Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00333 presentata da DIRINDIN NERINA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 04/09/2013
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00333 presentata da NERINA DIRINDIN mercoledì 4 settembre 2013, seduta n.094 DIRINDIN, SILVESTRO, MATTESINI, DE BIASI - Ai Ministri della giustizia e dell'interno - Premesso che: il 4 luglio 2013 la Corte di appello di Roma ha revocato, nonostante il parere contrario del procuratore generale, la misura cautelare di divieto di dimora nell'abitazione abituale disposta il 3 giugno 2011 nei confronti di un uomo colpevole di abusi sessuali su una minorenne; l'uomo sottoposto a misura cautelare coercitiva era stato dichiarato, dal tribunale di Roma il 21 gennaio 2011, colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 609- quater , comma 1, n. 1, del codice penale e condannato alla pena di 3 anni di reclusione e "all'interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la curatela, da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori"; il condannato aveva in precedenza già violato la disposizione giudiziaria di divieto di dimora, tanto che il divieto, inizialmente riferito alla sola abitazione romana goduta a titolo di locazione, era stato successivamente esteso a tutto il Lazio, ad eccezione di un comune - lontano dalla residenza della vittima - nel quale l'abusante possiede un'abitazione di proprietà; la misura cautelare di divieto di dimora, è stata mantenuta nel corso di due gradi di giudizio, in considerazione della gravità dei fatti e del ritenuto sussistente pericolo di reiterazione; la revoca della misura coercitiva è stata ordinata ritenendo non più sussistenti le esigenze cautelari, considerato "il tempo trascorso dall'adozione della misura, l'età avanzata dell'imputato e la definizione del giudizio di appello", con argomentazioni quindi a giudizio degli interroganti non adeguatamente motivate e senza alcuna considerazione per le esigenze di tutela della vittima minorenne; la revoca del divieto di dimora consente ad un uomo condannato per abusi su una minorenne di ritornare nell'appartamento sito al piano immediatamente superiore a quello abitato dalla vittima dei suoi abusi, e di vivere indisturbato a stretto contatto con la stessa; considerato che: la normativa in vigore, in particolare l'art. 609- nonies , comma 3, del codice penale, prevede in caso di condanna per il delitto di cui al citato art. 609- quater l'applicazione di particolari misure nei confronti dei responsabili di reati così gravi, anche e soprattutto al fine di tutelare le vittime degli stessi, il divieto di dimora è stato revocato nonostante i ripetuti interventi del legislatore che, in più occasioni, si è espresso a favore della più ampia tutela delle vittime e dell'allontanamento dei violentatori dalle vittime stesse; il Garante per l'infanzia ha contestato la mancata valutazione dell'interesse superiore del minore, interesse che avrebbe dovuto suggerire di non revocare il divieto di dimora ad un condannato per reati così gravi a danno di una minorenne; non è la prima volta che una vittima di violenze sessuali è costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione per evitare di incontrare il proprio aggressore, al quale viene riconosciuto il diritto di ritornare nella propria abitazione; un Paese civile deve garantire ad una vittima di abusi, soprattutto quando minorenne, il diritto di svegliarsi la mattina senza avere il terrore di incontrare sulle scale di casa il proprio violentatore, incontro potenzialmente devastante per l'equilibrio psicologico e la serenità del minore; non può essere ignorato il diritto di un minore ad essere preservato, nella propria quotidianità, dalle emozioni dolorose e dai ricordi devastanti che inevitabilmente la stretta vicinanza con la persona abusante comporta; secondo la Convenzione di Istanbul, le violenze e gli abusi che feriscono le donne, e soprattutto le bambine, nella loro intimità costituiscono violazione dei diritti umani, si chiede di sapere: se e quali iniziative il Ministro della giustizia intende avviare, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare il regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio giudiziario richiamato in premessa; quali iniziative, anche di carattere normativo, i Ministri in indirizzo intendano adottare per rafforzare la tutela delle persone offese nei procedimenti penali relativi a reati sessuali, con particolare riferimento ai minori di età. (3-00333)