Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00822 presentata da AMODDIO SOFIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 01/08/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00822 presentato da AMODDIO Sofia testo di Giovedì 1 agosto 2013, seduta n. 63 AMODDIO . — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che: pendono innanzi al tribunale di Treviso sezione civile il giudizio n.r.g. 8291/07 R.G. e 5563/2007 R.G.; il giudizio iscritto al n.r.g. 8219/2007 con ordinanza dell'11 novembre 2008 è stato riunito a quello iscritto al n.r.g. 5563/2007; il 25 novembre 2010 le cause riunite sono state poste in decisione ed il fascicolo è stato rimesso per la decisione al giudice il 15 febbraio 2011; con missiva del 7 agosto 2012 l'avvocato di una delle due parti contendenti ha scritto al presidente del tribunale di Treviso per sollecitare il giudice assegnatario del fascicolo a definire il giudizio; in data 15 luglio 2013 l'interrogante è stata informata di quanto sopra esposto a mezzo di una missiva dell'avvocato di una delle due parti, alla quale è anche allegata la stampa della schermata del sito Polis Web dalla quale risulta che la causa è stata posta in decisione nei termini sopra esposti; sono decorsi oltre due anni dalla rimessione del fascicolo al giudice per la decisione della causa e non è stata depositata la sentenza; l'episodio in oggetto ripropone con assoluta urgenza la necessità di avere giustizia in grado di giungere in tempi ragionevoli ad una sentenza; l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un lasso di tempo ragionevole, come diritto ad un equo processo; secondo la giurisprudenza della Corte, per le controversie civili il tempo della causa si calcola oltre che dal dies a quo , ovvero a partire dalla notifica dell'atto di citazione, o dal deposito del ricorso nel procedimento, anche dal dies ad quem , ovvero fino alla definitività della sentenza; la CEDU ha stabilito che il procedimento si considera di durata irragionevole in ogni caso quando si superano i tre anni per grado di giudizio, come nel caso in esame e l'articolo 55 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83 ha recepito tale termine; nel 2004 la Corte di cassazione ha stabilito che i giudici nazionali devono applicare i criteri di Strasburgo nel decidere in casi relativi alla legge Pinto, senza la necessità di richiedere la prova del danno subito dal ricorrente–: se sia a conoscenza di quanto descritto premesso; quali iniziative intenda adottare, anche di carattere ispettivo, ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza, alla luce delle circostanze descritte; quali iniziative intenda assumere, anche sul piano normativo-processuale, per evitare che i processi eccedano il limite della ragionevole durata e conseguentemente evitare ulteriori condanne dell'Italia da parte della Corte europea; (5-00822)