Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02837 presentata da MARROCU SIRO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 05/12/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02837 presentato da MARROCU Siro testo di Giovedì 5 dicembre 2013, seduta n. 132 MARROCU , GIOVANNA SANNA , VELLA , CICU , SCANU , MARCO MELONI , CANI , PIRAS , MURA , VARGIU , DI GIOIA e CAPELLI . — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che: la regione Sardegna ha potestà legislativa definita piena o «primaria» in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (articolo 3, comma 1, lettera b) , dello Statuto Sardegna); tale specialità della regione Sardegna è riconosciuta dalla stessa legislazione statale sugli enti locali le cui «disposizioni (...) non si applicano alle regioni a statuto speciale (...) se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione» (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267); con legge regionale 25 luglio 2008, n.10, la regione Sardegna ha trasferito ai comuni specifiche «funzioni amministrative» per le «aree industriali di dimensione comunale», specificando che le stesse funzioni «nelle aree a dimensione sovracomunale sono esercitate dai consorzi industriali» di nuova istituzione (articolo 2, comma 1 e comma 3, della legge regionale n.10 del 2008), istituiti su base provinciale e pertanto denominati consorzi industriali provinciali; infatti, «in ciascun ambito provinciale la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale, di cui alla tabella A, è affidata ad un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (...) fra la provincia e i comuni nel cui territorio insistono le aree interessate» (articolo 3, comma 1, della legge regionale n.10 del 2008). In questo modo il legislatore sardo prevede l'istituzione di consorzi obbligatori la quale s'afferma per l'esercizio delle indicate funzioni e per ragioni d'interesse pubblico; tali consorzi obbligatori della legge sarda si distinguono dal tipo generale dei consorzi volontari o facoltativi previsto dall'articolo 31, del decreto legislativo n.267 del 2000, secondo cui «gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio» e ciò trova conferma nella stessa giurisprudenza amministrativa e contabile (T.A.R. Sardegna, Corte dei conti); l'istituzione dei consorzi obbligatori è prevista e disciplinata dalla legge regionale sarda, e costituisce un esercizio della corrispondente potestà legislativa primaria della regione Sardegna; la legge regionale sarda infatti sopprime i vecchi consorzi industriali o di sviluppo industriale, disciplinando la loro liquidazione, e istituisce gli 8 nuovi consorzi industriali provinciali aventi come soci solo la provincia e i comuni, costituiti ex lege quali consorzi obbligatori esclusivamente fra enti locali, sono per loro natura amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n.165 del 2001 che cita appunto anche «le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni» (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001); le normative che si sono succedute per incentivare la produzione di energia da fonte solare fotovoltaica, hanno previsto un'attenzione particolare per gli impianti fotovoltaici realizzati su terreni e immobili delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzarne il patrimonio immobiliare e favorirne la sostenibilità energetica; in particolare, sia il decreto ministeriale 5 luglio 2012 (articolo 1, comma 4, lettera c) , sia la legge n.228 del 2012 (articolo 1, comma 425) richiamano espressamente la definizione di «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001»; non vi è dubbio alcuno che ai consorzi industriali provinciali sardi debbano essere riconosciuti da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) i benefici previsti dal legislatore a favore delle amministrazioni pubbliche; risulta agli interroganti che il GSE abbia applicato gli incentivi previsti per le amministrazioni pubbliche a 7 impianti fotovoltaici costruiti su terreni dei consorzi industriali provinciali sardi; a quanto consta agli interroganti più recentemente, inspiegabilmente, il GSE avrebbe invece negato gli incentivi (o inviato un preavviso di diniego) ad altri analoghi impianti fotovoltaici costruiti su terreni dei consorzi industriali provinciali sardi non riconoscendo la natura di amministrazione pubblica di tali consorzi, circostanza che appare in palese contrasto con le norme di legge richiamate e con la manifesta volontà del legislatore di agevolare le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n.165 del 2001; tutto questo sta generando problemi rilevanti sia ai consorzi industriali provinciali che hanno realizzato in proprio gli impianti sia ai privati che hanno realizzato gli impianti su terreni concessi in uso a tale scopo dai consorzi provinciali industriali, facendo affidamento sulla chiara legislazione in materia e quindi proprio in virtù della indiscutibile natura di amministrazione pubblica dei consorzi, e che si trovano ora senza incentivi; ciò sta comportando un contenzioso con il GSE per il mancato riconoscimento degli incentivi che se non risolto rapidamente e positivamente potrà portare rilevante danni ai consorzi industriali e alla crisi se non al possibile fallimento dei privati e delle imprese che hanno investito sul territorio sardo, che avvieranno a loro volta un contenzioso nei confronti dei consorzi, con evidente danno patrimoniale per i consorzi industriali provinciali ed a cascata per i comuni e le province che ne sono soci e che sono chiamati a ripianarne le perdite di esercizio; considerato che le norme in materia di incentivazione delle energie rinnovabili (decreto ministeriale 5 luglio 2012, articolo 1, comma 4, lettera c) ; legge n.228 del 2012, articolo 1, comma 425) richiamano espressamente, dunque inequivocabilmente, la definizione di «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001», ne consegue che il GSE deve limitarsi ad accertare se l'ente in esame rientri o no in una delle tipologie di enti considerati «amministrazioni pubbliche», senza alcuna possibilità di libera interpretazione, e nel caso di specie, essendo questi dei consorzi tra enti locali e per di più obbligatori ex lege , che il GSE debba certamente riconoscere gli incentivi previsti per le amministrazioni pubbliche; la grave situazione economica, lavorativa ed imprenditoriale della Sardegna, peraltro recentemente colpita da pesanti calamità naturali, impone di intervenire immediatamente per la correzione di questi errori da parte del GSE, errori che minano il già labile rapporto di fiducia tra privati e istituzioni centrali e locali e causano la perdita di posti di lavoro–: se il Ministro sia informato della grave situazione esposta e se non ritenga di dover adottare iniziative urgenti, per quanto di competenza, volte a sanare la questione relativa al riconoscimento a favore dei consorzi industriali provinciali sardi degli incentivi previsti per le amministrazioni pubbliche nel fotovoltaico. (4-02837)