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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00339 presentata da VIGNALI RAFFAELLO (IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 24/09/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00339 presentato da VIGNALI Raffaello testo presentato Martedì 24 settembre 2013 modificato Mercoledì 25 settembre 2013, seduta n. 84 VIGNALI e BALDELLI . — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che: il decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, agli articoli 1 e 2, ha modificato significativamente le disposizioni riguardanti la cosiddetta nuova legge Sabatini (articolo 2 dello stesso decreto-legge n.69 del 2013), riformulando l'ambito di operatività della disposizione, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo; possono accedere ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato, le piccole e medie imprese (comprese quelle agricole e della pesca), le microimprese, con riferimento non soltanto agli investimenti (e non più agli acquisti) in beni nuovi strumentali, ma anche in hardware , software e tecnologie digitali, anche mediante operazioni di leasing finanziario; i finanziamenti, fino a 2 milioni di euro, potranno avere durata non superiore ai 5 anni e potranno arrivare a coprire l'intero costo agevolabile, con l'assistenza del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 2, comma 100, della legge n.662 del 1996); i citati articoli 1 e 2 del decreto legge n.69 del 2013 prevedono una serie di atti applicativi e, in particolare: a) un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 1), da adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, per migliorare l'efficacia degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (più ampio accesso, migliore copertura ed altro); b) un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per estendere gli interventi ai professionisti (articolo 1, comma 5- bis) ; c) un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per estendere gli interventi alla microimprenditorialità (articolo 1, comma 5- ter) ; d) un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi finalizzati all'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (articolo 2, comma 5); e) una o più convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti s.p.a. per individuare le condizioni e i criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista e dei contratti tipo di finanziamento (articolo 2, comma 7); la mancanza di emanazione di detti decreti rischia di costituire un freno agli investimenti, contrariamente alle finalità della norma in oggetto–: quale sia lo stato di attuazione delle disposizioni applicative degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n.69 del 2013 elencate in premessa e, in particolare, se sia prevista una data certa per la pubblicazione dei decreti. (3-00339)





 
Cronologia
domenica 22 settembre
  • Politica estera ed eventi internazionali

    In Germania i partiti che sostengono la cancelliera Angela Merkel (CDU e CSU) ottengono alle elezioni politiche il 49,37% dei seggi. Il Governo entrerà in carica solo il 17 dicembre, con una grande coalizione comprendente anche il partito socialdemocratico.



mercoledì 25 settembre
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera delibera l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo (Doc XXII, n. 5-6-7-11).

    La Commissione, composta da ventuno deputati, è istituita per la durata della XVII legislatura.