Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01248-AR/078 presentata da LATRONICO COSIMO (IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 24/07/2013
Atto Camera Ordine del Giorno 9/01248-AR/078 presentato da LATRONICO Cosimo testo di Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59 La Camera, considerato che: il comma 4 dell'articolo 41, nel contesto delle disposizioni di carattere ambientale, integra la definizione di interventi di nuova costruzione recata dall'articolo 3 del testo unico edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001), escludendo dagli interventi di nuova costruzione le installazioni posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti; si tratta di una norma che dovrebbe consentire di «risolvere alcune questioni interpretative, spesso causa di sequestri e di blocco dell'attività» e di dirimere un conflitto trasversale tra competenze statali, regionali ed interpretazioni giurisprudenziali che hanno posto gli imprenditori del settore in una costante incertezza giuridica; l'iniziativa legislativa ripropone quello schema che non più tardi quattro anni fa un precedente Governo aveva proposto con l'articolo 3 comma 9 della legge 23 luglio 2009 n.99. Il legislatore di allora, per superare la medesima condizione di incertezza giuridica, con la seguente formulazione, sicuramente più convincente sul piano lessicale, aveva così stabilito: «Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico ricettive all'aperto le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili, al pernottamento, anche se collocati permanentemente per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.»; la norma, che sulle prime sembrava aver consentito di superare le criticità interpretative del passato, è stata impugnata dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio. La Corte Costituzionale, con sentenza 278 del 2010 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sostenendo che oltrepassava i confini delle competenze che la norma di cui all'articolo 117 Cost. in quanto statuiva in materia di governo del territorio e specificava, in particolare, che la disciplina si risolveva in una normativa dettagliata e specifica, che comprimeva la potestà del legislatore regionale; è opportuno quindi che l'impostazione del comma 4 dell'articolo 41 del decreto in esame venga modificata, facendola rientrare nell'ambito della legge quadro, prevedendo che, in termini generali e quale che sia la norma regionale, la struttura ricettiva all'aperto debitamente autorizzata sconta già un carico urbanistico, dal che le strutture che si trovano al suo interno, a prescindere dalle caratteristiche strutturali e, comunque, rispettose delle normative regionali, non abbisognano di uno specifico titolo edilizio e paesaggistico-ambientale, impegna il Governo: a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la norma di cui all'articolo 41 comma 4 del decreto-legge in esame prevedendo che i diversi allestimenti mobili a fini turistici «non rientrano, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistiche-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore». 9/1248-A-R/ 78 . Latronico .