dove per prassi sono indicati dai contratti i fori competenti, e se, a questo fine, non si ritenga utile superare le clausole di riservatezza, data la loro evidente incompatibilità con gli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni in capo agli enti locali. (5-00712)