Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00444 presentata da GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 12/11/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00444 presentato da GNECCHI Marialuisa testo presentato Martedì 12 novembre 2013 modificato Mercoledì 13 novembre 2013, seduta n. 117 GNECCHI , INCERTI , GIACOBBE , MAESTRI , BARUFFI , BELLANOVA , BOCCUZZI , CINZIA MARIA FONTANA , RUBINATO , MURER , MOGNATO , ALBANELLA , MICCOLI , MARTELLA , ROSATO e DE MARIA . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: con il messaggio n.17606 del 4 novembre 2013, l'Inps ha dato un'interpretazione restrittiva della garanzia di salvaguardia prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a) , del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012, riferendosi in modo particolare ai lavoratori che sono stati coinvolti nelle procedure di gestione di esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011; nello specifico, l'istituto crea due platee distinte di lavoratori e lavoratrici all'interno dello stesso accordo: chi matura i requisiti previgenti durante la cassa integrazione, ma non matura i nuovi durante la mobilità, e chi matura i requisiti previgenti durante la cassa integrazione, ma matura anche i nuovi requisiti durante la mobilità. Praticamente chi ha più anni di contribuzione o è più avanti negli anni anagraficamente si ritrova a dover vivere qualche anno in più con l'ammortizzatore sociale, anziché con la pensione, solo ed esclusivamente per ridurre il numero dei salvaguardati, senza tener conto che la mobilità e la pensione potrebbero essere di importo diverso anche in modo significativo; si vanno così ad escludere dalla salvaguardia quei lavoratori che maturano i previgenti requisiti durante il periodo di cassa integrazione prima dell'ingresso in mobilità, nonostante la norma richiamata preveda: «a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n.223 del 1991». Nel concetto di maturazione entro la fruizione dell'indennità di mobilità la norma comprende ovviamente, secondo gli interroganti, anche la cassa integrazione che è immediatamente precedente e senza soluzione di continuità con la mobilità; l'interpretazione data dall'istituto crea disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano nella stessa identica situazione, creando nuove complicazioni che si vanno ad aggiungere alle tante già note, sulla gestione della problematica delle salvaguardie. L'istituto è, peraltro, consapevole che quando si sottoscrivono accordi che prevedono esuberi, vengono individuati i lavoratori con la maggiore anzianità contributiva e, di conseguenza, quelli più prossimi al raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione che sono inseriti nel processo, proprio per tutelare il diritto dei lavoratori più giovani al mantenimento del posto di lavoro; questa ulteriore, restrittiva e, davvero, incomprensibile interpretazione dell'Inps non fa altro che prolungare le sofferenze di questi lavoratori, convinti e fiduciosi che un accordo di esubero, firmato in sede ministeriale secondo le leggi vigenti in quel periodo, quindi con la garanzia dello Stato, debba essere rispettato e non possa creare differenze incomprensibili tra lavoratori inseriti nello stesso accordo –: se non ritenga il Ministro interrogato di intervenire urgentemente sull'Inps per modificare il messaggio n.17606 del 4 novembre 2013, eliminando la palese discriminazione tra i lavoratori coinvolti e rispettando quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a) , del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012. (3-00444) (12 novembre 2013)