Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01805 presentata da ZANETTI ENRICO (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 08/01/2014
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01805 presentato da ZANETTI Enrico testo di Mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 147 ZANETTI e SOTTANELLI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera b) , del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, prevede la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»; per ottenere la riduzione IMU, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che sono oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, e la cui inagibilità o inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà ed abbandono, per calamità naturale, per eventi prescindenti dalla volontà del soggetto passivo; tale fatiscenza non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia; ai fini del dimezzamento della base imponibile, l'immobile inagibile o inabitabile non deve in ogni caso essere utilizzato o utilizzabile, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata; molti edifici industriali, avendo subito l'asportazione dell'impiantistica a causa di varie vicissitudini (furti, atti vandalici, manomissioni gravi dovute ad occupazioni abusive), si trovano nella condizione di non essere più agibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, Titolo III, capo I, articoli 24-26, per mancanza di conformità degli impianti (che sono completamente da rifare, con costi di alcune decine di migliaia di euro); le domande presentate presso i comuni, ai fini dell'ottenimento della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU ai sensi della normativa vigente, vengono rigettate in quanto i regolamenti comunali applicativi dell'IMU ritengono «inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati gli edifici per i quali sia sopravvenuto un degrado fisico strutturale (fabbricato pericolante, diroccato, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 3, lettere a) e b) , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (articolo 3, lettere c) e d) , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380)», ritenendo quindi che un impianto industriale mancante rientri nella manutenzione ordinaria e straordinaria, quando invece si tratterebbe di un completo rifacimento; i tentativi fatti per modificare i regolamenti comunali applicativi dell'IMU sono risultati vani, sia per ragioni economiche (dovute a minori incassi degli enti locali), sia per mancanza di volontà politica in assenza di una normativa più esplicita a livello nazionale–: se non ritenga opportuno emanare una circolare ministeriale interpretativa che equipari, ai fini delle riduzioni della base imponibile IMU, la mancanza di impianti per eventi accidentali non dovuti alla proprietà (quali furti, atti vandalici, manomissioni gravi dovute ad occupazioni abusive) a carenze strutturali dell'edificio, ovvero a ritenere la mancanza o manomissione di impianto superabile con interventi di ordinaria/straordinaria manutenzione, almeno per gli edifici industriali/terziari. (5-01805)