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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03094 presentata da SEGONI SAMUELE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 09/01/2014

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03094 presentato da SEGONI Samuele testo di Giovedì 9 gennaio 2014, seduta n. 148 SEGONI , DAGA , ARTINI e BONAFEDE . — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione . — Per sapere – premesso che: la «trasparenza amministrativa» intesa come «accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» è uno degli obbiettivi cardine che ogni Governo dovrebbe perseguire in maniera prioritaria; con la legge del 7 agosto 1990 n.241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») e con successivi dispositivi legislativi si è tentato di avviare un percorso di trasparenza, migliorando la fruizione e l'accesso agli atti e alle informazioni amministrative da parte dei cittadini; significativa la legge del 13 novembre 2012 n.190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», che oltre a ribadire che le materie oggetto delle misure sulla trasparenza amministrativa sono quelle relative a autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali, debbano individuare il responsabile della prevenzione della corruzione. Stabilisce inoltre, all'interno della pubblica amministrazione, che, in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile ne risponde anche sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione; infine, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» predispone, come dichiarato dal Governo e successivamente riportato sui vari siti istituzionali, che la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, «ha come obiettivi fondamentali: Favorire la prevenzione della corruzione; Attivare un nuovo tipo di “controllo sociale” (accesso civico); Sostenere il miglioramento delle performance ; Migliorare l’ accountability dei manager pubblici; Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini»; la predetta disciplina uniforma gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, definisce ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo, introduce il nuovo istituto dell'accesso civico, nello specifico, dispone che ogni ente della pubblica amministrazione abbia nella home page del proprio sito istituzionale un collegamento ad un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», organizzata in sotto-sezioni, come schematicamente riporta l'allegato A, al cui interno devono essere presenti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della legge vigente; l'articolo 26 del decreto legislativo 33 del 2013, che riproduce il contenuto dell'abrogato articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, prevede l'obbligo, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali di fornire una visibilità totale, mediante pubblicazione sui siti web , degli interventi diretti ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. La norma dispone che per le concessioni di vantaggi economici, la pubblicazione dei relativi atti, comprensivi dei dati identificativi dei soggetti beneficiari, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti stessi; al fine di monitorare la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le pubbliche amministrazioni (a seguito del decreto legislativo n.33 del 2013) verificandone, continuamente ed in tempo reale, l'evoluzione su tutto il territorio nazionale, in modo completamente automatico, il Governo ha attivato una sezione del sito della «bussola della trasparenza» ( http://www.magellanopa.it/bussola/ ). Secondo i dati della circolare n.2/2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2013, la Bussola, però, si limita ad effettuare l'analisi della «struttura delle informazioni» dei siti della pubbliche amministrazioni. Fino ad oggi, ben 10.700 sono i siti esaminati; pertanto la conformità verificata dalla bussola della trasparenza non è sinonimo di rispetto degli obblighi di legge: il software è infatti di uno strumento automatico, capace di verificare se il codice HTML delle pagine web contenga delle informazioni descrittive, denominate meta-dati, che le stesse linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni definiscono «indicazioni di reperibilità». Si tratta quindi di un controllo formale di presenza di apposite sezioni all'interno del sito che non entra nel merito del loro contenuto, né tantomeno della reale presenza delle informazioni richieste; tale limite è chiaro anche allo stesso Ministero, che sul sito sottolinea: «Si invitano le amministrazioni a predisporre non solo le sezioni in conformità a quanto richiesto dalle linee guida per i siti web ma anche ad inserire, nelle rispettive sezioni, i contenuti obbligatori per legge»; inoltre una buona percentuale dei siti degli enti comunali analizzati (oltre il 30 per cento) utilizza una struttura del sito pressoché identica, indice di una iniziativa sovracomunale che ha garantito la sola messa a norma, dal punto di vista meramente formale, dei siti aderenti. Purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi gli enti non hanno provveduto poi a compilare le sezioni dei siti con le informazioni necessarie; una verifica eseguita sui siti istituzionali di comuni di grandi dimensioni come Roma e Firenze, che in base all'analisi della Bussola raggiungono percentuali di «trasparenza formale» molto alte, rileva in realtà che tali percentuali non sono avvalorate dal reale contenuto d'informazione richiesto dalla legge. Ad esempio, sul portale romano, tra le informazioni non riportate, si riscontra la mancata pubblicazione dei verbali delle riunioni di commissione e dei «fogli firma» attestanti la presenza e la durata della partecipazione dei consiglieri comunali alle riunioni. Mentre sul portale fiorentino, tra i dati non pervenuti, si riscontra il mancato aggiornamento, e in alcuni casi la totale assenza, delle informazione in merito agli importi salariali percepiti da alcuni dirigenti pubblici; per comuni di dimensioni più piccole come ad esempio nel caso di Santa Marinella (Roma), San Giovanni Valdarno (Arezzo) e Figline Valdarno (Firenze), Intise Valdarno (Firenze), la situazione è ancora più critica: la verifica effettuata dalla Bussola rileva dei punteggi massimi di trasparenza nonostante i dati, le informazioni reali ed i contenuti sostanziali previsti dalla legge non siano completi e pienamente fruibili dal cittadino; inoltre nella maggioranza dei casi esaminati risulta difficile e a volte impossibile determinare la reale data di aggiornamento dei dati riportati all'interno della sezione «Trasparenza» del portale istituzionale–: se il Ministro, alla luce di quanto emerso, non intenda intraprendere nuove iniziative che possano realmente portare all'attuazione dell'obiettivo della trasparenza amministrativa assunto a principio generale dell'azione amministrativa; se il Ministro interrogato, intenda specificare quali azioni concrete (e le relative tempistiche di attuazione) prevede di intraprendere per rendere realmente efficace «la trasparenza amministrativa della pubblica amministrazione» attivando tutte le fasi e prescrizioni di cui si compone la complessiva disciplina; se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative per prevedere dei meccanismi disincentivanti per quei comuni che non ottemperano agli obblighi di legge in materia di trasparenza e dei meccanismi premiali per incentivare i comuni ad adeguarsi ai succitati obblighi; se il Ministro interrogato intenda prevedere strumenti che consentano ai cittadini di verificare i risultati della Bussola e di segnalare al gestore eventuali carenze, omissioni o incongruenze, nonché rendere pubblici gli esiti delle verifiche effettuate. (4-03094)





 
Cronologia
lunedì 23 dicembre
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 340 voti favorevoli e 155 contrari, nel testo della Commissione, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (C. 1906-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



sabato 18 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Il segretario del Partito democratico Renzi e Silvio Berlusconi si incontrano nella sede romana del PD a largo del Nazareno per discutere delle riforme costituzionali e della legge elettorale.