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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA URGENTE 2/00177 presentata da GIAMMANCO GABRIELLA (IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 01/08/2013

Atto Camera Interpellanza urgente 2-00177 presentato da GIAMMANCO Gabriella testo presentato Giovedì 1 agosto 2013 modificato Venerdì 11 ottobre 2013, seduta n. 95 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca , per sapere – premesso che: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, esplicita la diversità di funzioni tra il personale docente degli insegnanti tecnico pratici (articolo 395) ed il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (articolo 543); l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, stabilisce il trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ata) e degli insegnanti tecnico pratici (itp) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza; l'articolo in questione, collocando il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al comma 2, e gli insegnanti tecnico pratici al comma 3, determina già una netta distinzione tra le due figure professionali per le quali «non può essere affermata l'esistenza di quella identità di situazioni giuridiche (...)» (sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 2005, n.322); l'accordo tra i sindacati e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) del 20 luglio 2000, stravolgendo l'articolo 8 della legge n.124 del 1999, ha determinato l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge), bensì attraverso il metodo del maturato economico, metodo iniquo e contro la legge, sulla base di quanto percepito nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 1999, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare lo stipendio; l'accordo con l'Aran, in applicazione dell'articolo 8 della legge n.124 del 1999, al punto 6 dell'articolo 2 sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alla VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»; l'articolo 10 del decreto interministeriale 23 luglio 1999, n.184, stabilisce che «gli assistenti di cattedra e gli insegnanti tecnico pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni già svolte negli istituti di trasferimento allo Stato, con continuità di inquadramento e di funzioni»; il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo con l'Aran ha visto il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca soccombere di fronte alla quasi totalità delle sentenze emesse dai tribunali, dalle corti di appello ed alla totalità delle sentenze della Corte di cassazione che hanno smentito tale accordo ritenuto privo di natura normativa ripristinando, come previsto dall'articolo 8 della legge n.124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; con la legge finanziaria per il 2006 (legge n.266 del 2005, articolo 1, comma 218) il Governo riproponeva sotto forma di interpretazione «autentica», l'accordo con l'Aran già definitivamente bocciato, come visto sopra dalle numerose sentenze di primo e di secondo grado e da tutte le sentenze della Corte di cassazione, disconoscendo il diritto acquisito dai lavoratori ex enti locali, «ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza», così come sancito dall'articolo 8 della legge n.124 del 1999; il comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 così recita: «il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale e inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento (...)», esclude totalmente dalla sua «interpretazione» il personale docente degli insegnanti tecnico pratici e gli assistenti di cattedra, individuato ai sensi del comma 3; le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale (che ha ritenuto legittimo il comma 218 della legge finanziaria per il 2006) sulle ordinanze di rinvio emesse dai tribunali e dalle corti d'appello, hanno avuto come unico riferimento il comma 2 dell'articolo 8 della legge n.124 del 1999 riguardante il personale ausiliario, tecnico amministrativo e mai il personale docente insegnanti tecnico pratici, di cui al comma 3 (sentenze n.234 del 2007, n.311 del 2009 – ordinanze n.400 del 2007, n.212 del 2008 ed altre); gli insegnanti tecnico pratici transitati dagli enti locali nei ruoli statali, alla data del mese di gennaio 2007, erano 997 unità, mentre, ad oggi, meno di 600 unità e tale numero è destinato ad azzerarsi, essendo esclusa qualsiasi ipotesi di integrazione dell'attuale organico; recenti decisioni giurisprudenziali hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica la questione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e degli insegnanti tecnico pratici, che ormai si trascina da diversi anni; con la sentenza del 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto, infatti, che in conseguenza del comma 218 della legge n.266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, per cui lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; inoltre, il 6 settembre 2011, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza con la quale censura i provvedimenti di inquadramento emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca senza riconoscere l'effettiva anzianità maturata nell'ente di provenienza–: quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, anche alla luce delle recenti decisioni giurisprudenziali sopra citate, per risolvere definitivamente l'annosa problematica riguardante gli insegnanti tecnico pratici, al fine di riconoscere il giusto inquadramento loro spettante essendo esclusi, come sopra evidenziato, dall'interpretazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 e i miglioramenti economici loro spettanti in virtù dell'articolo 8 della legge n.124 del 1999; se non ritenga opportuno assumere iniziative, anche normative, finalizzate al blocco della riscossione delle somme dovute dagli insegnanti tecnico pratici, i quali si trovano nella condizione di dover restituire somme di notevole entità, che incidono ulteriormente sulle retribuzioni già troppo basse. (2-00177) « Giammanco , Centemero , Pagano , Laffranco , Bosco , Mottola , Milanato , Elvira Savino , Galati , Bernardo , Calabria , Bergamini , Polidori , Palese , Francesco Saverio Romano , Misuraca , Prestigiacomo , Saltamartini , Ravetto , Abrignani , Polverini , Picchi , Dorina Bianchi , Vignali , Leone , Marotta , Sandra Savino , Castiello , Vella , Pili , Biasotti , Minardo , Sisto ». (1 o agosto 2013)





 
Cronologia
mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva in via definitiva il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 (C. 1327), che era stato licenziato dal Senato l'8 luglio (legge 6 agosto 2013, n. 97) e il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), che era stato licenziato dal Senato l'8 luglio (legge 6 agosto 2013, n. 96).



lunedì 5 agosto
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (C. 1417), che sarà definitivamente licenziato dal Senato l'8 agosto (legge 9 agosto 2013, n. 94).