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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00098 presentata da FILIPPI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 10/12/2013

Atto Senato Interpellanza 2-00098 presentata da MARCO FILIPPI martedì 10 dicembre 2013, seduta n.148 FILIPPI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: con atto del 5 aprile 2013 la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei conti, all'esito di istruttoria condotta in ordine al "riconoscimento da parte di ANAS SpA, tramite la procedura dell'accordo bonario di cui all'art. 31-bis della legge 109/94 di riserve per circa 41 milioni di euro al Contraente Generale COMERI SpA in relazione alla realizzazione di un tratto della SS106 Ionica", citava in giudizio i massimi vertici di ANAS SpA chiedendo alla Corte dei conti sezione giurisdizionale del Lazio di "pronunciare la condanna dei convenuti al pagamento di euro 35.500.687,65, quale risarcimento del danno complessivamente arrecato all'ANAS SpA (e per essa alle finanze pubbliche-MEF)"; i massimi vertici di ANAS SpA, citati in giudizio dalla Procura della Corte dei conti per danno erariale, hanno presentato nel mese di settembre 2013 ricorsi disgiunti alla Corte di cassazione, chiedendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla materia del contendere e conseguentemente di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che l'ANAS, ancorché posseduta al 100 per cento dallo Stato, è un'impresa privata che agisce come un operatore imprenditoriale che gestisce la rete delle strade e delle autostrade di propria competenza sul mercato nazionale di riferimento, in regime di concorrenza con le altre società concessionarie delle autostrade; considerato che: l'ANAS ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2012, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stata trasformata da ente pubblico economico in società per azioni; in data 19 dicembre 2002, in attuazione della normativa, l'ANAS ha sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la convenzione con la quale lo Stato, senza una preventiva gara pubblica, ha affidato ad ANAS il ruolo di concessionario di tutta la rete stradale ed autostradale non a pedaggio di rilevanza nazionale, in ragione della circostanza che ANAS era un organismo in house dello Stato; per lo svolgimento del proprio ruolo di concessionario sino alla data odierna, ANAS dipende totalmente dai trasferimenti a carico dello Stato sia per la realizzazione dei nuovi investimenti sia per la copertura dei propri costi di gestione. Infatti come si evince dai bilanci di esercizio l'ANAS riceve annualmente appositi stanziamenti pubblici stabiliti dalla legge per la realizzazione del programma di investimenti e di manutenzione straordinaria della rete in concessione, nonché, grazie a precise disposizioni normative emanate proprio in funzione della connotazione di ANAS come organismo in house dello Stato, le risorse finanziarie per coprire i costi di gestione e le spese di manutenzione ordinaria; visto che, a quanto risulta all'interrogante: dall'esame dell'ultimo bilancio di esercizio di ANAS del 2012 emerge che a fronte di ricavi complessivi pari a 733 milioni di euro ben 700 milioni circa derivano, non da una vera attività imprenditoriale concorrenziale come erroneamente rimarcato dai vertici ANAS nei ricorsi citati, bensì da precise disposizioni normative in favore di ANAS proprio perché organismo in house dello Stato. In particolare di tali ricavi: 600 milioni circa derivano dall'art. 19, comma 9- bis , della legge n. 102 del 2009 (si tratta di sovra canoni imposti alle tariffe applicate agli utenti delle autostrade a pedaggio non gestite da ANAS e quindi prive di qualsiasi attività diretta imprenditoriale di ANAS, peraltro in contrasto con la normativa comunitaria Eurovignette che prevede che gli utenti paghino per quello che utilizzano e non per altre finalità); 50 milioni circa derivano dall'art. 2, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 (si tratta di una quota del canone di concessione che i concessionari pagano allo Stato per l'ottenimento della concessione e che riversano nelle tariffe applicate agli utenti delle autostrade a pedaggio non gestite da ANAS). Anche in questo caso tali entrate sono slegate da qualsiasi attività diretta imprenditoriale di ANAS; 50 milioni di euro derivano da canoni di concessioni, di sub-concessioni e royalty su autostrade derivanti dalla concessione assentita ad ANAS nel 2002 senza gara; il tribunale ordinario di Roma ha recentemente sancito, con sentenza del 24 giugno 2013 (RG 58825/08), la natura di società in house dell'amministrazione statale di ANAS SpA e la Presidenza del Consiglio dei ministri, convenuta nel giudizio, ha ribadito che l'ANAS non svolge attività economica in concorrenza con altre società, essendo il soggetto strumentale dell'amministrazione statale per il perseguimento di esigenze imperative di interesse generale, relative all'attuazione di compiti riservati allo Stato; constatato che: l'ANAS, proprio in ragione della sua totale dipendenza finanziaria dallo Stato, risulta tuttora inserita dall'Istat nell'elenco delle pubbliche amministrazioni rientranti nel bilancio consolidato dello Stato, ed in quanto tale assoggettata pienamente alla giurisdizione della Corte dei conti; alla data odierna non risulta all'interrogante che l'ANAS abbia applicato il pedaggio sulla propria rete autostradale in quanto non risulta emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiesto dall'art. 15 della legge n. 122 del 2010, e che pertanto l'ANAS, non essendo un vero soggetto imprenditoriale che acquisisce le proprie risorse da una vera attività di mercato in regime concorrenziale, sia soggetta, come lo è sempre stata sino alla data odierna, pienamente sotto la giurisdizione della Corte dei conti per i danni erariali rilevati dalla Procura generale della medesima, si chiede di conoscere: se il Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista di ANAS, sia a conoscenza delle vicenda e se ritenga di condividere la tesi dei vertici di ANAS circa la non assoggettabilità ai controlli della Corte dei conti dell'operato della stessa; se intenda, comunque, perseguire i vertici di ANAS in merito all'ingente danno che la Corte dei conti ha comunque rilevato, e che sarà valutato anche dall'autorità giudiziaria ordinaria, come peraltro ipotizzato dagli stessi ricorrenti; infine, se intenda avviare da subito un'indagine conoscitiva in merito alla gravissima situazione di criticità finanziaria in cui versa l'ANAS per effetto della grande mole di contenzioso sui lavori, come infatti emergerebbe dal bilancio di esercizio 2012, nel quale, anche per effetto del pagamento di ingenti somme derivanti dai contenziosi (come nel caso in argomento) a fronte di lavori ancora da realizzare per un importo complessivo di circa 20 miliardi di euro, essa abbia un avanzo di fondi di soli 10 milioni di euro per far fronte ai futuri contenziosi ed aumenti di costi per perizie di variante. (2-00098)

 
Cronologia
domenica 8 dicembre
  • Politica, cultura e società

    Matteo Renzi vince, con il 67,6% dei voti, le primarie per l'elezione del segretario nazionale del Partito democratico, contro Gianni Cuperlo e Giuseppe Civati.



martedì 10 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera si costituisce il gruppo parlamentare “Per l’Italia” che cambierà il 4 dicembre 2014 la propria denominazione in "Per l'Italia-Centro democratico". Ne fanno parte all’inizio 20 deputati fuoriusciti da Scelta civica per l’Italia.

mercoledì 11 dicembre
  • Parlamento e istituzioni

    Al Senato si svolge il dibattito sulle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio Letta sulla situazione politica generale del Paese. Al termine si vota la risoluzione n. 6-00036 presentata dai sen. Zanda (PD), Sacconi (NCD), Romano (PI), Zeller (Aut-PSI-MAIE) e Susta (SCMpI), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, che è approvata con 173 voti favorevoli e 127 contrari.