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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00099 presentata da BITONCI MASSIMO (LEGA NORD E AUTONOMIE) in data 11/12/2013

Atto Senato Interpellanza 2-00099 presentata da MASSIMO BITONCI mercoledì 11 dicembre 2013, seduta n.149 BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: ai sensi della normativa in materia di collocamento mirato (legge 12 marzo 1999, n. 68), il datore di lavoro deve occupare un certo numero di persone con disabilità (cosiddetta quota di riserva) proporzionale al numero di lavoratori occupati (base di computo); per determinare la quota di riserva occorre osservare le disposizioni degli artt. 3, 4 e 5 della legge, che escludono alcune categorie di lavoratori dalla base di computo; una volta determinata la base di computo, il datore di lavoro è in grado di determinare il numero di persone con disabilità da assumere e decidere le modalità di assunzione o valutare la possibilità di avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla legge (esoneri parziali o convenzioni), istituti disciplinati dagli artt. 5, comma 3, e 11; la legge individua, dunque, alcune categorie totalmente escluse dalla base di computo; l'articolo 5, comma 2, nel disciplinare alcune categorie escluse dalla base di computo, prevede che "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo"; la disposizione introdotta dall'art. 6, comma 2- ter del decreto-legge n. 70 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, ha integrato la normativa in materia di collocamento mirato che (sostituendo la logica del collocamento obbligatorio, propria della abrogata legge 2 aprile 1968, n. 482) ha incentrato la tutela delle persone con disabilità non più su un mero obbligo di legge ma, nel rispetto del principio di parità di trattamento, sulla capacità lavorativa delle persone con disabilità, attraverso l'adozione di accomodamenti ragionevoli da parte dei datori di lavoro pubblici e privati (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18); ciò comporta la necessità di valutare l'inserimento dei lavoratori con disabilità nell'ambiente di lavoro più adatto, attraverso l'analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti (art. 2 della legge n. 68 del 1999); la finalità della disposizione introdotta dal decreto-legge n. 70 del 2011 è quella di rimodulare la quota di riserva per evitare che le persone con disabilità possano essere costrette a lavorare in condizioni di particolare rischio, così rendendo la previsione coerente con i pressanti obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che, penalmente sanzionati, gravano sul datore di lavoro, con particolare riferimento all'obbligo di tener conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle loro capacità e delle loro condizioni in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (art. 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008); la disposizione succede ad altre analoghe che, nella medesima finalità di rendere compatibili le due normative fondamentali sopra richiamate, hanno escluso dalla base di computo sia il personale di cantiere (legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 53) sia lavoratori che prestano la loro attività nel sottosuolo e quelli che movimentano e trasportano il minerale (legge 26 febbraio 2011, n. 10, articolo 2, comma 12- quater ); all'interno delle risposte alle FAQ, sul sito ufficiale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha qualificato la disposizione introdotta dal decreto-legge n. 70 del 2011 nei seguenti termini: «L'interpretazione conservativa e teleologica impone di considerare la norma pienamente operante, nella corretta interpretazione riferita ad un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille. Il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione. La norma va interpretata, sia per la collocazione sistematica che per il dato letterale, come una ipotesi di esclusione dalla base di computo, per la quale è espressamente indicato nell'autocertificazione lo strumento sufficiente per l'esonero. Nel prospetto informativo, l'esclusione di questi lavoratori va indicata nella dicitura "Personale viaggiante/navigante" (L. n. 68/99, art. 5, comma 2)»; nella propria interpretazione, il Ministero chiarisce opportunamente la disposizione nei suoi tre aspetti essenziali: la corretta portata del riferimento ad una percentuale di rischio ai fini Inail, erroneamente espressa in centesimi anziché in millesimi; la natura dell'istituto introdotto dalla norma, in termini di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale; le modalità procedurali per indicare il personale nel prospetto informativo annuale, tra quello viaggiante e navigante, pacificamente escluso dalla base di computo (art. 5, comma 2, della legge n. 68 del 1999); la FAQ che contiene questa interpretazione è pubblicata nel sito "cliclavoro" ed è richiamata ed applicata da numerosi, ma a quanto risulta agli interroganti non tutti, servizi competenti (Province); in particolare, alcuni servizi e direzioni territoriali del lavoro ritengono (sulla base dell' incipit della disposizione) che la fattispecie integri gli estremi del diverso istituto dell'esonero parziale, istituto che consente ai datori di lavoro di ridurre parzialmente e temporaneamente i propri obblighi versando 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato, al Fondo per l'occupazione dei disabili (art. 14 della legge n. 68); le conseguenze delle differenti interpretazioni sono, oltre alla totale incertezza applicativa, l'irrogazione di sanzioni amministrative (62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata per non aver proceduto al rispetto dell'obbligo di assunzione di persone con disabilità a copertura della quota di riserva) e l'evidente aggravio economico nelle ipotesi in cui la fattispecie viene interpretata come esonero parziale (30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato), si chiede di sapere: se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda confermare la posizione a suo tempo espressa e formalizzata, al fine di dare finalmente concreta applicazione alla previsione e superare l'incertezza generata dalle differenti applicazioni dei servizi competenti; se il Ministro dello sviluppo economico intenda garantire un'analoga interpretazione alla normativa richiamata, sulla scorta dei principi espressi nella legge 11 novembre 2011, n. 180 (recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"), prevalenti su ogni altro, in quanto introdotti da disposizioni fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, con particolare riferimento alla libertà di iniziativa economica e di concorrenza, alla semplificazione, al diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa, alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese. (2-00099)

 
Cronologia
martedì 10 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera si costituisce il gruppo parlamentare “Per l’Italia” che cambierà il 4 dicembre 2014 la propria denominazione in "Per l'Italia-Centro democratico". Ne fanno parte all’inizio 20 deputati fuoriusciti da Scelta civica per l’Italia.

mercoledì 11 dicembre
  • Parlamento e istituzioni

    Alla Camera si svolge il dibattito sulle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio Letta sulla situazione politica generale del Paese. Al termine si vota la risoluzione n. 6-00041, presentata dagli on. Speranza (PD), Costa (NCD), Andrea Romano (SCpI), Dellai (PI), Pisicchio (Misto), Formisano (Misto), Alfreider (Misto) e Di Lello (Misto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, che è approvata con 379 voti favorevoli, 212 contrari e 2 astenuti.



  • Parlamento e istituzioni

    Al Senato si svolge il dibattito sulle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio Letta sulla situazione politica generale del Paese. Al termine si vota la risoluzione n. 6-00036 presentata dai sen. Zanda (PD), Sacconi (NCD), Romano (PI), Zeller (Aut-PSI-MAIE) e Susta (SCMpI), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, che è approvata con 173 voti favorevoli e 127 contrari.



venerdì 20 dicembre
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 350 voti favorevoli, 196 contrari e 1 astenuto, nel testo della Commissione e come risultante dalle correzioni comunicate dalla Presidenza dell'Assemblea, l'articolo unico del d.d.l. recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (C. 1865-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.