Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00064 presentata da DAVICO MICHELINO (LEGA NORD E AUTONOMIE) in data 04/09/2013
Atto Senato Interpellanza 2-00064 presentata da MICHELINO DAVICO mercoledì 4 settembre 2013, seduta n.094 DAVICO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che: un articolo di stampa apparso sul "Corriere della Sera" del 3 agosto 2013 sulla nave metaniera per il rigassificatore giunta recentemente in Toscana, al largo delle coste di Livorno, di proprietà della società Olt Offshore Toscana, ha analizzato dettagliatamente un aspetto che potrebbe incidere notevolmente, con un incremento sulle bollette del gas di circa 600/700 milioni di euro in 10 anni e oltre un miliardo in 20 anni a scapito dei poveri e già ampiamente tartassati consumatori italiani; la storia del rigassificatore di Livorno inizia nel 2006, quando la Olt riceve l'autorizzazione a costruire e gestire il rigassificatore. Nel 2008 i suoi soci decidono di partire con l'investimento e lo stesso anno chiedono l'esenzione dall'obbligo di condividere parte del gas con altri operatori. Una misura, quella dell'esenzione, decisa in altri tempi: allora si temeva che in pochi si sarebbero sobbarcati il rischio di realizzare infrastrutture energetiche essenziali per il sistema Italia senza un adeguato ritorno economico. Lasciare ad un operatore il diritto di utilizzare tutto il suo impianto senza dover condividere i guadagni con altri veniva considerato un incentivo adeguato. Il sistema ne avrebbe beneficiato in sicurezza ed offerta abbondante; Olt Offshore è la società a grande maggioranza della multiutility Iren (Torino, Genova, Reggio Emilia, Parma) e della tedesca E.On e partecipata da altri azionisti; desta molte preoccupazioni la possibilità di onorare i pagamenti di un'opera costata più o meno 900 milioni di euro, soprattutto ora che il mercato del gas è ai minimi di sempre e l'impianto potrebbe marciare a regime bassissimo; le preoccupazioni aumentano soprattutto in virtù del fatto che la società non ha ancora sottoscritto alcun contratto internazionale per la fornitura di gas e che, per quanto consta all'interpellante, l'approvvigionamento di tale gas per l'impianto della Olt era ed è di competenza del socio E.On; tra la Olt e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si è aperto un contenzioso culminato di fronte al Tar e con inevitabili futuri ricorsi al Consiglio di Stato. A fine giugno 2013, il Tar della Lombardia ha dato ragione a Olt: secondo il Tribunale, la condotta dell'Autorità nasceva errata in nuce , in quanto già a novembre non sussistevano le condizioni affinché fosse eliminato in favore della Olt il sistema di garanzie finanziarie messo in piedi a beneficio dei costruttori di infrastrutture energetiche; una volta richiesta l'esenzione dall'accesso di operatori terzi e lanciatosi sul mercato, però, lo stesso operatore non avrebbe più avuto diritto alla copertura stabilita dal sistema regolato delle tariffe. E con esso anche al "fattore di garanzia", un sussidio potente, una misura decisa per coprire a spese del sistema (e quindi a valere sulle bollette) fino al 60 per cento dei ricavi stimati con il gas, anche se le vendite dovessero restare a quota zero. L'esenzione a consentire l'accesso al rigassificatore di operatori terzi è stata richiesta ed ottenuta dalla società Olt all'Authority per l'energia nel 2009; appare particolarmente rilevante sottolineare che con un provvedimento del novembre 2012 le garanzie indiscriminate vengono eliminate e l'Autorità si impegna a riconoscere il "fattore di garanzia" solo agli impianti dichiarati strategici dal Ministero dello sviluppo economico; non avendo E.On sottoscritto alcun contratto per la fornitura del gas, ha fatto ricorso al Tar; forte del parere favorevole del Tar della Lombardia, il 12 luglio la Olt, ha inoltrato richiesta formale al Ministero al fine di ottenere, in cambio della rinuncia all'esenzione, di essere riammessi al "regime regolato" e quindi godere del «fattore di garanzia» pagato dalla bolletta del consumatore italiano; sembra paradossale che per un interesse privato, in questo caso di un gruppo straniero (tedesco) quale E.On, si richieda prima l'esenzione dall'obbligo di far accedere al rigassificatore a operatori terzi e poi, a seguito dell'incapacità o mancanza di volontà di chiudere accordi per la fornitura del gas metano con i Paesi produttori, si faccia marcia indietro e si rinunci all'esenzione ottenuta per cercare di far rientrare il rigassificatore di Livorno all'interno del "regime regolato", al fine di ottenere il fattore di garanzia; lo spirito di liberalizzazione del mercato del gas è quello di portare un beneficio ai consumatori italiani aumentando la concorrenza sul mercato e la contestuale riduzione delle bollette del gas. Motivo per il quale, si fa inoltre notare, l'Autorità per l'energia e il gas non ha consentito ad Eni di sviluppare queste infrastrutture strategiche; ad un'attenta analisi del mercato energetico tedesco, la Germania ha al momento un'importante eccedenza di gas e la coincidenza di fattori potrebbe portare a ipotizzare il sospetto che il gruppo E.On non voglia utilizzare il rigassificatore di Livorno per poter poi dirottare in Italia il gas tedesco in eccedenza. Conseguenza da scongiurare assolutamente: l'investimento verrebbe pagato dal consumatore italiano e gli interessi tedeschi verrebbero tutelati e protetti per l'ennesima volta a scapito delle famiglie italiane e delle aziende energivore nazionali, che vedrebbero ulteriormente appesantito il costo della bolletta energetica da un giorno all'altro e per un periodo stimabile tra i 10 ed i 20 anni. Oltre tutto con questo atteggiamento, a giudizio dell'interpellante autoritario e irresponsabile, i tedeschi della E.On tendono a sopraffare gli azionisti italiani della Olt su un'infrastruttura italiana, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non reputi doveroso chiarire fermamente e inequivocabilmente i propri intendimenti sulla questione, assicurando che non intende intervenire per attivare procedure che risolvano velocemente la questione attraverso un decreto, a giudizio dell'interpellante inopportuno che, dichiarando l'impianto della Olt "infrastruttura strategica di interesse nazionale", conceda alla società il diritto a farsi ripagare l'investimento, con evidenti conseguenze negative sui cittadini. (2-00064)