Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01248-AR/128 presentata da FOSSATI FILIPPO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 24/07/2013
Atto Camera Ordine del Giorno 9/01248-AR/128 presentato da FOSSATI Filippo testo di Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59 La Camera, premesso che: il provvedimento in esame contiene una serie di misure finalizzate a garantire, nell'ottica della tutela della salute del cittadino, disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela stessa; l'attività fisica, specialmente quella sportiva non agonistica è sicuramente un fattore di promozione della salute e non di rischio ed è dovere dello Stato assicurarne la massima diffusione; in base alla normativa attuale prevista dall'articolo 7, comma 11 del decreto-legge n.158 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n.189 prevede che: «Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»; il testo del Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio, nel ribadire la salvaguardia della salute dei cittadini che praticano sport a livello non agonistico o amatoriale; dispone l'obbligo di certificazione medica e l'introduzione di nuovi accertamenti sanitari per i praticanti; e ne differenzia la tipologia secondo la tipologia di attività sportiva posta in essere; individua una nuova tipologia di attività fisica denominata «ludico-motoria», descritta non tanto in base ai contenuti tecnici dell'attività stessa, quanto in base alla estraneità al tesseramento e all'attività di associazioni sportive di qualsiasi tipo; definisce non ben precisati «contesti autorizzati e organizzati» all'esercizio di tale attività secondo le normative vigenti senza indicare quali siano le normative che autorizzano ad organizzare tale ad oggi sconosciuta attività; obbliga ad una nuova, onerosa, certificazione ed onerosi accertamenti a carico delle persone che volessero svolgere tale attività con il prevedibile effetto dell'abbandono dell'attività sportiva da parte dei soggetti meno abbienti; introduce l'obbligo per i non precisati incaricati dei succitati non precisati «contesti», poi denominati «strutture e luoghi», di ricevere e conservare tali certificati, prefigurando per questi soggetti la responsabilità di individuare la soglia oltre la quale l'attività motoria possa considerarsi «saltuaria e non ripetitiva» e quindi non soggetta a certificazione obbligatoria; introduce nuovi onerosi accertamenti per ottenere la certificazione obbligatoria per l'attività non agonistica tra cui l'effettuazione di un ECG a riposo sulla cui efficacia nella prevenzione degli eventi avversi la comunità scientifica nutre fortissimi dubbi; dispone che l'attività svolta presso le associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline associate, federazioni sportive, anche non in qualità di tesserati, debba considerarsi comunque «non agonistica» ai fini della certificazione, mentre è palese e assodato che tali organismi organizzano e svolgono una rilevantissima ed estesa attività assolutamente definibile come ludico-motoria, per soggetti tesserati e non e che tale disposizione produrrebbe a questi organismi un grave danno, caricando frequentatori ed organizzatori di queste attività di oneri economici e burocratici non spettanti invece ai frequentatori dei succitati indefiniti «contesti», e prefigurando quindi due tipi diversi di tutela sanitaria per la stessa tipologia di attività; obbliga tutte le società e associazioni sportive di dotarsi di un defibrillatore, prevedendo la facoltà di associarsi per dotazione ed uso, ma non prevedendo obblighi di nessuna natura per i proprietari e i gestori degli impianti sportivi, disposizione questa che carica sulle ASD, in larghissima percentuale costituite da poche decine di soci volontari, un grave peso economico e di responsabilità che andrebbe in altro modo ripartito, impegna il Governo: a valutare la possibilità di stabilire che la messa a regime del nuovo sistema di certificazione decorre dal termine di trenta mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 luglio 2013; a promuovere un tavolo di lavoro che veda la partecipazione di Enti di Promozione sportiva, Discipline Associate, Federazioni Sportive, per produrre chiarimenti e determinare linee guida, tali da conciliare la sicurezza delle persone che svolgono attività motoria e sportiva con l'obiettivo della massima diffusione di tale pratica, delle pari opportunità per l'accesso per tutti i cittadini, della semplificazione burocratica per praticanti ed organizzatori. 9/1248-A-R/ 128 . (Testo modificato nel corso della seduta) Fossati , Lenzi , Giuditta Pini , Coccia .